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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2548/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 P.IVA_1
CASALI e dell'avv. STEFANIA STARACE, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in VIALE MONTE NERO, 4 20135 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) e),) e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), e per esse già , (C.F. n. P.IVA_3 CP_3 CP_4
) con il patrocinio dell'avv. FABIO FORINO, elettivamente domiciliate in P.IVA_4
VIA ROMA, 58 84014 NOCERA INFERIORE presso il difensore
APPELLATE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 2548/2023
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-nel merito: per le motivazioni di cui in premessa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 6540/2023 emessa il 27.07.2023 e depositata il 28.07.2023, comunicata dalla cancelleria al procuratore costituito il 28.07.2023; in ogni caso, per le motivazioni di cui in premessa, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della anzidetta sentenza impugnata, accertare e dichiarare la violazione da parte della degli obblighi informativi ed in generale dei doveri di buona Controparte_5 fede, diligenza, trasparenza sulla medesima incombenti, nonché l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi disponendone la cancellazione e condannando la al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_5 patrimoniale subito dall' attrice - appellante nelle misure che risultassero dovute o ritenute di giustizia, o, comunque, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, infine, per le causali di cui in narrativa, in accoglimento di tutte le eccezioni anche preliminari, tra cui quella di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e/o difetto di procura alle liti, rigettare il ricorso spiegato dalla banca in prime cure e ogni altra avversa domanda di seguito spiegata con ogni statuizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
-in via istruttoria: acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado, nonché ammettere i medesimi mezzi di prova già indicati, e non ammessi, nel giudizio di primo grado, ovverosia l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sulle circostanze che qui si ritrascrivono:
1) “Vero che in data 29/10/219 veniva messa in pagamento da Controparte_5
sul conto bancario della una fattura (all. n .1 comparsa di
[...] Parte_1 risposta, che si rammostra) per un asserito rimborso spese di perizia, perizia in realtà mai effettuata né necessaria?”;
2) “Vero che la sig.ra risponde avvisando che sarebbe stata emessa la nota di Tes_1 credito (all. n. 3 comparsa di risposta, che le si rammostra) ed il rimborso della somma di euro 800,00 più accessori pari all'indebito prelievo?”;
3) “Vero che nonostante la situazione dei pagamenti nei confronti della società di leasing risultava in regola e comunque tutti i canoni di leasing erano stati sempre corrisposti come da documento che si rammostra (all. n. 5), la ricorrente segnalava alla CRIF la
Aesse?”;
4) “Vero che il 19.02.2020, nonostante la segnalazione in CRIF, la Parte_1 riceveva anche una email dalla stessa ricorrente con estratto conto aggiornato che
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certificava una regolare situazione dei pagamenti del leasing (come da documento che si rammostra (all. n. 5 comparsa di risposta)?”; 5) Vero che il giorno 01.03.2020 pur nella situazione di incertezza e grave preoccupazione per l'aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese, la resistente procedeva comunque al pagamento della rata di leasing, come si evince dai documenti che si rammostrano? (all. n.
3-5 comparsa di risposta)?”;
6) “Vero che il giorno 02.04.2020 la riceveva risposta negativa da Pt_1 CP_5
che non era disposta a concedere i benefici di legge, ma anzi effettuava una
[...] controproposta con previsione di aggravio del contratto con esagerato aumento della quota interessi, come da documento che si rammostra (all. n. 7 comparsa di risposta)?”;
7) “Vero che la società di leasing ha sempre sottaciuto alla Aesse la segnalazione alla centrale rischi?”;
8) “Vero che all'epoca della segnalazione alla centrale dei rischi non esisteva alcuna somma di denaro dovuta alla banca e quindi non esisteva alcuna somma oggetto di segnalazione negativa?”;
si indicano quali testimoni: via Saarinen n. 43 - Pesaro;
Testimone_2 [...]
via Milazzo n. 28, Pesaro;
via Schiapparelli – Pesaro;
Tes_3 CP_6
Gabriele dott. rag. Via Montanara n. 32 – Pesaro;
ammettere CTU (la quale Per_1 può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, non trattandosi di un mezzo di prova) volta ad accertare l'illegittima segnalazione dell'impresa alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia e, comunque, volta ad accertare che la non era in situazione di insolvenza Pt_1 all'epoca dei fatti, essendo il debito derivante dall'asserito costo sostenuto per una perizia del tutto inesistente e che l'impresa ben poteva ricorrere, sussistendone i requisiti, alla sospensione delle rate del leasing, secondo il decreto c.d. “Cura Italia””.
Per le Appellate e e per esse Controparte_1 Controparte_2
CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 dritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente confermare la Sentenza
n. 6540/2023 del Tribunale di Milano resa all'esito del giudizio R.G. 3066/2021;
- Assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono;
- In ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 12 n. r.g. 2548/2023
- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Definendo con sentenza n. 6540/2023, a seguito di conversione del rito, la causa n.
3066/2021 r.g. introdotta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. da e, per Controparte_5 essa, dalla mandataria nei confronti di il Tribunale di Parte_2 Parte_1
Milano ha disatteso sia la preliminare eccezione in ordine al difetto di procura del difensore di parte attrice, che gli ulteriori argomenti difensivi svolti dalla convenuta con riferimento, da un lato, alla pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata in proprio danno e, dall'altro, all'invocata operatività dell'art. 1460 c.c., ed ha accertato l'intervenuta risoluzione di diritto, in data 1.12.2020, del contratto di locazione finanziaria n. IR 1223976 stipulato dalle parti il 30.9.2009 (come rimodulato con scrittura del 23.11.2018) per inadempimento dell' consistito nel mancato pagamento di Parte_3 ratei per complessivi € 21.638,67; ha quindi condannato a rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile oggetto di tale contratto (sito in Pesaro, frazione Villa
Fastiggi, e censito in NCEU al Foglio 45, particella 164 sub. 31, Strada Fabbrecce n. 5, piano T, Z.C. 2 Categoria D/1), nonché alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.431,00, oltre accessori.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, affidato a quattro motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite, ed hanno insistito per il rigetto del gravame, ed Controparte_1
e per esse (già ), la prima quale Controparte_2 CP_3 CP_4 cessionaria pro-soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, del credito derivato dal contratto di leasing dedotto in giudizio e la seconda quale cessionaria del bene immobile oggetto del contratto stesso in conformità al disposto dell'art. 7.1, commi 1 e 4, L. n. 130 cit.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 16.4.2024 il Consigliere
Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 14.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
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Con il primo motivo, l'appellante insiste nell'eccezione riguardante il preteso “difetto di procura alle liti rilasciata all'asserito procuratore di , in quanto dagli atti Parte_2 allegati al ricorso (all.n.9 ricorso primo grado) detto procuratore ha esclusivamente i poteri di rappresentare in giudizio la , ma non così la che assume Parte_4 Pt_2 agire su asserita procura di ”. Controparte_5
Afferma che il Tribunale avrebbe quindi erroneamente omesso di dichiarare
“l'inammissibilità / irricevibilità del ricorso” e rigettato invece la relativa eccezione “sulla base di un mero cambio di denominazione della società e del Parte_4 Parte_2 tutto insufficiente a giustificare una legittimazione attiva in assenza di procura speciale”.
La censura non può essere condivisa.
Le evidenze documentali rendono ragione del fatto che e Parte_4 Parte_2 debbano considerarsi come un medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, essendosi imposta per l'esigenza di eliminare dalla propria ragione sociale Parte_4 qualsiasi riferimento alla nozione di 'banca' nel quadro di un complesso processo di riorganizzazione rivolto al potenziamento dell'attività c.d. di servicing, in linea con il suo core business (v. verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di in data Parte_4
5.3.2019 e relativi allegati, depositato telematicamente il 25.6.2021).
Come puntualizzato dalla Cassazione (v. Cass. Sez.U. 30 luglio 2021, n. 21970) e riportato testualmente dal primo Giudice, “è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno
1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089)”.
Nel caso in esame, non vi era quindi necessità del conferimento di una nuova procura, attesa la mera modificazione della denominazione sociale da a Parte_4 Pt_2
circostanza della quale si era dato regolarmente atto nel ricorso introduttivo
[...]
(“Unicredit Leasing S.p.A. …, e per essa (già ). Parte_2 Parte_4
Con il secondo motivo, l'appellante deduce (così testualmente la rubrica) l'“[e]rrata applicazione delle norme di diritto circa l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi …”, asseritamente effettuata da in quanto non preceduta Controparte_5 dal preavviso di cui all'art. 4 co. 7 del Codice di Deontologia e all'art. 5 co. 3 del T.U.B., e sostiene che, alla luce di tale constatata illegittimità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere illegittimo anche il rifiuto opposto dalla stessa Controparte_5 alla richiesta di concessione in proprio favore dei benefici previsti dall'art. 56 del D.L. n.
27/2020 (cd. “Cura Italia”), fondato sull'esistenza di detta segnalazione.
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Tali premesse risultano funzionali alla proposizione della domanda con cui Parte_1 ha chiesto di “accertare e dichiarare la violazione da parte della
[...] Controparte_5 degli obblighi informativi ed in generale dei doveri di buona fede, diligenza,
[...] trasparenza sulla medesima incombenti, nonché l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi disponendone la cancellazione e condannando la
[...]
al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_5 subito dall'attrice - appellante nelle misure che risultassero dovute o ritenute di giustizia,
o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”.
Si tratta tuttavia di domanda formulata per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c.
Deve quindi ritenersene l'inammissibilità.
Prendendo comunque in considerazione le doglianze riguardanti la segnalazione di cui si tratta, al fine di valutare l'eventuale configurabilità di un inadempimento della Concedente, tale da giustificare l'invocata applicazione dell'art. 1460 c.c., merita osservare come correttamente il Tribunale abbia rilevato la totale carenza di prova in ordine all'esistenza stessa di una segnalazione effettuata alla Centrale Rischi, tanto meno da parte di
[...]
CP_5
Gli unici documenti depositati da risultano costituiti da: Parte_1
- fattura n. 02-05066610 in data 29/10/219 emessa da con relativo Controparte_5 importo di € 800,00 più IVA addebitato sul conto corrente bancario di Parte_1
a titolo di rimborso spese per una perizia asseritamente “mai effettuata né necessaria”
(doc. 1);
- scambio di comunicazioni tra le parti in ordine a tale perizia (docc. 2 – 3) e al relativo storno, con emissione da parte della Concedente di nota di credito n. 02/95158 in data
18.2.2020 (doc. 4):
- estratto conto aggiornato al 19.2.2020 (doc. 5);
- comunicazione in data 26.3.2020di con la quale dichiarava di volersi Parte_1 avvalere, in quanto ricadente “nella definizione di micro, piccola e media impresa come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 del 6 maggio
2003”, “delle misure di sostegno finanziario di cui al comma 2) dell'art. 56 del Decreto
“Cura Italia””, con richiesta “di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale” (doc.
6);
- relativa email di risposta con cui avvertiva, in data 2.4.2020, Controparte_5 che non avrebbe potuto accedere “alle agevolazioni previste dalla Parte_1
Moratoria e tanto meno alle iniziative governative”, essendo “già classificata a
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Inadempienze Probabili” e formulava comunque una “ipotesi di lavoro” per la ulteriore rimodulazione del rapporto contrattuale (doc. 7);
- email in data 02.12.2020 con la quale informava Parte_1 Controparte_5 di avere disposto “il bonifico a saldo della fattura n. 142399” e formulava
[...]
l'intenzione di “provvedere al pagamento di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con cadenza trisettimanale al fine di recuperare la regolarità in maniera graduale” (doc. 8);
- p.e.c. dell'1.12.2020 di dichiarativa, in nome e per conto di Parte_2 [...]
come da mandato di cui quest'ultima dava conferma con lettera del CP_5
10.11.2020 (doc. 10), della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, a motivo del grave inadempimento di consistito nel mancato pagamento dei Parte_1 canoni periodici (doc. 9);
- successivo scambio di corrispondenza tra e il legale di Parte_1 Pt_2
Avv. Merola, intervenuto tra il gennaio e il febbraio 2021(docc. 11 e 12).
[...]
Alla luce di tali produzioni non vi è modo di apprezzare l'effettività e la risalenza della pretesa segnalazione alla Centrale Rischi, cui mostra di far riferimento Parte_1 nella lettera indirizzata all'Avv. Merola, ove si rappresenta che la richiesta di moratoria per emergenza Covid, in relazione alla propria posizione debitoria determinata dalla mancata corresponsione di “alcune mensilità … a partire da aprile 2020”, era stata “rifiutata …in quanto era presente nel sistema uno sconfino in centrale rischi dovuto ad una fattura emessa da a [proprio] carico … per una non ben precisata perizia che Controparte_5 solo a gennaio è stata annullata con nota di credito in quanto non dovuta”.
In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di tale segnalazione e l'attribuibilità della stessa ad non vi è modo di apprezzare che proprio il mancato Controparte_5 pagamento della fattura relativa alla perizia in questione (per complessivi € 960,00) abbia consentito la contestazione dello stato di insolvenza di tanto da Parte_1 incidere sul merito creditizio della stessa.
Secondo l'appellante, sarebbe stata a determinare “un pagamento Controparte_5 insoluto”, per avere “ingiustamente addebitato il pagamento di una perizia, in realtà non dovuta né effettuata …” ed “errato nello storno della fattura della perizia”: il che avrebbe comportato “un errore sul pagamento della rata di leasing” e così determinato l'insorgere dei presupposti per “una presunta non applicabilità … della normativa di sostegno ed aiuto alle imprese della emergenza sanitaria di cui all'art. 56 del decreto Cura Italia …”.
Si tratta di assunti affatto indimostrati e rispetto ai quali deve in ogni caso evidenziarsi come non risulti aver dato corso ad alcuna iniziativa per ottenere che la Parte_1 illegittima, a suo dire, segnalazione alla Centrale Rischi fosse cancellata, e ciò sia prima dell'instaurazione del presente giudizio da parte di che all'atto Controparte_5
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della propria costituzione, non risultando in tal senso avanzata alcuna domanda riconvenzionale e riferendosi le uniche doglianze svolte ab initio esclusivamente al mancato assolvimento, da parte dell'Istituto di credito, del proprio obbligo di preventiva informazione come previsto dalla Circ. N.139/91 e dall'art. 125, comma 3, T.U.B.: circostanza tuttavia inidonea ad incidere sulla legittimità della segnalazione stessa, laddove corretta dal punto di vista sostanziale.
Va in ogni caso rimarcato che la ragione impeditiva dell'accesso di Parte_1 alla moratoria cd. Cura Italia sarebbe dipesa, secondo la prospettazione di parte appellata, non tanto dall'esistenza della dedotta segnalazione alla Centrale Rischi, quanto piuttosto dal fatto che risultava “già classificata a 'Inadempienze Probabili'”, Parte_1 come comunicato il 2.4.2020 in risposta alla richiesta avanzata dall'Utilizzatrice il precedente 26.3.2020 (docc. 7 e 6 appellante).
È noto che sotto la denominazione di 'Inadempienze Probabili' si annoverano i crediti deteriorati per i quali la Banca considera improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o in relazione al pagamento degli interessi) senza fare ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, a prescindere dalla presenza di eventuali rate o importi scaduti e non pagati.
E nel caso in esame risulta che il contratto inter partes avesse in effetti già beneficiato di moratoria ABI nel 2013 e di modifica finanziaria a dicembre 2017 con estensione contrattuale di 24 mesi, non essendovi quindi ragione, alla luce di tale constatazione, per ritenere illegittima la negativa valutazione espressa da sulla Controparte_5 possibilità per di usufruire della moratoria introdotta dalla normativa Parte_1 emergenziale.
Non si giustifica di conseguenza che l' abbia ritenuto di sospendere Parte_3 unilateralmente la corresponsione dei canoni a partire dal mese di aprile 2020 e sino al
2.12.2020, con pagamento in tale data della sola fattura di marzo con scadenza 1.4.2020, non essendo utilmente invocabile, nel caso in esame, il disposto dell'art. 1460 c.c. in difetto di alcun inadempimento addebitabile a parte appellata.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia l'“[e]rrata applicazione delle norme di diritto circa la nullità / inefficacia della comunicata risoluzione contrattuale”, assumendo che sarebbero “del tutto inefficaci e/o nulle … le comunicazioni con le quali senza Pt_2 alcun potere, intimava la risoluzione … del contratto di leasing …” ed inoltre la sanzione costituita dalla risoluzione contrattuale si configurerebbe come “eccessiva”, dovendosi adeguare il principio sancito dall'art. 1455 c.c. “anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale”.
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Neppure sotto tale profilo l'appello è fondato.
Quanto al potere di di agire in nome e per conto di Parte_2 Controparte_5
si conferma che tale potere deve farsi derivare dal mandato conferito da
[...] quest'ultima a , trattandosi del medesimo soggetto con mutata Parte_4 denominazione, secondo quanto già argomentato sul punto.
È indubbio che rientrasse inoltre tra le prerogative della mandataria di “comunicare la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine”, essendo la relativa previsione espressamente contenuta nella procura gestoria del credito in data 13.11.2015 per Notaio di Milano in atti depositata (doc. 9 appellata Persona_2 pag.
1 - punto g).
Ciò posto, non è configurabile alcun inadempimento di rispetto Controparte_5 alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di leasing, consistenti nell'acquisto e nella consegna ad degli immobili oggetto dello stesso, circostanze non Parte_1 solo documentate, ma anche affatto incontestate.
Assume l'appellante che in ogni caso “[i]l giudice di merito, per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede avrebbe dovuto verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte causalmente e proporzionalmente”, tenendo conto che “[n]el caso di specie i costi sostenuti da Parte_1 nell'ottica dell'esecuzione del contratto calcolato su un investimento di periodo medio- lungo, ha fatto sì che la stessa si ritrovi ora vincolata al rapporto Parte_1 commerciale a tal punto che la prematura interruzione del contratto con
[...]
comporterebbe per la perdita di gran parte degli CP_5 Parte_1 investimenti effettuati”.
Neppure a tali ragioni di critica è possibile prestare adesione.
Risulta documentalmente che dopo aver rappresentato Controparte_5
l'impossibilità di accesso dell'Utilizzatrice “alle agevolazioni previste dalla Moratoria ABI e tanto meno alle iniziative governative”, in quanto “già classificata a Inadempienze Probabili”, abbia tuttavia mostrato di tenere in considerazione le difficoltà di controparte, legate anche all'emergenza pandemica, proponendo, con lettera del 2.4.2020 (doc. 7 appellante), un' “ipotesi di lavoro” formulata nei seguenti termini:
“- allungamento contrattuale di mesi 12;
- decorrenza contrattuale marzo 2020;
-1° canone rimodulato scadenza aprile 2020;
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- dalla scadenza 1.4.2020 alla scadenza 1.3.2021 euro 746,00= (imponibile, solo quota interessi), oltre accessori (rimborso assicurativo euro 63,21, spese incasso euro Pt_5
4,85=), oltre IVA;
- dalla scadenza del 1.4.2021 alla scadenza 1.2.2031 euro 2.547,96= (imponibile), oltre accessori (rimborso assicurativo euro 63,21, spese incasso euro 4,85=), oltre IVA;
Pt_5
- conferma delle garanzie, Signori e Parte_6 Parte_7
- riscatto ordinario invariato nell'importo (euro 55.096,80=), variato nella scadenza
(nuova scadenza 3.2031);
- costo della variazione contrattuale euro 600,00= oltre IVA, come da contratto, richiederò all'organo deliberante, l'azzeramento, in suordine la mitigazione della spesa;
- saldo dello scaduto contestualmente alla firma della scrittura di rettifica”.
Non è quindi sostenibile che la Concedente non si sia adoperata secondo buona fede per agevolare l'Utilizzatrice e per evitare che il rapporto negoziale venisse meno a motivo delle contingenti difficoltà finanziarie di quest'ultima.
Per contro, non risulta che abbia mai dato cenno di risposta alla Parte_1 proposta di ulteriore rimodulazione delle condizioni contrattuali, mentre è incontestato che il pagamento dei canoni sia stato da quel momento sospeso e sia ripreso solo a seguito della comunicazione di risoluzione di diritto del contratto inviata l'1.12.2020, peraltro, come già osservato con la corresponsione in data 2.12.2020 della sola rata scaduta il 1° aprile precedente.
Il quadro probatorio che emerge dalle produzioni di parte appellata documenta l'esistenza, all'epoca, di un debito, risultante da estratto conto redatto il 20.12.2020, di € 21.638,47, comprensivo di ratei scaduti (€ 20.928,48) e interessi di mora (€ 709,99), sicuramente idoneo a giustificare l'invocazione della clausola risolutiva espressa da parte della
Concedente, come prevista dall'art. 21 del Contratto per il caso, tra gli altri, di mancato puntuale pagamento dei canoni periodici, da intendersi quale grave inadempimento atteso il relativo ammontare.
Non vi è ragione quindi di dissentire dalla statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa in data 1.12.2020.
Va da ultimo disatteso anche il quarto motivo, con cui parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori ed il fatto che il Tribunale non abbia disposto la richiesta
CTU.
Ritiene la Corte che le prove orali dedotte, alle quali è stato chiesto darsi ingresso anche con la proposizione del presente gravame, siano inammissibili, siccome, in parte, vertenti pagina 10 di 12 n. r.g. 2548/2023
su circostanze documentali (capitoli 1,2,4,5); in parte, oltre che documentali, anche valutative (capitoli 3,6); in parte generiche (capitolo 7); in parte implicanti formulazione di giudizi preclusa ai testimoni (capitolo 8).
Non è ipotizzabile inoltre l'esigenza di disporre un'eventuale CTU “volta ad accertare
l'illegittima segnalazione dell'impresa alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e, comunque, volta ad accertare che la non era in situazione d'insolvenza all'epoca dei Pt_1 fatti”, una volta escluso, per le ragioni illustrate, che tale segnalazione, quand'anche intervenuta, abbia inciso sulla concreta possibilità per l'appellante di usufruire della moratoria introdotta nel periodo di emergenza da Covid-19.
In definitiva, la sentenza n. 6540/2023 del Tribunale di Milano merita dunque piena conferma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità media) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso.
è quindi condannata a rifondere in favore delle appellate complessivi € Parte_1
10.313,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6540/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.7.2023 e pubblicata in data 28.7.2023;
2) condanna a rifondere alle appellate e Parte_1 Controparte_1 [...]
e per esse a le spese del presente grado, liquidate in CP_2 CP_3
pagina 11 di 12 n. r.g. 2548/2023
complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
21.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2548/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 P.IVA_1
CASALI e dell'avv. STEFANIA STARACE, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in VIALE MONTE NERO, 4 20135 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) e),) e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), e per esse già , (C.F. n. P.IVA_3 CP_3 CP_4
) con il patrocinio dell'avv. FABIO FORINO, elettivamente domiciliate in P.IVA_4
VIA ROMA, 58 84014 NOCERA INFERIORE presso il difensore
APPELLATE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 2548/2023
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-nel merito: per le motivazioni di cui in premessa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 6540/2023 emessa il 27.07.2023 e depositata il 28.07.2023, comunicata dalla cancelleria al procuratore costituito il 28.07.2023; in ogni caso, per le motivazioni di cui in premessa, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della anzidetta sentenza impugnata, accertare e dichiarare la violazione da parte della degli obblighi informativi ed in generale dei doveri di buona Controparte_5 fede, diligenza, trasparenza sulla medesima incombenti, nonché l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi disponendone la cancellazione e condannando la al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_5 patrimoniale subito dall' attrice - appellante nelle misure che risultassero dovute o ritenute di giustizia, o, comunque, da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, infine, per le causali di cui in narrativa, in accoglimento di tutte le eccezioni anche preliminari, tra cui quella di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e/o difetto di procura alle liti, rigettare il ricorso spiegato dalla banca in prime cure e ogni altra avversa domanda di seguito spiegata con ogni statuizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
-in via istruttoria: acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado, nonché ammettere i medesimi mezzi di prova già indicati, e non ammessi, nel giudizio di primo grado, ovverosia l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sulle circostanze che qui si ritrascrivono:
1) “Vero che in data 29/10/219 veniva messa in pagamento da Controparte_5
sul conto bancario della una fattura (all. n .1 comparsa di
[...] Parte_1 risposta, che si rammostra) per un asserito rimborso spese di perizia, perizia in realtà mai effettuata né necessaria?”;
2) “Vero che la sig.ra risponde avvisando che sarebbe stata emessa la nota di Tes_1 credito (all. n. 3 comparsa di risposta, che le si rammostra) ed il rimborso della somma di euro 800,00 più accessori pari all'indebito prelievo?”;
3) “Vero che nonostante la situazione dei pagamenti nei confronti della società di leasing risultava in regola e comunque tutti i canoni di leasing erano stati sempre corrisposti come da documento che si rammostra (all. n. 5), la ricorrente segnalava alla CRIF la
Aesse?”;
4) “Vero che il 19.02.2020, nonostante la segnalazione in CRIF, la Parte_1 riceveva anche una email dalla stessa ricorrente con estratto conto aggiornato che
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certificava una regolare situazione dei pagamenti del leasing (come da documento che si rammostra (all. n. 5 comparsa di risposta)?”; 5) Vero che il giorno 01.03.2020 pur nella situazione di incertezza e grave preoccupazione per l'aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese, la resistente procedeva comunque al pagamento della rata di leasing, come si evince dai documenti che si rammostrano? (all. n.
3-5 comparsa di risposta)?”;
6) “Vero che il giorno 02.04.2020 la riceveva risposta negativa da Pt_1 CP_5
che non era disposta a concedere i benefici di legge, ma anzi effettuava una
[...] controproposta con previsione di aggravio del contratto con esagerato aumento della quota interessi, come da documento che si rammostra (all. n. 7 comparsa di risposta)?”;
7) “Vero che la società di leasing ha sempre sottaciuto alla Aesse la segnalazione alla centrale rischi?”;
8) “Vero che all'epoca della segnalazione alla centrale dei rischi non esisteva alcuna somma di denaro dovuta alla banca e quindi non esisteva alcuna somma oggetto di segnalazione negativa?”;
si indicano quali testimoni: via Saarinen n. 43 - Pesaro;
Testimone_2 [...]
via Milazzo n. 28, Pesaro;
via Schiapparelli – Pesaro;
Tes_3 CP_6
Gabriele dott. rag. Via Montanara n. 32 – Pesaro;
ammettere CTU (la quale Per_1 può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, non trattandosi di un mezzo di prova) volta ad accertare l'illegittima segnalazione dell'impresa alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia e, comunque, volta ad accertare che la non era in situazione di insolvenza Pt_1 all'epoca dei fatti, essendo il debito derivante dall'asserito costo sostenuto per una perizia del tutto inesistente e che l'impresa ben poteva ricorrere, sussistendone i requisiti, alla sospensione delle rate del leasing, secondo il decreto c.d. “Cura Italia””.
Per le Appellate e e per esse Controparte_1 Controparte_2
CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 dritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente confermare la Sentenza
n. 6540/2023 del Tribunale di Milano resa all'esito del giudizio R.G. 3066/2021;
- Assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono;
- In ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
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- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Definendo con sentenza n. 6540/2023, a seguito di conversione del rito, la causa n.
3066/2021 r.g. introdotta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. da e, per Controparte_5 essa, dalla mandataria nei confronti di il Tribunale di Parte_2 Parte_1
Milano ha disatteso sia la preliminare eccezione in ordine al difetto di procura del difensore di parte attrice, che gli ulteriori argomenti difensivi svolti dalla convenuta con riferimento, da un lato, alla pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata in proprio danno e, dall'altro, all'invocata operatività dell'art. 1460 c.c., ed ha accertato l'intervenuta risoluzione di diritto, in data 1.12.2020, del contratto di locazione finanziaria n. IR 1223976 stipulato dalle parti il 30.9.2009 (come rimodulato con scrittura del 23.11.2018) per inadempimento dell' consistito nel mancato pagamento di Parte_3 ratei per complessivi € 21.638,67; ha quindi condannato a rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile oggetto di tale contratto (sito in Pesaro, frazione Villa
Fastiggi, e censito in NCEU al Foglio 45, particella 164 sub. 31, Strada Fabbrecce n. 5, piano T, Z.C. 2 Categoria D/1), nonché alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.431,00, oltre accessori.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, affidato a quattro motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite, ed hanno insistito per il rigetto del gravame, ed Controparte_1
e per esse (già ), la prima quale Controparte_2 CP_3 CP_4 cessionaria pro-soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, del credito derivato dal contratto di leasing dedotto in giudizio e la seconda quale cessionaria del bene immobile oggetto del contratto stesso in conformità al disposto dell'art. 7.1, commi 1 e 4, L. n. 130 cit.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 16.4.2024 il Consigliere
Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 14.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
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Con il primo motivo, l'appellante insiste nell'eccezione riguardante il preteso “difetto di procura alle liti rilasciata all'asserito procuratore di , in quanto dagli atti Parte_2 allegati al ricorso (all.n.9 ricorso primo grado) detto procuratore ha esclusivamente i poteri di rappresentare in giudizio la , ma non così la che assume Parte_4 Pt_2 agire su asserita procura di ”. Controparte_5
Afferma che il Tribunale avrebbe quindi erroneamente omesso di dichiarare
“l'inammissibilità / irricevibilità del ricorso” e rigettato invece la relativa eccezione “sulla base di un mero cambio di denominazione della società e del Parte_4 Parte_2 tutto insufficiente a giustificare una legittimazione attiva in assenza di procura speciale”.
La censura non può essere condivisa.
Le evidenze documentali rendono ragione del fatto che e Parte_4 Parte_2 debbano considerarsi come un medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, essendosi imposta per l'esigenza di eliminare dalla propria ragione sociale Parte_4 qualsiasi riferimento alla nozione di 'banca' nel quadro di un complesso processo di riorganizzazione rivolto al potenziamento dell'attività c.d. di servicing, in linea con il suo core business (v. verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di in data Parte_4
5.3.2019 e relativi allegati, depositato telematicamente il 25.6.2021).
Come puntualizzato dalla Cassazione (v. Cass. Sez.U. 30 luglio 2021, n. 21970) e riportato testualmente dal primo Giudice, “è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno
1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089)”.
Nel caso in esame, non vi era quindi necessità del conferimento di una nuova procura, attesa la mera modificazione della denominazione sociale da a Parte_4 Pt_2
circostanza della quale si era dato regolarmente atto nel ricorso introduttivo
[...]
(“Unicredit Leasing S.p.A. …, e per essa (già ). Parte_2 Parte_4
Con il secondo motivo, l'appellante deduce (così testualmente la rubrica) l'“[e]rrata applicazione delle norme di diritto circa l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi …”, asseritamente effettuata da in quanto non preceduta Controparte_5 dal preavviso di cui all'art. 4 co. 7 del Codice di Deontologia e all'art. 5 co. 3 del T.U.B., e sostiene che, alla luce di tale constatata illegittimità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere illegittimo anche il rifiuto opposto dalla stessa Controparte_5 alla richiesta di concessione in proprio favore dei benefici previsti dall'art. 56 del D.L. n.
27/2020 (cd. “Cura Italia”), fondato sull'esistenza di detta segnalazione.
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Tali premesse risultano funzionali alla proposizione della domanda con cui Parte_1 ha chiesto di “accertare e dichiarare la violazione da parte della
[...] Controparte_5 degli obblighi informativi ed in generale dei doveri di buona fede, diligenza,
[...] trasparenza sulla medesima incombenti, nonché l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi disponendone la cancellazione e condannando la
[...]
al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_5 subito dall'attrice - appellante nelle misure che risultassero dovute o ritenute di giustizia,
o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”.
Si tratta tuttavia di domanda formulata per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c.
Deve quindi ritenersene l'inammissibilità.
Prendendo comunque in considerazione le doglianze riguardanti la segnalazione di cui si tratta, al fine di valutare l'eventuale configurabilità di un inadempimento della Concedente, tale da giustificare l'invocata applicazione dell'art. 1460 c.c., merita osservare come correttamente il Tribunale abbia rilevato la totale carenza di prova in ordine all'esistenza stessa di una segnalazione effettuata alla Centrale Rischi, tanto meno da parte di
[...]
CP_5
Gli unici documenti depositati da risultano costituiti da: Parte_1
- fattura n. 02-05066610 in data 29/10/219 emessa da con relativo Controparte_5 importo di € 800,00 più IVA addebitato sul conto corrente bancario di Parte_1
a titolo di rimborso spese per una perizia asseritamente “mai effettuata né necessaria”
(doc. 1);
- scambio di comunicazioni tra le parti in ordine a tale perizia (docc. 2 – 3) e al relativo storno, con emissione da parte della Concedente di nota di credito n. 02/95158 in data
18.2.2020 (doc. 4):
- estratto conto aggiornato al 19.2.2020 (doc. 5);
- comunicazione in data 26.3.2020di con la quale dichiarava di volersi Parte_1 avvalere, in quanto ricadente “nella definizione di micro, piccola e media impresa come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 del 6 maggio
2003”, “delle misure di sostegno finanziario di cui al comma 2) dell'art. 56 del Decreto
“Cura Italia””, con richiesta “di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale” (doc.
6);
- relativa email di risposta con cui avvertiva, in data 2.4.2020, Controparte_5 che non avrebbe potuto accedere “alle agevolazioni previste dalla Parte_1
Moratoria e tanto meno alle iniziative governative”, essendo “già classificata a
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Inadempienze Probabili” e formulava comunque una “ipotesi di lavoro” per la ulteriore rimodulazione del rapporto contrattuale (doc. 7);
- email in data 02.12.2020 con la quale informava Parte_1 Controparte_5 di avere disposto “il bonifico a saldo della fattura n. 142399” e formulava
[...]
l'intenzione di “provvedere al pagamento di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con cadenza trisettimanale al fine di recuperare la regolarità in maniera graduale” (doc. 8);
- p.e.c. dell'1.12.2020 di dichiarativa, in nome e per conto di Parte_2 [...]
come da mandato di cui quest'ultima dava conferma con lettera del CP_5
10.11.2020 (doc. 10), della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, a motivo del grave inadempimento di consistito nel mancato pagamento dei Parte_1 canoni periodici (doc. 9);
- successivo scambio di corrispondenza tra e il legale di Parte_1 Pt_2
Avv. Merola, intervenuto tra il gennaio e il febbraio 2021(docc. 11 e 12).
[...]
Alla luce di tali produzioni non vi è modo di apprezzare l'effettività e la risalenza della pretesa segnalazione alla Centrale Rischi, cui mostra di far riferimento Parte_1 nella lettera indirizzata all'Avv. Merola, ove si rappresenta che la richiesta di moratoria per emergenza Covid, in relazione alla propria posizione debitoria determinata dalla mancata corresponsione di “alcune mensilità … a partire da aprile 2020”, era stata “rifiutata …in quanto era presente nel sistema uno sconfino in centrale rischi dovuto ad una fattura emessa da a [proprio] carico … per una non ben precisata perizia che Controparte_5 solo a gennaio è stata annullata con nota di credito in quanto non dovuta”.
In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di tale segnalazione e l'attribuibilità della stessa ad non vi è modo di apprezzare che proprio il mancato Controparte_5 pagamento della fattura relativa alla perizia in questione (per complessivi € 960,00) abbia consentito la contestazione dello stato di insolvenza di tanto da Parte_1 incidere sul merito creditizio della stessa.
Secondo l'appellante, sarebbe stata a determinare “un pagamento Controparte_5 insoluto”, per avere “ingiustamente addebitato il pagamento di una perizia, in realtà non dovuta né effettuata …” ed “errato nello storno della fattura della perizia”: il che avrebbe comportato “un errore sul pagamento della rata di leasing” e così determinato l'insorgere dei presupposti per “una presunta non applicabilità … della normativa di sostegno ed aiuto alle imprese della emergenza sanitaria di cui all'art. 56 del decreto Cura Italia …”.
Si tratta di assunti affatto indimostrati e rispetto ai quali deve in ogni caso evidenziarsi come non risulti aver dato corso ad alcuna iniziativa per ottenere che la Parte_1 illegittima, a suo dire, segnalazione alla Centrale Rischi fosse cancellata, e ciò sia prima dell'instaurazione del presente giudizio da parte di che all'atto Controparte_5
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della propria costituzione, non risultando in tal senso avanzata alcuna domanda riconvenzionale e riferendosi le uniche doglianze svolte ab initio esclusivamente al mancato assolvimento, da parte dell'Istituto di credito, del proprio obbligo di preventiva informazione come previsto dalla Circ. N.139/91 e dall'art. 125, comma 3, T.U.B.: circostanza tuttavia inidonea ad incidere sulla legittimità della segnalazione stessa, laddove corretta dal punto di vista sostanziale.
Va in ogni caso rimarcato che la ragione impeditiva dell'accesso di Parte_1 alla moratoria cd. Cura Italia sarebbe dipesa, secondo la prospettazione di parte appellata, non tanto dall'esistenza della dedotta segnalazione alla Centrale Rischi, quanto piuttosto dal fatto che risultava “già classificata a 'Inadempienze Probabili'”, Parte_1 come comunicato il 2.4.2020 in risposta alla richiesta avanzata dall'Utilizzatrice il precedente 26.3.2020 (docc. 7 e 6 appellante).
È noto che sotto la denominazione di 'Inadempienze Probabili' si annoverano i crediti deteriorati per i quali la Banca considera improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o in relazione al pagamento degli interessi) senza fare ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, a prescindere dalla presenza di eventuali rate o importi scaduti e non pagati.
E nel caso in esame risulta che il contratto inter partes avesse in effetti già beneficiato di moratoria ABI nel 2013 e di modifica finanziaria a dicembre 2017 con estensione contrattuale di 24 mesi, non essendovi quindi ragione, alla luce di tale constatazione, per ritenere illegittima la negativa valutazione espressa da sulla Controparte_5 possibilità per di usufruire della moratoria introdotta dalla normativa Parte_1 emergenziale.
Non si giustifica di conseguenza che l' abbia ritenuto di sospendere Parte_3 unilateralmente la corresponsione dei canoni a partire dal mese di aprile 2020 e sino al
2.12.2020, con pagamento in tale data della sola fattura di marzo con scadenza 1.4.2020, non essendo utilmente invocabile, nel caso in esame, il disposto dell'art. 1460 c.c. in difetto di alcun inadempimento addebitabile a parte appellata.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia l'“[e]rrata applicazione delle norme di diritto circa la nullità / inefficacia della comunicata risoluzione contrattuale”, assumendo che sarebbero “del tutto inefficaci e/o nulle … le comunicazioni con le quali senza Pt_2 alcun potere, intimava la risoluzione … del contratto di leasing …” ed inoltre la sanzione costituita dalla risoluzione contrattuale si configurerebbe come “eccessiva”, dovendosi adeguare il principio sancito dall'art. 1455 c.c. “anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale”.
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Neppure sotto tale profilo l'appello è fondato.
Quanto al potere di di agire in nome e per conto di Parte_2 Controparte_5
si conferma che tale potere deve farsi derivare dal mandato conferito da
[...] quest'ultima a , trattandosi del medesimo soggetto con mutata Parte_4 denominazione, secondo quanto già argomentato sul punto.
È indubbio che rientrasse inoltre tra le prerogative della mandataria di “comunicare la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine”, essendo la relativa previsione espressamente contenuta nella procura gestoria del credito in data 13.11.2015 per Notaio di Milano in atti depositata (doc. 9 appellata Persona_2 pag.
1 - punto g).
Ciò posto, non è configurabile alcun inadempimento di rispetto Controparte_5 alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di leasing, consistenti nell'acquisto e nella consegna ad degli immobili oggetto dello stesso, circostanze non Parte_1 solo documentate, ma anche affatto incontestate.
Assume l'appellante che in ogni caso “[i]l giudice di merito, per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede avrebbe dovuto verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte causalmente e proporzionalmente”, tenendo conto che “[n]el caso di specie i costi sostenuti da Parte_1 nell'ottica dell'esecuzione del contratto calcolato su un investimento di periodo medio- lungo, ha fatto sì che la stessa si ritrovi ora vincolata al rapporto Parte_1 commerciale a tal punto che la prematura interruzione del contratto con
[...]
comporterebbe per la perdita di gran parte degli CP_5 Parte_1 investimenti effettuati”.
Neppure a tali ragioni di critica è possibile prestare adesione.
Risulta documentalmente che dopo aver rappresentato Controparte_5
l'impossibilità di accesso dell'Utilizzatrice “alle agevolazioni previste dalla Moratoria ABI e tanto meno alle iniziative governative”, in quanto “già classificata a Inadempienze Probabili”, abbia tuttavia mostrato di tenere in considerazione le difficoltà di controparte, legate anche all'emergenza pandemica, proponendo, con lettera del 2.4.2020 (doc. 7 appellante), un' “ipotesi di lavoro” formulata nei seguenti termini:
“- allungamento contrattuale di mesi 12;
- decorrenza contrattuale marzo 2020;
-1° canone rimodulato scadenza aprile 2020;
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- dalla scadenza 1.4.2020 alla scadenza 1.3.2021 euro 746,00= (imponibile, solo quota interessi), oltre accessori (rimborso assicurativo euro 63,21, spese incasso euro Pt_5
4,85=), oltre IVA;
- dalla scadenza del 1.4.2021 alla scadenza 1.2.2031 euro 2.547,96= (imponibile), oltre accessori (rimborso assicurativo euro 63,21, spese incasso euro 4,85=), oltre IVA;
Pt_5
- conferma delle garanzie, Signori e Parte_6 Parte_7
- riscatto ordinario invariato nell'importo (euro 55.096,80=), variato nella scadenza
(nuova scadenza 3.2031);
- costo della variazione contrattuale euro 600,00= oltre IVA, come da contratto, richiederò all'organo deliberante, l'azzeramento, in suordine la mitigazione della spesa;
- saldo dello scaduto contestualmente alla firma della scrittura di rettifica”.
Non è quindi sostenibile che la Concedente non si sia adoperata secondo buona fede per agevolare l'Utilizzatrice e per evitare che il rapporto negoziale venisse meno a motivo delle contingenti difficoltà finanziarie di quest'ultima.
Per contro, non risulta che abbia mai dato cenno di risposta alla Parte_1 proposta di ulteriore rimodulazione delle condizioni contrattuali, mentre è incontestato che il pagamento dei canoni sia stato da quel momento sospeso e sia ripreso solo a seguito della comunicazione di risoluzione di diritto del contratto inviata l'1.12.2020, peraltro, come già osservato con la corresponsione in data 2.12.2020 della sola rata scaduta il 1° aprile precedente.
Il quadro probatorio che emerge dalle produzioni di parte appellata documenta l'esistenza, all'epoca, di un debito, risultante da estratto conto redatto il 20.12.2020, di € 21.638,47, comprensivo di ratei scaduti (€ 20.928,48) e interessi di mora (€ 709,99), sicuramente idoneo a giustificare l'invocazione della clausola risolutiva espressa da parte della
Concedente, come prevista dall'art. 21 del Contratto per il caso, tra gli altri, di mancato puntuale pagamento dei canoni periodici, da intendersi quale grave inadempimento atteso il relativo ammontare.
Non vi è ragione quindi di dissentire dalla statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa in data 1.12.2020.
Va da ultimo disatteso anche il quarto motivo, con cui parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori ed il fatto che il Tribunale non abbia disposto la richiesta
CTU.
Ritiene la Corte che le prove orali dedotte, alle quali è stato chiesto darsi ingresso anche con la proposizione del presente gravame, siano inammissibili, siccome, in parte, vertenti pagina 10 di 12 n. r.g. 2548/2023
su circostanze documentali (capitoli 1,2,4,5); in parte, oltre che documentali, anche valutative (capitoli 3,6); in parte generiche (capitolo 7); in parte implicanti formulazione di giudizi preclusa ai testimoni (capitolo 8).
Non è ipotizzabile inoltre l'esigenza di disporre un'eventuale CTU “volta ad accertare
l'illegittima segnalazione dell'impresa alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e, comunque, volta ad accertare che la non era in situazione d'insolvenza all'epoca dei Pt_1 fatti”, una volta escluso, per le ragioni illustrate, che tale segnalazione, quand'anche intervenuta, abbia inciso sulla concreta possibilità per l'appellante di usufruire della moratoria introdotta nel periodo di emergenza da Covid-19.
In definitiva, la sentenza n. 6540/2023 del Tribunale di Milano merita dunque piena conferma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile – complessità media) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso.
è quindi condannata a rifondere in favore delle appellate complessivi € Parte_1
10.313,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6540/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.7.2023 e pubblicata in data 28.7.2023;
2) condanna a rifondere alle appellate e Parte_1 Controparte_1 [...]
e per esse a le spese del presente grado, liquidate in CP_2 CP_3
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complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
21.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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