Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 05/05/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai SIg.ri Magistrati dott. IO Ciaramella Presidente dott. Pasquale Fava Consigliere dott. Francesco SU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 77417, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della SI.ra X X, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Perica ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Artena (RM) Via Stefano Serangeli n.
13 e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.):
chiara.perica@oav.leg:almail.it ;
visti gli atti di causa ed in particolare l’istanza depositata il 15 luglio 2025 presso questa Sezione giurisdizionale, con la quale, senza particolare osservanza di forme, veniva chiesto a questo Giudice
«di dare corso alla procedura necessaria a disporre 173/2026 la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Velletri il --/--/---- reg. gen. --
reg. part. -- e delle annotazioni eseguite il --/--
/---- reg. gen. ---- e reg. part. ----, e reg. gen.
---- reg part. ---».
uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, il relatore, cons. Francesco SU, l’avvocato della ricorrente, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Eleonora Lener, con l’assistenza del Segretario di udienza Alessandra Giannotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SI.ra X, con istanza informale depositata pressa Sezione il 15 luglio 2025, aveva richiesto di
“dare corso alla procedura necessaria a disporre la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Velletri il --/--/---- reg. gen. --
reg. part. -- e delle annotazioni eseguite il --/--
/---- reg. gen. ---- e reg. part. ---, e reg. gen.
---- reg part. ---”.
2. La richiesta concerne la rimozione degli effetti esecutivi di una sentenza emessa a carico del defunto padre della SI.ra X (-- --), per un danno a carico del consorzio --- (Sezione. giur.
Lazio, sentenza n. ---/----).
2.1. Il consorzio --- - in amministrazione straordinaria - è una società per azioni, a suo tempo costituita in forma pubblica con il capitale di 44 Comuni della Provincia di Frosinone poi trasformata in società privata in data 31 maggio 2004 a norma dell'art. 115 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che eroga vari servizi ambientali ed energetici per vari comuni del frusinate.
2.2. Il fatto illecito coinvolgeva più soggetti ritenuti responsabili di vari comportamenti che avevano condotto al default finanziario della Società, con la conseguente interruzione di vari servizi a favore della cittadinanza.
2.3. Il de cuis, in particolare, veniva condannato per omissione colposa di vigilanza in qualità di sindaco/revisore della società consortile, accanto ad altri ritenuti invece responsabili a titolo di dolo (responsabilità sussidiaria e a titolo di colpa).
2.4. La sentenza n. ---/----, peraltro, si limitava ad accertare un debito erariale a carico del SI. -
-- ed in favore del ON, quantificato in
€ 310.000,00, senza nulla specificare in punto di illecito arricchimento, del de cuius.
3. Nella successiva procedura esecutiva per il credito erariale del ON, emergeva che il SI.
--- --- in data 2 agosto 2016 aveva donato tre unità immobiliari e due terreni alla coniuge SI.ra --- --
- ed alla figlia SI.ra X X (odierna ricorrente).
3.1. Con successive domande, la Procura regionale azionava i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale a carico del de cuius e dei suoi aventi causa. L’azione consisteva nella proposizione di un ricorso avente ad oggetto:
- la domanda revocatoria delle varie citate donazioni immobiliari, regolarmente trascritta oggetto della odierna richiesta di cancellazione;
- del contestuale sequestro conservativo dei medesimi beni, nel presupposto dell’illecito arricchimento.
3.2. In data -- --- ---- veniva emesso il provvedimento monocratico di sequestro, poi convalidato con ordinanza n. -/---- di questa Sezione Giurisdizionale.
4. Veniva accolta altresì accolta la domanda revocatoria proposta, con sentenza n. ---/----. Il provvedimento di questo Giudice dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'Erario degli atti di donazione compiuti dal SI. --- --- in favore di sua moglie e di sua figlia.
5. Sulla base dei due provvedimenti citati, il ON --- avviava in sede civile il processo esecutivo davanti al Tribunale di Velletri (R.G.E.
n. --/----), previa conversione del sequestro in pignoramento.
5.1. All’interno di tale processo, in data -- --- ---
-, interveniva in opposizione la SI.ra X X che comunicava il sopravvenuto decesso del de cius
(avvenuta in data -- --- ----) e chiedeva che fosse dichiarata: (1) l'inefficacia della sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio n. ---/---- e, conseguentemente, della sentenza della stessa Corte n. ---/----; (2) l’improcedibilità dell’esecuzione;
(3) infine, fosse ordinata la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo eseguito.
6. Il ON, nelle more di un rinvio disposto dal giudice dell’esecuzione, per consentire alle parti di presentare memorie, ha fatto istanza alla Procura di comunicare l'eventuale esistenza di presupposti per la trasmissibilità del debito erariale di cui alle citate sentenze di questa Corte agli eredi di --- --- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994.
6.1. Sulla base di tale sollecitazione, con provvedimento emesso in autonomia, datato - --- ----
, la Procura esprimeva un avviso secondo cui, ritenuta la non sussistenza dei “presupposti dell'illecito arricchimento del de cuius, né il conseguente indebito arricchimento degli eredi, tali da consentire la prosecuzione del giudizio contabile nei confronti di quest'ultimi [disponeva che] allo stato degli atti, che il giudizio n. 77417 non sia proseguito nei confronti degli eredi del SI. --- -
--”.
6.2. Il ON ----, pertanto, depositava nel giudizio civile esecutivo il richiamato avviso della Procura e in quella sede raggiungeva un accordo con i soggetti passivi dell’esecuzione.
6.3. In base a tale accordo i soggetti passivi si accollavano le sole spese di giudizio cui era stato condannato il de cius, mentre il ON aderiva alla istanza di estinzione del giudizio esecutivo.
7. Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del - -
--- ----, si limitava a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo eseguito in data - ---- ---- presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Velletri ai nn. reg. gen. -- e reg. part. --.
7.1. Per altro verso, la medesima ordinanza del giudice nulla ha disposto in merito alla domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria nonché delle successive annotazioni a margine di tale trascrizione a seguito della sentenza di accoglimento n. ---/----, implicitamente ritenendosi privo di giurisdizione.
8. La SI.ra X, pertanto, presentava l’istanza che ha originario il presente procedimento, in data
-- --- ----.
8.1. L’istanza è stata originariamente depositata senza alcuna notifica al soggetto beneficiario della procedura di esecuzione (---) e alla Procura contabile.
8.2. Nella udienza fissata per il -- --- ---- la Procura si costituiva sanando il difetto di notificazione dell’istanza. Non si costituiva il --
- ---.
9. Il collegio, rilevando l’irritualità dell’introduzione del giudizio – ai sensi degli artt. 36 c.g.c. e del combinato disposto degli artt.
7.c.g. e 4 del d.lgs. n. 150/2011 – a garanzia del contraddittorio, dell’economia del giudizio, nonché per consentire a questo giudice di pronunciarsi ritualmente sull’istanza, emetteva d’ufficio l’ordinanza n. -/---- con cui disponeva: (a) la conversione delle forme di rito in quelle dell’art.
172 e ss. c.g.c.; (b) l’integrazione del contraddittorio con le dovute notifiche mancanti;
(c) la fissazione della discussione per il giorno 19 marzo 2026.
10. Nel giorno fissato era presenti in aula tanto la difesa del ricorrente che il ON ---, nonché la procura contabile. Le parti convergevano per l’accoglimento della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo verificata la sussistenza della giurisdizione di questo giudice, in merito alla domanda presentata. Come è evidente, il giudizio, in ragione della domanda, ha come tema la dichiarazione della sopravvenuta carenza di effetti esecutivi della sentenza che si è pronunciata sulla domanda di revocatoria degli atti dispositivi del de cuis e del connesso sequestro.
2. Tale tema evoca la giurisdizione di questo Giudice a un doppio titolo: la valutazione dei presupposti della trasmissione della responsabilità erariale è uno degli elementi contemplati dall’art. 1 legge 20/1994); similmente spetta a questo giudice l’accertamento, anche negativo, per la declaratoria di inefficacia deli atti dispositivi in danno del creditore, in forza di una azione revocatoria (art.
73 c.g.c.).
3. La domanda di accertamento negativo, per sopravvenuta carenza dei presupposti, peraltro, non potendo essere proposta con le stese forme dell’art.
73 c.g.c., deve essere veicolate in quelle residuali del “giudizio ad istanza di parte”, da parte di chi vi abbia interesse.
4. In quest’ottica, il giudizio ad istanza di parte si qualifica come la “procedura necessaria”
indefinitivamente evocata nell’atto introduttivo del giudizio per verificare i presupposti di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria, con causa credito erariale, con effetti sugli aventi causa del de cuius.
5. Quanto al merito, la sentenza n. ---/---- non conteneva alcun accertamento sulla sussistenza dell’illecito arricchimento e in assenza di domanda in tal senso da parte della Procura e del ON
---- (che si allineano alla richiesta del ricorrente), si deve quindi ritenere che la revocatoria disposta con sentenza n. ---/---- non possa produrre alcun effetto nei confronti degli aventi causa del de cius.
6. Pertanto, sussistono i presupposti per la cancellazione della trascrizione degli effetti della sentenza medesima, compreso l’effetto prenotativo della connessa trascrizione della domanda di revocazione.
7. Nulla per le spese.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)
e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accerta sussistenza dei presupposti per la cancellazione dei registri della domanda di revocazione e degli effetti connessi alle sentenze n. ---/---- e ---/--
--, limitatamente agli aventi causa del SI. --- --
-.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 19 e 24 marzo 2026.
Il Magistrato estensore Il Presidente Francesco SU IO Ciaramella f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il Dirigente 30 aprile 2026
AS VI RO
f.to digitalmente
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- MOTIVI DELLA DECISIONE