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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1642.
(Proprieta' del bestiame consegnato).
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita', dell'eta' e del peso, anche se ne e' stata fatta stima, la proprieta' di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
(Proprieta' del bestiame consegnato).
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita', dell'eta' e del peso, anche se ne e' stata fatta stima, la proprieta' di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 27/09/2022, n. 998Provvedimento: […] Si osserva in primo luogo che si tratta di deduzione nuova in appello e pertanto inammissibile e, comunque, infondata atteso che la norma invocata prevede, per alcune disposizioni, la assoluta inderogabilità anche a seguito di pattuizione e la loro sostituzione di diritto se siano previste condizioni meno favorevoli per l'assicurato. Tale principio non comporta alcuna deroga né è incompatibile con il disposto di cui agli artt. 1641-1642 c.c. con la conseguenza che ove la norma sia derogabile, quale è l'art. 1917 c. 1 c.c. la diversa pattuizione potrà essere assunta dalle parti solo se a seguito di specifica contrattazione ovvero, in assenza, con le cautele formali previste per le clausole vessatorie.Leggi di più...
- art. 1891 c.c.·
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