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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8068/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. GIOVANNI ZACCARDO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. GIOVANNI ZACCARDO;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2. I signori e , ciascuno per la propria quota indivisa di 1/2 (un mezzo), si Parte_2 Parte_1 impegnano irrevocabilmente a vendere le unità immobiliari costituenti la casa coniugale, site in Comune di
OSPITALETTO (BS), facenti parte del complesso immobiliare denominato "COMPLESSO ALETTO", alla Via
Martiri della Libertà n. 94, censiti nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 12 Sezione NCT mappale
61 sub. 34, Via Martiri della Libertà n. 94, piano 2, cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, R.C. Euro 348,61; mappale 61 sub. 55,
Via Martiri della Libertà n. 94, piano S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 40, R.C. Euro 105,36, il tutto con diritto alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio identificate nell'articolo 1117 del codice civile e nelle planimetrie di accatastamento dell'intero fabbricato.
Le Parti danno atto di aver già accettato una proposta irrevocabile di acquisto, condizionata all'ottenimento del mutuo a favore del promittente acquirente, con termine per la stipula del rogito di compravendita fissato al 31.7.2025.
1 I signori e si impegnano a collaborare per ogni adempimento che dovesse Parte_2 Parte_1 rendersi necessario ai fini del trasferimento immobiliare predetto, anche ai fini amministrativi, catastali, fiscali ecc.
3. Le parti concordano che nelle more della vendita a terzi come concordato nei precedenti punti, la casa coniugale resterà in godimento esclusivo del Sig. , il quale si impegna, durante tale periodo, a non Parte_1 intrattenere alcuna convivenza che comporti il trasferimento della residenza da parte dell'eventuale partner nel predetto immobile.
4. Nelle more della vendita del predetto immobile, inoltre, i signori e , ciascuna Parte_2 Parte_1 per la propria quota del 50%, si obbligano a far fronte a tutte le spese ed agli oneri, nessuna esclusa, ivi compreso il pagamento dell'IMU, relative all'immobile stesso nonché al pagamento in pari quota delle rate di mutuo a suo tempo acceso con la Banco di Brescia San Paolo CAB per l'acquisto dello stesso;
con il consenso del Sig. , inoltre, Pt_1 la Sig.ra potrà mantenere la propria residenza anagrafica nel predetto immobile, senza che ciò possa Parte_2 essere interpretato come ripresa della convivenza.
5. Le parti concordano che dopo aver provveduto alla vendita del predetto immobile, il ricavato che residuerà a seguito dell'estinzione del mutuo verrà suddiviso a metà tra le stesse.
6. Il mobilio acquistato durante il matrimonio e tuttora presente nell'immobile comune verrà suddiviso a metà, in via bonaria, tra i coniugi.
7. La Sig.ra si impegna al pagamento, sino a scadenza, della propria quota pari ad euro 206,50 del Parte_2 finanziamento acceso a suo tempo per la figlia con la Agos Ducato S.p.a., che i coniugi intendono comunque Per_1 estinguere successivamente alla vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale.
9. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di concorso nel mantenimento essendo autosufficienti economicamente.
10. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
COCCAGLIO, BS (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8068/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. GIOVANNI ZACCARDO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. GIOVANNI ZACCARDO;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2. I signori e , ciascuno per la propria quota indivisa di 1/2 (un mezzo), si Parte_2 Parte_1 impegnano irrevocabilmente a vendere le unità immobiliari costituenti la casa coniugale, site in Comune di
OSPITALETTO (BS), facenti parte del complesso immobiliare denominato "COMPLESSO ALETTO", alla Via
Martiri della Libertà n. 94, censiti nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 12 Sezione NCT mappale
61 sub. 34, Via Martiri della Libertà n. 94, piano 2, cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, R.C. Euro 348,61; mappale 61 sub. 55,
Via Martiri della Libertà n. 94, piano S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 40, R.C. Euro 105,36, il tutto con diritto alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio identificate nell'articolo 1117 del codice civile e nelle planimetrie di accatastamento dell'intero fabbricato.
Le Parti danno atto di aver già accettato una proposta irrevocabile di acquisto, condizionata all'ottenimento del mutuo a favore del promittente acquirente, con termine per la stipula del rogito di compravendita fissato al 31.7.2025.
1 I signori e si impegnano a collaborare per ogni adempimento che dovesse Parte_2 Parte_1 rendersi necessario ai fini del trasferimento immobiliare predetto, anche ai fini amministrativi, catastali, fiscali ecc.
3. Le parti concordano che nelle more della vendita a terzi come concordato nei precedenti punti, la casa coniugale resterà in godimento esclusivo del Sig. , il quale si impegna, durante tale periodo, a non Parte_1 intrattenere alcuna convivenza che comporti il trasferimento della residenza da parte dell'eventuale partner nel predetto immobile.
4. Nelle more della vendita del predetto immobile, inoltre, i signori e , ciascuna Parte_2 Parte_1 per la propria quota del 50%, si obbligano a far fronte a tutte le spese ed agli oneri, nessuna esclusa, ivi compreso il pagamento dell'IMU, relative all'immobile stesso nonché al pagamento in pari quota delle rate di mutuo a suo tempo acceso con la Banco di Brescia San Paolo CAB per l'acquisto dello stesso;
con il consenso del Sig. , inoltre, Pt_1 la Sig.ra potrà mantenere la propria residenza anagrafica nel predetto immobile, senza che ciò possa Parte_2 essere interpretato come ripresa della convivenza.
5. Le parti concordano che dopo aver provveduto alla vendita del predetto immobile, il ricavato che residuerà a seguito dell'estinzione del mutuo verrà suddiviso a metà tra le stesse.
6. Il mobilio acquistato durante il matrimonio e tuttora presente nell'immobile comune verrà suddiviso a metà, in via bonaria, tra i coniugi.
7. La Sig.ra si impegna al pagamento, sino a scadenza, della propria quota pari ad euro 206,50 del Parte_2 finanziamento acceso a suo tempo per la figlia con la Agos Ducato S.p.a., che i coniugi intendono comunque Per_1 estinguere successivamente alla vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale.
9. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di concorso nel mantenimento essendo autosufficienti economicamente.
10. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
COCCAGLIO, BS (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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