Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL ROI0 00 5 3/0 1 ICA ITALIANA LA CORTE SUPRE Oggetto Hellela treuels. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente - R.G.N. 1009/99 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 54 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep.7 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.05/07/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE-24 ORE 3000 per diritti BRIANZA PLASTICA SpA, in persona del legale 3 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato BENUCCI LIRE 3000 CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato CARPINELLI SERGIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente CB224208
contro
SIRAP GEMA SpA;
PIE intimata bola studio BETTUCCI 2000 avverso la sentenza n. 4/98 della Corte d'Appello di 3000 1468 MILANO, depositata il 09/01/98; 3.21 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Monza con sentenza n.2939 del 1994 in parziale accoglimento della domanda proposta da AP EM spa per l'annullamento dei due brevetti nn. 1071.660 e 1.132.879 dichiarava la nullità del primo, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta spa Brianza Plastica dichiarava l'attrice responsabile di contraffazione del secondo brevetto. Il Tribunale medesimo quindi rimetteva la causa in istruttoria per la liquidazione dei danni. Proponeva appello la AP EM chiedendo la impugnata quanto alle riforma della sentenza al brevetto n.
1.132.879. statuizioni relative Resisteva Brianza Plastica proponendo appello incidentale sul punto della dichiarazione di nullità del brevetto n.
1.071660 e facendo rilevare la inammissibilità dell'appello principale per mancata notifica dell'atto introduttivo al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza. La Corte di Milano preliminarmente riteneva irrilevante la mancata notificazione predetta in ogni caso, come quello di cui si tratta, nel quale tale adempimento appare meramente formale per essere risultate le statuizioni della sentenza di 3 primo grado del tutto coincidenti con le richieste del pubblico ministero. Ricorre in cassazione AP EM con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorrente lamenta la violazione degli conseguenti alla mancata artt. 70, 72 e 78 cpc. appello al p.m. a quo. notificazione dell'atto di lb) Il motivo è fondato. Questa Corte da tempo ha dato luogo ad un orientamento dal quale il collegio non ha motivo per dissentire, che ritiene che il pm è parte necessaria nei giudizi che hanno ad oggetto la nullità di un brevetto, per invenzione o marchio di impresa. Il contraddittorio in secondo grado pertanto è correttamente costituito anche а seguito della notifica al pm presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, titolare del potere di impugnare, dell'atto introduttivo dello stesso, a pena di nullità, rilevabile di ufficio, (cass. nn. 690 del 1984, 7416 del 1995, e 5067 del 1998). Il fondamento del predetto motivo assorbe la trattazione del successivo. La nullità in questione impone che, in base al principio di cui all'art. 331 cpc la causa, cassata 4 la sentenza impugnata la causa debba essere rimessa ad altro giudice di appello il quale, prima di ogni altro atto, provvederà a disporre la integrazione stata omessa, (ancoradel contraddittorio che è cass. n. 7416 del 1995). 2) Non deve essere data pronuncia sulle spese giacchè l'intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per le spese. In Roma il 5 luglio 2000. IL RELATORE IL PRESIDENTErefche Buurtant in Aumusick M. бито Mane IN CANCILLERIA Oggi 109T 250.000 До 290000 can.7734. 400 DUCEN (D.S FICIO 5