Articolo 1 della Legge 3 agosto 1949, n. 535
Versione
8 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena, comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.
Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, e' delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.

Entrata in vigore il 8 settembre 1949