Articolo 1642 del Codice civile
Articolo 1641Articolo 1643
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19 aprile 1942
Art. 1642.

(Proprieta' del bestiame consegnato).

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita', dell'eta' e del peso, anche se ne e' stata fatta stima, la proprieta' di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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