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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia NTe Consigliere Relatore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2415/2023 promossa da:
, quale titolare della ditta individuale LOGISTIC CONSULTING di Parte_1
NI AU, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Petrioli, P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. CP_1 NTroparte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti David Fabbri e Andrea Biagioni, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1195/2023 pronunciata in data 08.11.2023 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 7.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto: nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 1195 del
08/11/2023 accogliere le Conclusioni già rassegnate in primo grado, ed in particolare, in accoglimento della spiegata domanda e per i motivi di cui al corpo del presente atto, 1 in tesi per le ragioni di fatto e di diritto di cui al corpo del presente atto confermare il decreto ingiuntivo n. 1220/20202 emesso da Codesto Ecc.mo Tribunale in data 17/09/2020; in ipotesi accertata e dichiarata l'attività svolta a favore di da GI NG CP_1 di NI AU e conseguentemente accertato e dichiarato il diritto al pagamento del compenso per l'attività suddetta, condannare la medesima al pagamento, in CP_1 favore della GI NG di NI AU, della somma di € 6.000,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la diversa somma minore o maggiore, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa. In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 e non ammesse dal Giudice di prime cure con verbale di causa del 04 novembre 2021”.
Per l'appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi, le eccezioni ed i fatti esposti in narrativa, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in tesi rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
1195/2023 del Tribunale di Lucca del 08.11.2023 emessa nel procedimento R.G. n.
4270/2020. Con conseguente accertamento dell'inesistenza di qualunque accordo verbale tra il sig. AU NI (titolare della Ditta individuale GI NG di NI AU) e la
confermando la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1220/2020 emesso in CP_1 data 16.09.2020 dal Tribunale di Lucca nel procedimento R.G. n. 2299/2020.
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi nella quale parte appellante dimostrasse l'esistenza di un qualunque accordo verbale e l'esistenza di un impegno obbligatorio di pagamento a carico della previa revoca del D.I. opposto, venga in CP_1 ogni caso ridotta la somma eventualmente dovuta dalla rispetto alla pretesa CP_1 ingiuntiva, con vittoria delle spese legali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione delle richieste di prova proposte dalla controparte stante la rinuncia alle medesime operata in sede di primo grado e l'attuale inammissibilità in appello.
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità con richiesta di dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e dell'art. 2721 c.c. della deposizione della teste Testimone_1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1195/2023 del Tribunale di Lucca in materia di compensi professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. NI AU, quale titolare della ditta individuale GI
NG di NI AU, ricorreva al Tribunale di Lucca per ottenere l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese, quale compenso dovuto da
2 (d'ora in avanti anche solo in forza dell'attività Parte_2 CP_1 professionale svolta nell'interesse di quest'ultima nei mesi di gennaio e febbraio 2020.
Più precisamente, NI deduceva di aver svolto nell'interesse della e dietro CP_1 incarico verbale della stessa attività di consulenza e di gestione della clientela, per la quale la gli aveva riconosciuto un compenso mensile nella misura di € 3.000,00. In conseguenza CP_1 dell'attività svolta, la propria ditta aveva emesso le fatture n. 1 e n. 2 del 29/02/2020 per l'importo di € 3.000,00 ciascuna, che tuttavia erano rimaste insolute.
Il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 1220/2020 del 17/09/2020, avverso il quale l'ingiunta proponeva rituale opposizione, evidenziando che in sede monitoria non era stato prodotto alcun documento contrattuale attestante il conferimento dell'incarico professionale, né tantomeno il compenso pattuito e l'esecuzione delle prestazioni professionali.
Nello specifico, la allegava: CP_1
di aver stipulato, in data 19/12/2019, un contratto di affitto di azienda con il NTroparte_3
(anche solo ) avente ad oggetto l'attività di autotrasporto conto
[...] CP_3 terzi;
che tale contratto prevedeva che, unitamente all'azienda, passassero in dotazione alla CP_1 anche il dominio internet ed i programmi gestionali dai quali era possibile recuperare i
[...] dati della clientela necessari per gestire le consegne e le fatturazioni;
che, in adempimento di tale accordo, il aveva messo a disposizione della CP_3 CP_1
l'operato del Sig. NI, compagno della legale rappresentante del , al solo scopo di CP_3 coadiuvare nel periodo iniziale ed a titolo gratuito il personale amministrativo della CP_1 che doveva apprendere il funzionamento del programma gestionale, e ciò in assenza di qualsivoglia accordo contrattuale tra la e il NI e senza concordare alcun CP_1 compenso per l'attività di affiancamento;
che, tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il NI, oltre a coadiuvare il personale dell'affittuaria aveva continuato ad intrattenere rapporti con la clientela CP_1 nell'interesse proprio e del;
CP_3
che in data 03.03.2020 la aveva comunicato al la risoluzione del CP_1 CP_3 contratto di affitto di azienda, contestandogli una serie di inadempimenti contrattuali, tra cui l'aver continuato ad esercitare l'attività di trasporto anche con la stessa clientela ceduta alla in grave violazione degli obblighi contrattuali. CP_1
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente chiedeva, in tesi, la revoca del predetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza della somma ingiunta e, in ipotesi, la riduzione della somma eventualmente dovuta in favore del NI.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed invocando l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti avente ad oggetto la fornitura da parte sua del servizio di consulenza a fronte del pagamento di un compenso mensile di €
3.000,00; inoltre, egli sosteneva che la stessa opponente non aveva mai contestato lo svolgimento dell'attività di consulenza da parte sua, e che comunque tale attività era
3 dimostrata dalla documentazione in atti (in particolare le e-mail inviate dal NI fino alla fine di febbraio 2020, sub doc. 3 fascicolo monitorio). Parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
Il Tribunale di Lucca, istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di prove testimoniali, con sentenza n. 1195/2023, in accoglimento dell'opposizione, revocava integralmente il decreto ingiuntivo n. 1220/2020 e condannava la GI NG a rifondere le spese di lite in favore della società opponente.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuto pacifico che il NI avesse svolto un'attività di consulenza nell'interesse della statuiva tuttavia che lo stesso (su cui gravava il CP_1 relativo onere probatorio) non aveva fornito alcuna prova di aver ricevuto l'incarico di svolgere tale attività a titolo oneroso.
Avverso siffatta decisione la GI NG ha interposto appello, censurando con un unico articolato motivo d'impugnazione l'errore del tribunale per avere, con una motivazione contraddittoria, erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, reiterando le istanze istruttorie (in particolare, prova per testi e CTU volta a confermare la congruità del compenso richiesto) non ammesse nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata;
nello specifico, ha insistito nel contestare l'avvenuto conferimento da parte sua di un incarico professionale al NI.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 06.05.2025, mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c. in data 07.05.2025, e viene decisa dal Collegio nell'odierna camera di consiglio.
2. Le reiterate istanze istruttorie
In via preliminare, come correttamente eccepito dall'appellata in comparsa di costituzione, va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza dell'appellante di ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse dal primo giudice, in applicazione del consolidato principio dell'organo nomofilattico secondo cui “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass.
10767/2022; Cass. 33103/2021; 5741/2019).
4 Nel caso di specie, all'udienza del 5.7.2022, escussi i testimoni, lo stesso appellante aveva chiesto che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, senza affatto reiterare le istanze istruttorie non ammesse;
nella nota di trattazione scritta depositata in data
15/12/2022 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/12/2022, poi, si era limitato a riportarsi genericamente ai propri scritti difensivi, senza insistere specificamente nella richiesta di ammissione delle prove testimoniali, rinunciando con siffatto comportamento processuale alle istanze probatorie non ammesse, e comunque decadendo in via definitiva dalla possibilità di riproporle in appello.
Peraltro, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso in esame, con riferimento alle istanze di prova orale reiterate in questa sede, il
Tribunale (cfr. ordinanza del 04.11.2021) aveva ritenuto di ammettere soltanto i capitoli di prova 3,7,8 e 9 articolati nella memoria istruttoria n. 2 da parte della GI NG risultando gli ulteriori capitoli generici, superflui o irrilevanti;
l'appellante si è limitato a riproporre tali istanze, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la suddetta statuizione ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né, tantomeno, ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Ad abubdantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante e non ammessi dal giudice di prime cure non sono idonei a comprovare gli elementi del rapporto contrattuale tra le parti in causa ed in particolare il punctum pruriens della controversia, NT ovvero il conferimento di un incarico da parte di al NI.
3. Il credito spettante a AU NI quale titolare della ditta individuale GI
NG a titolo di compenso professionale (primo e unico motivo di appello).
Con l'unico e articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale di Lucca nella parte in cui, dopo aver ritenuto non contestato che il NI avesse operato nell'interesse dell'opponente, ha ritenuto non provato che l'opposto si fosse accordato, ancorché in forma verbale, e fin dall'inizio del suo operare, a svolgere tali sue prestazioni a titolo oneroso.
A tal riguardo, il Giudice di prime cure, dopo aver rilevato in via generale “che se ogni attività lavorativa si presume a titolo oneroso è altresì vero che il nostro ordinamento non esclude che questa, in particolari situazioni, nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, possa
5 essere svolta gratuitamente”, ha argomentato che, nel caso di specie, “non è contestato che il
NI abbia operato nell'interesse dell'opponente, anche in maniera fattiva ma è rimasto incerto che l'opposto si fosse accordato, ancorché verbalmente, e fin dall'inizio del suo operare,
a svolgere tali sue prestazioni a titolo oneroso. Le stesse mail prodotte dall'opposto denotano che indubbiamente il medesimo abbia svolto, nel periodo poi oggetto di fatturazione e di richiesta pagamento, attività di consulenza organizzativa in favore della società opponente ma che tali prestazioni fossero rese a titolo oneroso non è da queste ricavabile. Le parti nel corso del giudizio si sono inoltre contestate vicendevolmente una serie di circostanze attinenti alla natura e alla modalità di operare da parte del NI svolte antecedentemente e successivamente al momento del perfezionato affitto di azienda fra il e che CP_3 CP_1 questi fosse consulente esterno del e non dipendente, che il medesimo continuasse CP_3
a svolgere attività per la ceduta clientela del successivamente alla stipula dell'affitto CP_3 di azienda o ancora a quale titolo questi avesse l'accesso al programma gestionale della CP_1
[...
Tali circostanze appaiono irrilevanti a livello probatorio e non sono nemmeno tali da ritenersi indicative a livello presuntivo da poter assurgere a principio di prova dell'esistenza del contratto di opera professionale retribuito. Le risultanze della prova testimoniale assunta hanno altresì evidenziato come, sebbene la teste abbia confermato che il NI, su Tes_1 NT richiesta del dovesse continuare a svolgere, anche per la l'attività di consulenza CP_4 che già svolgeva per il e che il compenso iniziale stabilito fosse quello poi richiesto CP_3 dall'opposto, deve rilevarsi che, in ogni caso tali pattuizioni avvennero con persona, il CP_4 privo della legittimazione ad impegnarsi negozialmente risiedendo tale potere in capo all'amministratore . Per parte sua, il teste ha riferito che conosceva il NTroparte_2 CP_4
NI per averci precedentemente collaborato, ha dato atto che quest'ultimo avrebbe dovuto NT fungere da collante nel passaggio aziendale tra e supportando la nuova azienda CP_3 al fine di prendere conoscenza dei servizi e delle attività da svolgere a favore dei clienti organizzando la medesima, secondo sua intenzione, con figure professionali già utilizzate dal
. Il teste ha poi riferito che l'opposto si dichiarò disposto a svolgere tali attività CP_3 gratuitamente per un primo periodo per poi addivenire ad un accordo per vederle retribuite e che in tal senso provvide a farne proposta, proposta che tuttavia doveva essere sottoposta all'amministratore senza che questa fosse poi discussa, restando senza seguito. Le CP_2 dichiarazioni del restano confermate dalle produzioni in atti: sia nel documento CP_4 organigramma aziendale (relazione), depositato da parte opposta con la memoria n. 2 CP_1 ex art. 183 cpc, sia nel doc. 9 di parte opponente, il NI propone un importo a compenso delle proprie prestazioni a conferma che a quel momento l'onerosità delle sue prestazioni non era prevista, così evidenziandosi di come le parti fossero in merito, al massimo, in trattative.
In entrambi i richiamati documenti il NI quantifica il proprio compenso, nel primo in misura addirittura maggiore rispetto al secondo, all'interno di una trattativa generale che vedeva al vaglio l'organizzazione aziendale e gli assegnandi ruoli nella stessa nel loro complesso, ruoli ai quali sarebbe seguita la stipula di un vero e proprio accordo anche a livello personale. Si
6 aggiunga che il documento sub. 9 non ha nemmeno i caratteri di un vero e proprio contratto di conferimento di incarico, anche questo, come il primo, è ricognitivo dello stato della materia che il NI stava organizzando e non traspare che esistesse un accordo, nemmeno consensualmente abbozzato, circa quello che il medesimo avrebbe dovuto ricevere come compenso. Dallo scrutinio di dette risultanze e fermo l'onere della prova che incombeva sull'opposto questa non appare raggiunta quanto ad una manifestazione di volontà inequivocabile o per fatti concludenti da parte dell'opponente di avvalersi della sua attività a titolo oneroso nel periodo di cui alle due azionate fatture. Il successivo contrasto intervenuto fra le due compagini imprenditoriali e l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda ha fatto sì che l'opposto non abbia potuto perfezionare quanto si riprometteva anche circa il compenso delle proprie prestazioni professionali che, per probabili ragioni di opportunità, stanti
i suoi rapporti affettivi con la aveva inizialmente deciso di prestare gratuitamente”. Tes_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, la motivazione richiamata sarebbe contraddittoria perché con essa il tribunale, se da un lato afferma che il NI ha svolto attività organizzativa nell'interesse della dall'altro lato afferma che non vi è prova dell'esistenza di un CP_1 accordo tra le parti in causa avente ad oggetto la prestazione di tale attività a titolo oneroso, con ciò incorrendo in plurimi errori: il primo, in merito alla valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento al teste ritenuto dal Giudice di prime cure privo della CP_4 legittimazione ad impegnarsi negozialmente per conto della il secondo, in merito CP_1 alla valutazione delle prove documentali prodotte dalla GI NG (segnatamente le e- mail inviate dal NI dalle quali si evincerebbe lo svolgimento dell'attività di consulenza nei mesi di gennaio e febbraio 2020: cfr. docc.
2-3 fascicolo monitorio parte ricorrente); il terzo, nell'aver ritenuto che la risoluzione del contratto di affitto di azienda a soli due mesi dalla sottoscrizione del medesimo avrebbe giustificato la gratuità delle prestazioni rese dal NI.
In effetti, come correttamente rilevato dall'appellante nei propri scritti difensivi, in via generale, la prestazione d'opera si presume onerosa, salvo che non venga provata la gratuità dell'incarico, in conformità con il principio ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la prestazione d'opera intellettuale, in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo, è oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza della sua causa di scambio. Ciò posto, la non essenzialità di questa onerosità implica soltanto
l'ammissibilità di una declinazione anche gratuita di questo contratto, senza che però tale affermazione incida sul riparto probatorio imponendo al professionista un onere ulteriore: per esigere il pagamento, pertanto, il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Sez. 2, n. 23893 del 23/11/2016; Sez. 6 - 2, n.
2769 del 06/02/2014)” (cfr., Cass., Sez. II, Ord. n. 29617 del 2024).
Tuttavia, sebbene sul punto la sentenza appellata non operi una puntuale distinzione e rimanga ambigua, si deve chiarire che nel caso di specie ad essere contestata è non soltanto la
7 sussistenza di un patto d'onerosità delle prestazioni rese ma, più radicalmente, a monte, la stessa sussistenza del conferimento di un incarico professionale dalla pretesa obbligata al preteso creditore.
Se, certamente, ove fosse dimostrata la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, NT per aver incaricato il NI di svolgere le prestazioni da questi eseguite, sarebbe onere di NT dimostrare la stipula di un patto di gratuità, stante la presunzione di segno contrario, nel caso in esame a mancare è proprio la prova che il NI abbia espletato le proprie prestazioni NT su incarico di anziché, come dedotto dall'appellata, del , che tale servizio CP_3 avrebbe offerto in sede di conclusione del contratto d'affitto d'azienda.
Benvero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte "il rapporto di prestazione
d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. n. 1792 del 2017
e precedentemente Cass. n. 3016 del 2006; Cass. n. 1244 del 2000; Cass. n. 2345 del 1995)”
(cfr. Cass. n. 27466 del 2019).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che “laddove sia in contestazione l'instaurazione di un rapporto di prestazione d'opera professionale, grava sull'attore l'onere di dimostrarne
l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass.,
Ord. n. 3438 del 2020).
Nel caso in esame, seppur non sia controverso l'espletamento del servizio di consulenza da parte del NI, risulta essere contestato il conferimento dell'incarico da parte della CP_1 in favore dell'appellante, con conseguente onere in capo a quest'ultimo di provare di aver
[...] ricevuto dalla società convenuta un incarico professionale, quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria. In particolare, mentre il NI ha affermato di aver ricevuto un incarico verbale da parte della per lo svolgimento di attività di consulenza e gestione CP_1 clientela, dietro un compenso mensile di € 3.000,00, ha contestato tale ricostruzione CP_1 evidenziando come, piuttosto, fosse stato il , successivamente alla stipula del CP_3 contratto di affitto di azienda, a mettere a disposizione della l'operato del Sig. CP_1
NI, compagno della legale rappresentante del ed amministratore di fatto del CP_3
stesso, al solo scopo di coadiuvare nel periodo iniziale ed a titolo gratuito il CP_3 personale amministrativo della CP_1
8 Alla luce di tale specifica contestazione, si deve escludere che le deposizioni testimoniali e i documenti prodotti in giudizio abbiano consentito a NI di assolvere al proprio onere probatorio.
Al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'appellante si è limitato a produrre alcune e-mail intercorse con il e con i clienti della dalle quali emerge lo CP_4 CP_1 svolgimento di una qualche attività di consulenza da parte del NI, ma che certo non documentano l'esistenza di un accordo diretto con la e/o il suo contenuto, né CP_1 smentiscono la tesi dell'appellata.
Peraltro, anche la bozza di accordo depositata in atti attesta semmai delle trattative in corso tra le parti per una futura collaborazione onerosa, e non certamente il perfezionamento di un contratto con la previsione di un compenso già definitivo, come rilevato anche dal giudice di prime cure.
Per quanto concerne poi la prova testimoniale assunta in primo grado, è necessario esaminare innanzitutto l'eccezione di nullità della deposizione della Sig.ra avanzata dalla Testimone_1
G.T.T. in primo grado e reiterata in questa sede.
In particolare, la G.T.T. ha eccepito l'incapacità a testimoniare della Sig.ra ex art. 246 Tes_1
c.p.c. avendo la stessa un interesse in causa che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione in giudizio, con conseguente nullità della deposizione.
Effettivamente la era la legale rappresentante del , che avrebbe potuto Tes_1 CP_3 NT essere chiamato in causa tanto dal NI quanto da quale effettivo committente del servizio e, dunque, quale effettivo soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale. Tuttavia, a fronte della corretta proposizione dell'eccezione d'incapacità della teste, prima, e di nullità della prova, poi, il tribunale (che non si era pronunciato su tale eccezione al termine dell'istruttoria) ha valutato nel merito la prova testimoniale della Tes_1 respingendo così implicitamente l'eccezione di nullità avanzata dalla società opponente.
A fronte di tale contegno, l'appellata era onerata di proporre impugnazione incidentale, mentre essa s'è limitata a riproporre l'eccezione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto e conseguente sanatoria della nullità della deposizione testimoniale della Tes_1
Fermo quanto sopra, restando comunque intatto il potere del giudice di valutare la deposizione alla luce dell'intero compendio probatorio, questo Collegio ritiene che la deposizione testimoniale della - che ha dichiarato che le parti del presente giudizio si erano Tes_1 accordate per un compenso mensile iniziale di € 3.000,00 - non sia sufficiente a provare il conferimento di un incarico professionale (a titolo oneroso) da parte della CP_1
In primo luogo, le qualità personali e i rapporti intrattenuti dalla teste con le parti Tes_1 processuali (in particolare la stessa era legale rappresentante del e compagna di CP_3
AU NI) impongono di giudicare scarsamente attendibile la testimone;
invero, la valutazione circa la veridicità delle deposizioni rese dal testimone è riservata ad un giudizio discrezionale del giudice, alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e la
9 completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni e incongruenze con la documentazione versata in atti), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), e anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr., ex multis, Cass., Ordinanza n. 26547 del 30.09.2021; Cass., Ordinanza n.
21239 del 09.08.2019).
A ciò si aggiunga che la deposizione della risulta essere in contrasto con le dichiarazioni Tes_1 rese dal teste di parte opponente che ha dichiarato che nel dicembre 2019, al Testimone_2 momento della stipula del contratto d'affitto, presente anche AU NI, che assentì, il NT
mise a disposizione di tale figura professionale per supportare inizialmente la CP_3 nuova azienda affinché prendesse conoscenza dei servizi e delle attività da svolgere. Ha inoltre confermato che in data 26.1.2020 il NI inviò al via e-mail una proposta di accordo CP_4 affinché lo stesso venisse nominato consulente gestionale con la previsione di un compenso mensile, e che tale proposta doveva essere sottoposta all'amministratore , NTroparte_2 ma che questa proposta non fu poi mai discussa, restando senza seguito.
Ora, se è vero che anche tale teste non appare indifferente alla vicenda, essendo all'epoca il
Direttore Generale di (ma non anche il suo l.r.), tuttavia le sue dichiarazioni CP_1
(diversamente da quelle della trovano conferma nei documenti in atti (in particolare Tes_1 nella già menzionata proposta contrattuale del NI, intitolata: “ACCORDO FRA LE PARTI DA
SOTTOSCRIVERE”: v. doc. 9). Soprattutto, poi, il contrasto testimoniale, in assenza di ragioni per ritenere la più attendibile del non può non andare in danno dell'appellante, Tes_1 CP_4 gravata dall'onere di provare il dedotto incarico professionale.
Dunque, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse dall'appellante all'appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AU NI, quale titolare della ditta individuale GI NG di NI
AU, avverso la sentenza n. 1195/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata in data
08.11.2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
10 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia NTe dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia NTe Consigliere Relatore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2415/2023 promossa da:
, quale titolare della ditta individuale LOGISTIC CONSULTING di Parte_1
NI AU, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Petrioli, P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. CP_1 NTroparte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti David Fabbri e Andrea Biagioni, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1195/2023 pronunciata in data 08.11.2023 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 7.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto: nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 1195 del
08/11/2023 accogliere le Conclusioni già rassegnate in primo grado, ed in particolare, in accoglimento della spiegata domanda e per i motivi di cui al corpo del presente atto, 1 in tesi per le ragioni di fatto e di diritto di cui al corpo del presente atto confermare il decreto ingiuntivo n. 1220/20202 emesso da Codesto Ecc.mo Tribunale in data 17/09/2020; in ipotesi accertata e dichiarata l'attività svolta a favore di da GI NG CP_1 di NI AU e conseguentemente accertato e dichiarato il diritto al pagamento del compenso per l'attività suddetta, condannare la medesima al pagamento, in CP_1 favore della GI NG di NI AU, della somma di € 6.000,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la diversa somma minore o maggiore, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa. In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 e non ammesse dal Giudice di prime cure con verbale di causa del 04 novembre 2021”.
Per l'appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi, le eccezioni ed i fatti esposti in narrativa, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in tesi rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
1195/2023 del Tribunale di Lucca del 08.11.2023 emessa nel procedimento R.G. n.
4270/2020. Con conseguente accertamento dell'inesistenza di qualunque accordo verbale tra il sig. AU NI (titolare della Ditta individuale GI NG di NI AU) e la
confermando la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1220/2020 emesso in CP_1 data 16.09.2020 dal Tribunale di Lucca nel procedimento R.G. n. 2299/2020.
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi nella quale parte appellante dimostrasse l'esistenza di un qualunque accordo verbale e l'esistenza di un impegno obbligatorio di pagamento a carico della previa revoca del D.I. opposto, venga in CP_1 ogni caso ridotta la somma eventualmente dovuta dalla rispetto alla pretesa CP_1 ingiuntiva, con vittoria delle spese legali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione delle richieste di prova proposte dalla controparte stante la rinuncia alle medesime operata in sede di primo grado e l'attuale inammissibilità in appello.
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità con richiesta di dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e dell'art. 2721 c.c. della deposizione della teste Testimone_1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1195/2023 del Tribunale di Lucca in materia di compensi professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. NI AU, quale titolare della ditta individuale GI
NG di NI AU, ricorreva al Tribunale di Lucca per ottenere l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese, quale compenso dovuto da
2 (d'ora in avanti anche solo in forza dell'attività Parte_2 CP_1 professionale svolta nell'interesse di quest'ultima nei mesi di gennaio e febbraio 2020.
Più precisamente, NI deduceva di aver svolto nell'interesse della e dietro CP_1 incarico verbale della stessa attività di consulenza e di gestione della clientela, per la quale la gli aveva riconosciuto un compenso mensile nella misura di € 3.000,00. In conseguenza CP_1 dell'attività svolta, la propria ditta aveva emesso le fatture n. 1 e n. 2 del 29/02/2020 per l'importo di € 3.000,00 ciascuna, che tuttavia erano rimaste insolute.
Il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 1220/2020 del 17/09/2020, avverso il quale l'ingiunta proponeva rituale opposizione, evidenziando che in sede monitoria non era stato prodotto alcun documento contrattuale attestante il conferimento dell'incarico professionale, né tantomeno il compenso pattuito e l'esecuzione delle prestazioni professionali.
Nello specifico, la allegava: CP_1
di aver stipulato, in data 19/12/2019, un contratto di affitto di azienda con il NTroparte_3
(anche solo ) avente ad oggetto l'attività di autotrasporto conto
[...] CP_3 terzi;
che tale contratto prevedeva che, unitamente all'azienda, passassero in dotazione alla CP_1 anche il dominio internet ed i programmi gestionali dai quali era possibile recuperare i
[...] dati della clientela necessari per gestire le consegne e le fatturazioni;
che, in adempimento di tale accordo, il aveva messo a disposizione della CP_3 CP_1
l'operato del Sig. NI, compagno della legale rappresentante del , al solo scopo di CP_3 coadiuvare nel periodo iniziale ed a titolo gratuito il personale amministrativo della CP_1 che doveva apprendere il funzionamento del programma gestionale, e ciò in assenza di qualsivoglia accordo contrattuale tra la e il NI e senza concordare alcun CP_1 compenso per l'attività di affiancamento;
che, tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il NI, oltre a coadiuvare il personale dell'affittuaria aveva continuato ad intrattenere rapporti con la clientela CP_1 nell'interesse proprio e del;
CP_3
che in data 03.03.2020 la aveva comunicato al la risoluzione del CP_1 CP_3 contratto di affitto di azienda, contestandogli una serie di inadempimenti contrattuali, tra cui l'aver continuato ad esercitare l'attività di trasporto anche con la stessa clientela ceduta alla in grave violazione degli obblighi contrattuali. CP_1
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente chiedeva, in tesi, la revoca del predetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza della somma ingiunta e, in ipotesi, la riduzione della somma eventualmente dovuta in favore del NI.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed invocando l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti avente ad oggetto la fornitura da parte sua del servizio di consulenza a fronte del pagamento di un compenso mensile di €
3.000,00; inoltre, egli sosteneva che la stessa opponente non aveva mai contestato lo svolgimento dell'attività di consulenza da parte sua, e che comunque tale attività era
3 dimostrata dalla documentazione in atti (in particolare le e-mail inviate dal NI fino alla fine di febbraio 2020, sub doc. 3 fascicolo monitorio). Parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
Il Tribunale di Lucca, istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di prove testimoniali, con sentenza n. 1195/2023, in accoglimento dell'opposizione, revocava integralmente il decreto ingiuntivo n. 1220/2020 e condannava la GI NG a rifondere le spese di lite in favore della società opponente.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuto pacifico che il NI avesse svolto un'attività di consulenza nell'interesse della statuiva tuttavia che lo stesso (su cui gravava il CP_1 relativo onere probatorio) non aveva fornito alcuna prova di aver ricevuto l'incarico di svolgere tale attività a titolo oneroso.
Avverso siffatta decisione la GI NG ha interposto appello, censurando con un unico articolato motivo d'impugnazione l'errore del tribunale per avere, con una motivazione contraddittoria, erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, reiterando le istanze istruttorie (in particolare, prova per testi e CTU volta a confermare la congruità del compenso richiesto) non ammesse nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata;
nello specifico, ha insistito nel contestare l'avvenuto conferimento da parte sua di un incarico professionale al NI.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 06.05.2025, mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c. in data 07.05.2025, e viene decisa dal Collegio nell'odierna camera di consiglio.
2. Le reiterate istanze istruttorie
In via preliminare, come correttamente eccepito dall'appellata in comparsa di costituzione, va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza dell'appellante di ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse dal primo giudice, in applicazione del consolidato principio dell'organo nomofilattico secondo cui “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass.
10767/2022; Cass. 33103/2021; 5741/2019).
4 Nel caso di specie, all'udienza del 5.7.2022, escussi i testimoni, lo stesso appellante aveva chiesto che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, senza affatto reiterare le istanze istruttorie non ammesse;
nella nota di trattazione scritta depositata in data
15/12/2022 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/12/2022, poi, si era limitato a riportarsi genericamente ai propri scritti difensivi, senza insistere specificamente nella richiesta di ammissione delle prove testimoniali, rinunciando con siffatto comportamento processuale alle istanze probatorie non ammesse, e comunque decadendo in via definitiva dalla possibilità di riproporle in appello.
Peraltro, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso in esame, con riferimento alle istanze di prova orale reiterate in questa sede, il
Tribunale (cfr. ordinanza del 04.11.2021) aveva ritenuto di ammettere soltanto i capitoli di prova 3,7,8 e 9 articolati nella memoria istruttoria n. 2 da parte della GI NG risultando gli ulteriori capitoli generici, superflui o irrilevanti;
l'appellante si è limitato a riproporre tali istanze, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la suddetta statuizione ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né, tantomeno, ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Ad abubdantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante e non ammessi dal giudice di prime cure non sono idonei a comprovare gli elementi del rapporto contrattuale tra le parti in causa ed in particolare il punctum pruriens della controversia, NT ovvero il conferimento di un incarico da parte di al NI.
3. Il credito spettante a AU NI quale titolare della ditta individuale GI
NG a titolo di compenso professionale (primo e unico motivo di appello).
Con l'unico e articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale di Lucca nella parte in cui, dopo aver ritenuto non contestato che il NI avesse operato nell'interesse dell'opponente, ha ritenuto non provato che l'opposto si fosse accordato, ancorché in forma verbale, e fin dall'inizio del suo operare, a svolgere tali sue prestazioni a titolo oneroso.
A tal riguardo, il Giudice di prime cure, dopo aver rilevato in via generale “che se ogni attività lavorativa si presume a titolo oneroso è altresì vero che il nostro ordinamento non esclude che questa, in particolari situazioni, nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, possa
5 essere svolta gratuitamente”, ha argomentato che, nel caso di specie, “non è contestato che il
NI abbia operato nell'interesse dell'opponente, anche in maniera fattiva ma è rimasto incerto che l'opposto si fosse accordato, ancorché verbalmente, e fin dall'inizio del suo operare,
a svolgere tali sue prestazioni a titolo oneroso. Le stesse mail prodotte dall'opposto denotano che indubbiamente il medesimo abbia svolto, nel periodo poi oggetto di fatturazione e di richiesta pagamento, attività di consulenza organizzativa in favore della società opponente ma che tali prestazioni fossero rese a titolo oneroso non è da queste ricavabile. Le parti nel corso del giudizio si sono inoltre contestate vicendevolmente una serie di circostanze attinenti alla natura e alla modalità di operare da parte del NI svolte antecedentemente e successivamente al momento del perfezionato affitto di azienda fra il e che CP_3 CP_1 questi fosse consulente esterno del e non dipendente, che il medesimo continuasse CP_3
a svolgere attività per la ceduta clientela del successivamente alla stipula dell'affitto CP_3 di azienda o ancora a quale titolo questi avesse l'accesso al programma gestionale della CP_1
[...
Tali circostanze appaiono irrilevanti a livello probatorio e non sono nemmeno tali da ritenersi indicative a livello presuntivo da poter assurgere a principio di prova dell'esistenza del contratto di opera professionale retribuito. Le risultanze della prova testimoniale assunta hanno altresì evidenziato come, sebbene la teste abbia confermato che il NI, su Tes_1 NT richiesta del dovesse continuare a svolgere, anche per la l'attività di consulenza CP_4 che già svolgeva per il e che il compenso iniziale stabilito fosse quello poi richiesto CP_3 dall'opposto, deve rilevarsi che, in ogni caso tali pattuizioni avvennero con persona, il CP_4 privo della legittimazione ad impegnarsi negozialmente risiedendo tale potere in capo all'amministratore . Per parte sua, il teste ha riferito che conosceva il NTroparte_2 CP_4
NI per averci precedentemente collaborato, ha dato atto che quest'ultimo avrebbe dovuto NT fungere da collante nel passaggio aziendale tra e supportando la nuova azienda CP_3 al fine di prendere conoscenza dei servizi e delle attività da svolgere a favore dei clienti organizzando la medesima, secondo sua intenzione, con figure professionali già utilizzate dal
. Il teste ha poi riferito che l'opposto si dichiarò disposto a svolgere tali attività CP_3 gratuitamente per un primo periodo per poi addivenire ad un accordo per vederle retribuite e che in tal senso provvide a farne proposta, proposta che tuttavia doveva essere sottoposta all'amministratore senza che questa fosse poi discussa, restando senza seguito. Le CP_2 dichiarazioni del restano confermate dalle produzioni in atti: sia nel documento CP_4 organigramma aziendale (relazione), depositato da parte opposta con la memoria n. 2 CP_1 ex art. 183 cpc, sia nel doc. 9 di parte opponente, il NI propone un importo a compenso delle proprie prestazioni a conferma che a quel momento l'onerosità delle sue prestazioni non era prevista, così evidenziandosi di come le parti fossero in merito, al massimo, in trattative.
In entrambi i richiamati documenti il NI quantifica il proprio compenso, nel primo in misura addirittura maggiore rispetto al secondo, all'interno di una trattativa generale che vedeva al vaglio l'organizzazione aziendale e gli assegnandi ruoli nella stessa nel loro complesso, ruoli ai quali sarebbe seguita la stipula di un vero e proprio accordo anche a livello personale. Si
6 aggiunga che il documento sub. 9 non ha nemmeno i caratteri di un vero e proprio contratto di conferimento di incarico, anche questo, come il primo, è ricognitivo dello stato della materia che il NI stava organizzando e non traspare che esistesse un accordo, nemmeno consensualmente abbozzato, circa quello che il medesimo avrebbe dovuto ricevere come compenso. Dallo scrutinio di dette risultanze e fermo l'onere della prova che incombeva sull'opposto questa non appare raggiunta quanto ad una manifestazione di volontà inequivocabile o per fatti concludenti da parte dell'opponente di avvalersi della sua attività a titolo oneroso nel periodo di cui alle due azionate fatture. Il successivo contrasto intervenuto fra le due compagini imprenditoriali e l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda ha fatto sì che l'opposto non abbia potuto perfezionare quanto si riprometteva anche circa il compenso delle proprie prestazioni professionali che, per probabili ragioni di opportunità, stanti
i suoi rapporti affettivi con la aveva inizialmente deciso di prestare gratuitamente”. Tes_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, la motivazione richiamata sarebbe contraddittoria perché con essa il tribunale, se da un lato afferma che il NI ha svolto attività organizzativa nell'interesse della dall'altro lato afferma che non vi è prova dell'esistenza di un CP_1 accordo tra le parti in causa avente ad oggetto la prestazione di tale attività a titolo oneroso, con ciò incorrendo in plurimi errori: il primo, in merito alla valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento al teste ritenuto dal Giudice di prime cure privo della CP_4 legittimazione ad impegnarsi negozialmente per conto della il secondo, in merito CP_1 alla valutazione delle prove documentali prodotte dalla GI NG (segnatamente le e- mail inviate dal NI dalle quali si evincerebbe lo svolgimento dell'attività di consulenza nei mesi di gennaio e febbraio 2020: cfr. docc.
2-3 fascicolo monitorio parte ricorrente); il terzo, nell'aver ritenuto che la risoluzione del contratto di affitto di azienda a soli due mesi dalla sottoscrizione del medesimo avrebbe giustificato la gratuità delle prestazioni rese dal NI.
In effetti, come correttamente rilevato dall'appellante nei propri scritti difensivi, in via generale, la prestazione d'opera si presume onerosa, salvo che non venga provata la gratuità dell'incarico, in conformità con il principio ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la prestazione d'opera intellettuale, in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo, è oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza della sua causa di scambio. Ciò posto, la non essenzialità di questa onerosità implica soltanto
l'ammissibilità di una declinazione anche gratuita di questo contratto, senza che però tale affermazione incida sul riparto probatorio imponendo al professionista un onere ulteriore: per esigere il pagamento, pertanto, il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Sez. 2, n. 23893 del 23/11/2016; Sez. 6 - 2, n.
2769 del 06/02/2014)” (cfr., Cass., Sez. II, Ord. n. 29617 del 2024).
Tuttavia, sebbene sul punto la sentenza appellata non operi una puntuale distinzione e rimanga ambigua, si deve chiarire che nel caso di specie ad essere contestata è non soltanto la
7 sussistenza di un patto d'onerosità delle prestazioni rese ma, più radicalmente, a monte, la stessa sussistenza del conferimento di un incarico professionale dalla pretesa obbligata al preteso creditore.
Se, certamente, ove fosse dimostrata la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, NT per aver incaricato il NI di svolgere le prestazioni da questi eseguite, sarebbe onere di NT dimostrare la stipula di un patto di gratuità, stante la presunzione di segno contrario, nel caso in esame a mancare è proprio la prova che il NI abbia espletato le proprie prestazioni NT su incarico di anziché, come dedotto dall'appellata, del , che tale servizio CP_3 avrebbe offerto in sede di conclusione del contratto d'affitto d'azienda.
Benvero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte "il rapporto di prestazione
d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. n. 1792 del 2017
e precedentemente Cass. n. 3016 del 2006; Cass. n. 1244 del 2000; Cass. n. 2345 del 1995)”
(cfr. Cass. n. 27466 del 2019).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che “laddove sia in contestazione l'instaurazione di un rapporto di prestazione d'opera professionale, grava sull'attore l'onere di dimostrarne
l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass.,
Ord. n. 3438 del 2020).
Nel caso in esame, seppur non sia controverso l'espletamento del servizio di consulenza da parte del NI, risulta essere contestato il conferimento dell'incarico da parte della CP_1 in favore dell'appellante, con conseguente onere in capo a quest'ultimo di provare di aver
[...] ricevuto dalla società convenuta un incarico professionale, quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria. In particolare, mentre il NI ha affermato di aver ricevuto un incarico verbale da parte della per lo svolgimento di attività di consulenza e gestione CP_1 clientela, dietro un compenso mensile di € 3.000,00, ha contestato tale ricostruzione CP_1 evidenziando come, piuttosto, fosse stato il , successivamente alla stipula del CP_3 contratto di affitto di azienda, a mettere a disposizione della l'operato del Sig. CP_1
NI, compagno della legale rappresentante del ed amministratore di fatto del CP_3
stesso, al solo scopo di coadiuvare nel periodo iniziale ed a titolo gratuito il CP_3 personale amministrativo della CP_1
8 Alla luce di tale specifica contestazione, si deve escludere che le deposizioni testimoniali e i documenti prodotti in giudizio abbiano consentito a NI di assolvere al proprio onere probatorio.
Al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'appellante si è limitato a produrre alcune e-mail intercorse con il e con i clienti della dalle quali emerge lo CP_4 CP_1 svolgimento di una qualche attività di consulenza da parte del NI, ma che certo non documentano l'esistenza di un accordo diretto con la e/o il suo contenuto, né CP_1 smentiscono la tesi dell'appellata.
Peraltro, anche la bozza di accordo depositata in atti attesta semmai delle trattative in corso tra le parti per una futura collaborazione onerosa, e non certamente il perfezionamento di un contratto con la previsione di un compenso già definitivo, come rilevato anche dal giudice di prime cure.
Per quanto concerne poi la prova testimoniale assunta in primo grado, è necessario esaminare innanzitutto l'eccezione di nullità della deposizione della Sig.ra avanzata dalla Testimone_1
G.T.T. in primo grado e reiterata in questa sede.
In particolare, la G.T.T. ha eccepito l'incapacità a testimoniare della Sig.ra ex art. 246 Tes_1
c.p.c. avendo la stessa un interesse in causa che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione in giudizio, con conseguente nullità della deposizione.
Effettivamente la era la legale rappresentante del , che avrebbe potuto Tes_1 CP_3 NT essere chiamato in causa tanto dal NI quanto da quale effettivo committente del servizio e, dunque, quale effettivo soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale. Tuttavia, a fronte della corretta proposizione dell'eccezione d'incapacità della teste, prima, e di nullità della prova, poi, il tribunale (che non si era pronunciato su tale eccezione al termine dell'istruttoria) ha valutato nel merito la prova testimoniale della Tes_1 respingendo così implicitamente l'eccezione di nullità avanzata dalla società opponente.
A fronte di tale contegno, l'appellata era onerata di proporre impugnazione incidentale, mentre essa s'è limitata a riproporre l'eccezione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto e conseguente sanatoria della nullità della deposizione testimoniale della Tes_1
Fermo quanto sopra, restando comunque intatto il potere del giudice di valutare la deposizione alla luce dell'intero compendio probatorio, questo Collegio ritiene che la deposizione testimoniale della - che ha dichiarato che le parti del presente giudizio si erano Tes_1 accordate per un compenso mensile iniziale di € 3.000,00 - non sia sufficiente a provare il conferimento di un incarico professionale (a titolo oneroso) da parte della CP_1
In primo luogo, le qualità personali e i rapporti intrattenuti dalla teste con le parti Tes_1 processuali (in particolare la stessa era legale rappresentante del e compagna di CP_3
AU NI) impongono di giudicare scarsamente attendibile la testimone;
invero, la valutazione circa la veridicità delle deposizioni rese dal testimone è riservata ad un giudizio discrezionale del giudice, alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e la
9 completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni e incongruenze con la documentazione versata in atti), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), e anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr., ex multis, Cass., Ordinanza n. 26547 del 30.09.2021; Cass., Ordinanza n.
21239 del 09.08.2019).
A ciò si aggiunga che la deposizione della risulta essere in contrasto con le dichiarazioni Tes_1 rese dal teste di parte opponente che ha dichiarato che nel dicembre 2019, al Testimone_2 momento della stipula del contratto d'affitto, presente anche AU NI, che assentì, il NT
mise a disposizione di tale figura professionale per supportare inizialmente la CP_3 nuova azienda affinché prendesse conoscenza dei servizi e delle attività da svolgere. Ha inoltre confermato che in data 26.1.2020 il NI inviò al via e-mail una proposta di accordo CP_4 affinché lo stesso venisse nominato consulente gestionale con la previsione di un compenso mensile, e che tale proposta doveva essere sottoposta all'amministratore , NTroparte_2 ma che questa proposta non fu poi mai discussa, restando senza seguito.
Ora, se è vero che anche tale teste non appare indifferente alla vicenda, essendo all'epoca il
Direttore Generale di (ma non anche il suo l.r.), tuttavia le sue dichiarazioni CP_1
(diversamente da quelle della trovano conferma nei documenti in atti (in particolare Tes_1 nella già menzionata proposta contrattuale del NI, intitolata: “ACCORDO FRA LE PARTI DA
SOTTOSCRIVERE”: v. doc. 9). Soprattutto, poi, il contrasto testimoniale, in assenza di ragioni per ritenere la più attendibile del non può non andare in danno dell'appellante, Tes_1 CP_4 gravata dall'onere di provare il dedotto incarico professionale.
Dunque, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse dall'appellante all'appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AU NI, quale titolare della ditta individuale GI NG di NI
AU, avverso la sentenza n. 1195/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata in data
08.11.2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
10 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia NTe dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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