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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ET - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 632/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL (anche la Ricorrente) impugna il silenzio-rifiuto della Regione ET (anche la Regione) sull'istanza di rimborso in data 25/11/2024 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
(anche ARSEGAN), ex art. 14, comma 4, D.lgs. 504/1995, relativa al periodo maggio 2014–maggio 2024 con riferimento ai PDR n. 16000040010001 e n. 16000042800004.
La Ricorrente (quale acquirente/consumatore finale) lamenta che, nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di gas con il fornitore Società_2 e Società_3 Srl, nel periodo maggio 2014-maggio 2024, ha versato allo stesso l'importo complessivo di euro 902,63 a titolo di imposta sui consumi effettuati, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 398/1990 e dell'art. 5 LR 36/2007, somme addebitate in rivalsa dal fornitore ex art. 5, comma
1, D.lgs. 504/1995; e inoltre che l'avvenuto regolare pagamento è dimostrato dalla dichiarazione del fornitore stesso in calce a ciascuna fattura emessa.
Chiede la Ricorrente l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 25/11/2024 alla
Regione (doc. 2); con l'accertamento del diritto al rimborso e condanna della Regione al pagamento della somma di euro 902,63, oltre interessi.
Si costituisce la Regione ET che assume (in via preliminare) l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, in quanto la Ricorrente ha effettuato il pagamento di somme a titolo di addizionale regionale al proprio fornitore, effettivo soggetto passivo dell'imposta; (in via preliminare subordinata)
l'opportunità di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 546/1992, riguardando la questione inscindibilmente anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l'Agenzia delle Dogane e
Monopoli; (nel merito) la infondatezza della richiesta di rimborso delle somme per le quali non è provato il versamento al fornitore e da questo alla Regione che riceve dai fornitori i versamenti in forma aggregata, sulla base dei metri cubi di gas erogati nel territorio, senza alcuna specifica indicazione dei singoli utenti finali e dei quantitativi di gas fornito, tale che risulta impraticabile la restituzione diretta ai consumatori finali.
Chiede il rigetto del ricorso con esclusione del diritto al rimborso dell'addizionale regionale, con vittoria di spese.
Dopo deposito di memorie di parte ricorrente, all'odierna udienza, tenutasi con le presenze e le modalità come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle opposte tesi delle parti questo Giudice ritiene necessario premettere anzitutto quanto segue.
La questione oggi all'esame si riferisce al rimborso dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
(ARSEGAN) ritenuta, unitamente alle altre accise, incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, con diverse pronunce della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia dell'U.E. La disciplina nazionale sull'accisa di cui al D.lgs. n. 48 del 29/3/2010 e sull'addizionale regionale del ET di cui, da ultimo, alla LR 36/2007, di conseguenza vanno disapplicate in quanto incompatibili con la Direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, non avendo sia l'accisa che l'addizionale regionale in esame alcuna finalità specifica, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della Direttiva.
Secondo la vigente disciplina nazionale (art. 10, comma 1, D.lgs. 398/1990) sono obbligati al pagamento dell'addizionale, a favore della Regione nel cui territorio si effettua il consumo, i fornitori del gas naturale ai consumatori finali, previa fatturazione, che procedono successivamente a versare il tributo alla Regione interessata (secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10, comma 4).
Ai sensi del Dlgs 504/1995 (Testo Unico Accise o TUA) l'accisa -e quindi l'addizionale- è dovuta dai soggetti che forniscono il prodotto ai consumatori, sicché soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto, a cui l'ordinamento riconosce un diritto di rivalsa sull'utilizzatore finale.
Il diritto al rimborso, basato sull'incompatibilità delle addizionali come riconosciuta con la richiamata Direttiva, spetta pertanto al fornitore/produttore che ha versato alla Regione l'addizionale all'imposta, e a tal fine appare utile richiamare l'art. 14, comma 4, del Dlgs 504/1995 TUA che dispone: “4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.”
Appare dunque chiaramente, dalla disposizione normativa riciamata, che solamente dopo che è stata esercitata vittoriosamente, da parte del consumatore finale, l'azione di rimborso nei confronti del fornitore condannato a pagare a titolo di ripetizione dell'indebito, a quest'ultimo è assegnato un termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione competente.
Va tuttavia riconosciuto che che anche il consumatore finale (acquirente) è prevista la possibilità di agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione competente, ma solo nel caso in cui il recupero dal fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile (ad esempio, si pensi al caso di fallimento del fornitore), condizione che tuttavia il consumatore deve provare a presupposto della sua istanza di rimborso, successiva comunque all'azione giudiziaria esperita in sede civile per vedersi riconosciuto il diritto ad agire nei confronti del fornitore.
In sostanza il rapporto tributario inerente al pagamento dell'accisa alla competente Regione si svolge principalmente soltanto tra l'Amministrazione competente e il soggetto che fornisce direttamente il prodotto, rimanendo estraneo l'utente consumatore che non riveste la qualifica di soggetto obbligato al pagamento del tributo che non ha mai versato direttamente alla Regione.
Il fornitore, invece, solo dopo aver restituito l'indebito, previa specifica documentazione, potrà presentare alla Regione competente l'istanza di rimborso a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas naturale, quale effettivo soggetto passivo dell'imposta legittimato ad agire.
Nel caso di specie oggi all'esame, l'odierna Ricorrente-consumatore finale, al fine di ottenere il rimborso della somma indebitamente pagata, direttamente dall'Amministrazione competente, come richiesto con l'istanza presentata alla Regione, avrebbe dovuto fornire la prova dell'intervenuta sentenza civile di condanna del fornitore a restituire le somme indebite richieste quale cliente, con sentenza passata in giudicato, e quindi la prova dell'impossibilità di ottenere dallo stesso quanto spettante.
Quanto richiesto non risulta tuttavia provato dalla Ricorrente, in quanto nessun giudizio risulta essere stato esperito in sede civile, pertanto, questo Giudice ritiene di poter decidere il presente giudizio considerando la carente legittimazione attiva della Ricorrente a presentare l'istanza di rimborso direttamente alla Regione, senza indicarne il motivo.
Inoltre, al fine di decidere il presente giudizio, trattandosi di restituzione di addizionale regionale attribuita direttamente all'Ente Regione, si ritiene di considerare sussistente la legittimazione passiva in capo alla parte resistente Regione ET.
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 Srl soggetto non legittimato, deve essere rigettato, con assorbimento dell'esame di ulteriori rilievi di parte ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, si rigetta il ricorso.
Considerata la peculiarità e la controvertibilità della questione trattata, anche con diverso orientamento giurisprudenziale formatosi ad oggi sulla questione del rimborso delle accise, si ritiene equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
IA TT CO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ET - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 632/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL (anche la Ricorrente) impugna il silenzio-rifiuto della Regione ET (anche la Regione) sull'istanza di rimborso in data 25/11/2024 dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
(anche ARSEGAN), ex art. 14, comma 4, D.lgs. 504/1995, relativa al periodo maggio 2014–maggio 2024 con riferimento ai PDR n. 16000040010001 e n. 16000042800004.
La Ricorrente (quale acquirente/consumatore finale) lamenta che, nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di gas con il fornitore Società_2 e Società_3 Srl, nel periodo maggio 2014-maggio 2024, ha versato allo stesso l'importo complessivo di euro 902,63 a titolo di imposta sui consumi effettuati, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 398/1990 e dell'art. 5 LR 36/2007, somme addebitate in rivalsa dal fornitore ex art. 5, comma
1, D.lgs. 504/1995; e inoltre che l'avvenuto regolare pagamento è dimostrato dalla dichiarazione del fornitore stesso in calce a ciascuna fattura emessa.
Chiede la Ricorrente l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 25/11/2024 alla
Regione (doc. 2); con l'accertamento del diritto al rimborso e condanna della Regione al pagamento della somma di euro 902,63, oltre interessi.
Si costituisce la Regione ET che assume (in via preliminare) l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, in quanto la Ricorrente ha effettuato il pagamento di somme a titolo di addizionale regionale al proprio fornitore, effettivo soggetto passivo dell'imposta; (in via preliminare subordinata)
l'opportunità di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 546/1992, riguardando la questione inscindibilmente anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l'Agenzia delle Dogane e
Monopoli; (nel merito) la infondatezza della richiesta di rimborso delle somme per le quali non è provato il versamento al fornitore e da questo alla Regione che riceve dai fornitori i versamenti in forma aggregata, sulla base dei metri cubi di gas erogati nel territorio, senza alcuna specifica indicazione dei singoli utenti finali e dei quantitativi di gas fornito, tale che risulta impraticabile la restituzione diretta ai consumatori finali.
Chiede il rigetto del ricorso con esclusione del diritto al rimborso dell'addizionale regionale, con vittoria di spese.
Dopo deposito di memorie di parte ricorrente, all'odierna udienza, tenutasi con le presenze e le modalità come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle opposte tesi delle parti questo Giudice ritiene necessario premettere anzitutto quanto segue.
La questione oggi all'esame si riferisce al rimborso dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
(ARSEGAN) ritenuta, unitamente alle altre accise, incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, con diverse pronunce della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia dell'U.E. La disciplina nazionale sull'accisa di cui al D.lgs. n. 48 del 29/3/2010 e sull'addizionale regionale del ET di cui, da ultimo, alla LR 36/2007, di conseguenza vanno disapplicate in quanto incompatibili con la Direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, non avendo sia l'accisa che l'addizionale regionale in esame alcuna finalità specifica, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della Direttiva.
Secondo la vigente disciplina nazionale (art. 10, comma 1, D.lgs. 398/1990) sono obbligati al pagamento dell'addizionale, a favore della Regione nel cui territorio si effettua il consumo, i fornitori del gas naturale ai consumatori finali, previa fatturazione, che procedono successivamente a versare il tributo alla Regione interessata (secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10, comma 4).
Ai sensi del Dlgs 504/1995 (Testo Unico Accise o TUA) l'accisa -e quindi l'addizionale- è dovuta dai soggetti che forniscono il prodotto ai consumatori, sicché soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto, a cui l'ordinamento riconosce un diritto di rivalsa sull'utilizzatore finale.
Il diritto al rimborso, basato sull'incompatibilità delle addizionali come riconosciuta con la richiamata Direttiva, spetta pertanto al fornitore/produttore che ha versato alla Regione l'addizionale all'imposta, e a tal fine appare utile richiamare l'art. 14, comma 4, del Dlgs 504/1995 TUA che dispone: “4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.”
Appare dunque chiaramente, dalla disposizione normativa riciamata, che solamente dopo che è stata esercitata vittoriosamente, da parte del consumatore finale, l'azione di rimborso nei confronti del fornitore condannato a pagare a titolo di ripetizione dell'indebito, a quest'ultimo è assegnato un termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione competente.
Va tuttavia riconosciuto che che anche il consumatore finale (acquirente) è prevista la possibilità di agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione competente, ma solo nel caso in cui il recupero dal fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile (ad esempio, si pensi al caso di fallimento del fornitore), condizione che tuttavia il consumatore deve provare a presupposto della sua istanza di rimborso, successiva comunque all'azione giudiziaria esperita in sede civile per vedersi riconosciuto il diritto ad agire nei confronti del fornitore.
In sostanza il rapporto tributario inerente al pagamento dell'accisa alla competente Regione si svolge principalmente soltanto tra l'Amministrazione competente e il soggetto che fornisce direttamente il prodotto, rimanendo estraneo l'utente consumatore che non riveste la qualifica di soggetto obbligato al pagamento del tributo che non ha mai versato direttamente alla Regione.
Il fornitore, invece, solo dopo aver restituito l'indebito, previa specifica documentazione, potrà presentare alla Regione competente l'istanza di rimborso a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas naturale, quale effettivo soggetto passivo dell'imposta legittimato ad agire.
Nel caso di specie oggi all'esame, l'odierna Ricorrente-consumatore finale, al fine di ottenere il rimborso della somma indebitamente pagata, direttamente dall'Amministrazione competente, come richiesto con l'istanza presentata alla Regione, avrebbe dovuto fornire la prova dell'intervenuta sentenza civile di condanna del fornitore a restituire le somme indebite richieste quale cliente, con sentenza passata in giudicato, e quindi la prova dell'impossibilità di ottenere dallo stesso quanto spettante.
Quanto richiesto non risulta tuttavia provato dalla Ricorrente, in quanto nessun giudizio risulta essere stato esperito in sede civile, pertanto, questo Giudice ritiene di poter decidere il presente giudizio considerando la carente legittimazione attiva della Ricorrente a presentare l'istanza di rimborso direttamente alla Regione, senza indicarne il motivo.
Inoltre, al fine di decidere il presente giudizio, trattandosi di restituzione di addizionale regionale attribuita direttamente all'Ente Regione, si ritiene di considerare sussistente la legittimazione passiva in capo alla parte resistente Regione ET.
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 Srl soggetto non legittimato, deve essere rigettato, con assorbimento dell'esame di ulteriori rilievi di parte ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, si rigetta il ricorso.
Considerata la peculiarità e la controvertibilità della questione trattata, anche con diverso orientamento giurisprudenziale formatosi ad oggi sulla questione del rimborso delle accise, si ritiene equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
IA TT CO