Articolo 46 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 45Articolo 47
Versione
25 aprile 1981
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Versione
13 dicembre 1981
Art. 46. (Idoneita' psico-fisica e attitudinale)

Gli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione
((Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate))
Entrata in vigore il 13 dicembre 1981
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