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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice monocratico Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa da:
AVVOCATO C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE contro
, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, col Controparte_1 patrocinio del funzionario delegato PAOLA ROSA CAPPELLETTI
RECLAMATO
Oggetto: impugnazione decreto liquidazione compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 l'avvocato proponeva tempestivo Parte_1 reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale in data 19/22 luglio 2024, lamentando l'inadeguatezza dell'importo in relazione all'attività difensiva espletata.
Esponeva di aver agito in sede civile per ottenere la condanna al pagamento del compenso nei confronti del suo assistito , ammesso al PSS, nel cui interesse aveva operato in un giudizio Controparte_2 penale quale difensore d'ufficio, e di aver quindi agito in sede esecutiva per recuperare il credito maturato per compensi professionali, ammontante complessivamente ad € 3473,17.
Aggiungeva che, depositata la nota spese, il giudice adito aveva liquidato i compensi all'esponente difensore per soli 900,00 euro (già operata la riduzione di un terzo) oltre spese generali ed oneri di legge, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Assumeva quindi come detta liquidazione fosse inadeguata in rapporto all'opera professionale svolta nel processo penale e del tutto assente per l'attività diretta all'accertamento e al recupero del credito in sede civile, violando comunque i parametri tabellari.
Tanto premesso, chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, gli fosse riconosciuto il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione depositata nel relativo procedimento, pari ad euro 1198,00 per gli onorari penali già riconosciutigli con sentenza (già operata la riduzione di un terzo) e ad ulteriori € 1017,00 (al netto della riduzione per il PSS) in relazione agli onorari civili pagina 1 di 3 occorsi per il recupero del credito, secondo il seguente calcolo: condanna in sentenza per onorari civili,
€ 894,00; atto di precetto, € 142,00; procedura 492 bis € 100,00; esecuzione mobiliare presso terzi
898,00: totale € 2.034,00 e, operata la riduzione per il patrocinio a spese dello Stato, € 1017,00, vinte le spese. Per un totale di € 2215,00, oltre oneri di legge.
L'amministrazione reclamata si costituiva tramite un funzionario delegato e contestava solo in parte la domanda, osservando che in relazione al processo penale il ricorrente non aveva prodotto alcun documento ed aveva, peraltro, riconosciuto come la causa non fosse complessa per le questioni trattate, sicché la somma riconosciutagli appariva sostanzialmente congrua, mentre in ordine al giudizio civile riconosceva come spettasse al professionista la liquidazione per l'attività svolta.
La causa veniva in decisione, in esito alla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
L'impugnazione è parzialmente fondata sulla base delle seguenti motivazioni.
Emerge dagli atti del procedimento, invero solo in minima parte documentati dal reclamante, che l'avvocato aveva rappresentato e difeso il suo assistito , ammesso al Pt_1 Controparte_2 patrocinio a spese dello stato, in un processo penale conclusosi con sentenza, sul cui svolgimento peraltro nulla dimostra il difensore, sicché non può che trovare conferma al riguardo la liquidazione operata dal GOT nel provvedimento opposto, di complessivi € 900,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alla fase civile di accertamento del compenso e di esecuzione presso terzi, applicati i parametri tabellari e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata per il recupero infruttuoso del credito maturato dal professionista quale documentata in atti, competono all'avvocato compensi per Pt_1 complessivi € 1472,00, di cui € 894,00 per spese liquidate (condanna in sentenza per onorari civili),
€142 per il precetto, € 100 per la procedura ex art. 492 bis ed € 346,00 per la fase di esecuzione presso terzi (e non € 898,00 come richiesti). Operata la riduzione alla metà, si perviene all'importo di € 736,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Il compenso resta dunque complessivamente liquidato in €900,00 per la fase penale, confermandosi sul punto la determinazione già operata col provvedimento impugnato, e in ulteriori € 736,00, oltre accessori, per il procedimento civile.
Le spese sono liquidate come in dispositivo per l'intero e poste a carico dell'amministrazione, prevalentemente soccombente, per la metà. Sono compensate per la metà residua, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'impugnazione e al corretto comportamento processuale dell'amministrazione che ha parzialmente riconosciuto il dovuto sin dalla sua costituzione.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo e liquida all'avv. il compenso di Parte_1
€900,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase penale e di ulteriori € 736,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase civile.
pagina 2 di 3 Condanna l'amministrazione reclamata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 860,00, oltre accessori di legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 22 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice monocratico Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa da:
AVVOCATO C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE contro
, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, col Controparte_1 patrocinio del funzionario delegato PAOLA ROSA CAPPELLETTI
RECLAMATO
Oggetto: impugnazione decreto liquidazione compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024 l'avvocato proponeva tempestivo Parte_1 reclamo contro il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale in data 19/22 luglio 2024, lamentando l'inadeguatezza dell'importo in relazione all'attività difensiva espletata.
Esponeva di aver agito in sede civile per ottenere la condanna al pagamento del compenso nei confronti del suo assistito , ammesso al PSS, nel cui interesse aveva operato in un giudizio Controparte_2 penale quale difensore d'ufficio, e di aver quindi agito in sede esecutiva per recuperare il credito maturato per compensi professionali, ammontante complessivamente ad € 3473,17.
Aggiungeva che, depositata la nota spese, il giudice adito aveva liquidato i compensi all'esponente difensore per soli 900,00 euro (già operata la riduzione di un terzo) oltre spese generali ed oneri di legge, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Assumeva quindi come detta liquidazione fosse inadeguata in rapporto all'opera professionale svolta nel processo penale e del tutto assente per l'attività diretta all'accertamento e al recupero del credito in sede civile, violando comunque i parametri tabellari.
Tanto premesso, chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, gli fosse riconosciuto il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione depositata nel relativo procedimento, pari ad euro 1198,00 per gli onorari penali già riconosciutigli con sentenza (già operata la riduzione di un terzo) e ad ulteriori € 1017,00 (al netto della riduzione per il PSS) in relazione agli onorari civili pagina 1 di 3 occorsi per il recupero del credito, secondo il seguente calcolo: condanna in sentenza per onorari civili,
€ 894,00; atto di precetto, € 142,00; procedura 492 bis € 100,00; esecuzione mobiliare presso terzi
898,00: totale € 2.034,00 e, operata la riduzione per il patrocinio a spese dello Stato, € 1017,00, vinte le spese. Per un totale di € 2215,00, oltre oneri di legge.
L'amministrazione reclamata si costituiva tramite un funzionario delegato e contestava solo in parte la domanda, osservando che in relazione al processo penale il ricorrente non aveva prodotto alcun documento ed aveva, peraltro, riconosciuto come la causa non fosse complessa per le questioni trattate, sicché la somma riconosciutagli appariva sostanzialmente congrua, mentre in ordine al giudizio civile riconosceva come spettasse al professionista la liquidazione per l'attività svolta.
La causa veniva in decisione, in esito alla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
L'impugnazione è parzialmente fondata sulla base delle seguenti motivazioni.
Emerge dagli atti del procedimento, invero solo in minima parte documentati dal reclamante, che l'avvocato aveva rappresentato e difeso il suo assistito , ammesso al Pt_1 Controparte_2 patrocinio a spese dello stato, in un processo penale conclusosi con sentenza, sul cui svolgimento peraltro nulla dimostra il difensore, sicché non può che trovare conferma al riguardo la liquidazione operata dal GOT nel provvedimento opposto, di complessivi € 900,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alla fase civile di accertamento del compenso e di esecuzione presso terzi, applicati i parametri tabellari e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata per il recupero infruttuoso del credito maturato dal professionista quale documentata in atti, competono all'avvocato compensi per Pt_1 complessivi € 1472,00, di cui € 894,00 per spese liquidate (condanna in sentenza per onorari civili),
€142 per il precetto, € 100 per la procedura ex art. 492 bis ed € 346,00 per la fase di esecuzione presso terzi (e non € 898,00 come richiesti). Operata la riduzione alla metà, si perviene all'importo di € 736,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Il compenso resta dunque complessivamente liquidato in €900,00 per la fase penale, confermandosi sul punto la determinazione già operata col provvedimento impugnato, e in ulteriori € 736,00, oltre accessori, per il procedimento civile.
Le spese sono liquidate come in dispositivo per l'intero e poste a carico dell'amministrazione, prevalentemente soccombente, per la metà. Sono compensate per la metà residua, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'impugnazione e al corretto comportamento processuale dell'amministrazione che ha parzialmente riconosciuto il dovuto sin dalla sua costituzione.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo e liquida all'avv. il compenso di Parte_1
€900,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase penale e di ulteriori € 736,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase civile.
pagina 2 di 3 Condanna l'amministrazione reclamata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 860,00, oltre accessori di legge, e compensate fra le parti per la metà residua.
Sassari, 22 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3