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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Saverio Novielli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Castel FO (BO) Via San Carlo n°12/9 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferroni, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore in Cervia (RA) C.so Mazzini n°12
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 22/09/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietaria Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Cervia (RA) fraz. Cannuzzo Via Ruggine n°2 int. H, concesso in locazione a in forza di contratto 01/10/2020 e reg.to il 12/10/2020, chiedeva che Controparte_1 venisse dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 30/09/2024 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato alla conduttrice con racc.
31/01/2024 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98, la necessità di adibire l'immobile a propria abitazione.
Chiedeva declaratoria di risoluzione del contratto alla data indicata, disporsi l'immediato rilascio dell'immobile con condanna della resistente al pagamento delle somme previste dall'art. 12 bis Dlgs
n°28/2010, con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva la conduttrice opponendosi alla domanda eccependo la concreta mancata dimostrazione delle motivazioni indicate nella disdetta ed invocando comunque, ai fini dell'eventuale rilascio, del maggior termine previsto dall'art. 6 comma 5 L. 431/98.
La mediazione svolta preventivamente sortiva esito negativo per la mancata partecipazione della resistente.
Con ordinanza ex art. 30 comma 6 L. 392/78 veniva ordinato il rilascio fissando l'esecuzione al
30/06/2025 in considerazione dell'età della conduttrice.
La causa, avendo natura documentale e non richiedendo ulteriori attività istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 22/09/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 30/09/2024 (contratto ordinario 4 + 4) inviando alla conduttrice tempestiva comunicazione (cfr. doc. 3) indicando che l'appartamento sarebbe stato destinato a propria abitazione.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego è infatti avvenuta tempestivamente e contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte della locatrice (cfr. Trib. Torino 04/04/2023 – Cass. Civ.
09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino 14/06/2022 n°603 – Trib. Roma 04/05/2021 n°7958 – C. App.
Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ. 19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ. 16/01/2013 n°936).
Vanno disattese le eccezioni di parte resistente in quanto, come già anticipato nell'ordinanza
24/01/2025, al fine di denegare la rinnovazione alla prima scadenza è necessaria e sufficiente la sola specifica manifestazione di volontà della parte locatrice prevedendosi come unica sanzione, in caso di dichiarazione mendace, l'applicazione dell'art. 31 L. 392/78 che prevede il ripristino del contratto.
Per il resto, la conduttrice si è opposta alla domanda ma ad oggi non ha ancora riconsegnato l'immobile rimanendo nel possesso per circa nove mesi oltre la scadenza se consideriamo la data fissata per il rilascio e ben di più se consideriamo la data attuale.
Va quindi respinta la richiesta di termine ampio per il rilascio per le motivazioni addotte avendo la conduttrice già goduto di un termine abbondante.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario, dell'effettiva attività svolta e della sua complessità, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 315,32 per anticipazioni.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Stante l'età avanzata della resistente, che potrebbe aver determinato una non sufficiente comprensione delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, si rigetta la richiesta di condanna della stessa alle somme aggiuntive previste dall'art. 12 bis Dlgs.n°28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/10/2020 e reg.to CP_1 il 12/10/2020 alla sua prima scadenza del 30/09/2024;
- condanna la conduttrice resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Cervia
(RA) fraz. Cannuzzo Via Ruggine n°2 int. H, nei termini di cui all'ordinanza 24/01/2025;
- condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 31532 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Ravenna, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Saverio Novielli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Castel FO (BO) Via San Carlo n°12/9 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Ferroni, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore in Cervia (RA) C.so Mazzini n°12
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 22/09/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietaria Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Cervia (RA) fraz. Cannuzzo Via Ruggine n°2 int. H, concesso in locazione a in forza di contratto 01/10/2020 e reg.to il 12/10/2020, chiedeva che Controparte_1 venisse dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 30/09/2024 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato alla conduttrice con racc.
31/01/2024 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98, la necessità di adibire l'immobile a propria abitazione.
Chiedeva declaratoria di risoluzione del contratto alla data indicata, disporsi l'immediato rilascio dell'immobile con condanna della resistente al pagamento delle somme previste dall'art. 12 bis Dlgs
n°28/2010, con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva la conduttrice opponendosi alla domanda eccependo la concreta mancata dimostrazione delle motivazioni indicate nella disdetta ed invocando comunque, ai fini dell'eventuale rilascio, del maggior termine previsto dall'art. 6 comma 5 L. 431/98.
La mediazione svolta preventivamente sortiva esito negativo per la mancata partecipazione della resistente.
Con ordinanza ex art. 30 comma 6 L. 392/78 veniva ordinato il rilascio fissando l'esecuzione al
30/06/2025 in considerazione dell'età della conduttrice.
La causa, avendo natura documentale e non richiedendo ulteriori attività istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 22/09/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 30/09/2024 (contratto ordinario 4 + 4) inviando alla conduttrice tempestiva comunicazione (cfr. doc. 3) indicando che l'appartamento sarebbe stato destinato a propria abitazione.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego è infatti avvenuta tempestivamente e contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte della locatrice (cfr. Trib. Torino 04/04/2023 – Cass. Civ.
09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino 14/06/2022 n°603 – Trib. Roma 04/05/2021 n°7958 – C. App.
Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ. 19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ. 16/01/2013 n°936).
Vanno disattese le eccezioni di parte resistente in quanto, come già anticipato nell'ordinanza
24/01/2025, al fine di denegare la rinnovazione alla prima scadenza è necessaria e sufficiente la sola specifica manifestazione di volontà della parte locatrice prevedendosi come unica sanzione, in caso di dichiarazione mendace, l'applicazione dell'art. 31 L. 392/78 che prevede il ripristino del contratto.
Per il resto, la conduttrice si è opposta alla domanda ma ad oggi non ha ancora riconsegnato l'immobile rimanendo nel possesso per circa nove mesi oltre la scadenza se consideriamo la data fissata per il rilascio e ben di più se consideriamo la data attuale.
Va quindi respinta la richiesta di termine ampio per il rilascio per le motivazioni addotte avendo la conduttrice già goduto di un termine abbondante.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario, dell'effettiva attività svolta e della sua complessità, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 315,32 per anticipazioni.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Stante l'età avanzata della resistente, che potrebbe aver determinato una non sufficiente comprensione delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, si rigetta la richiesta di condanna della stessa alle somme aggiuntive previste dall'art. 12 bis Dlgs.n°28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/10/2020 e reg.to CP_1 il 12/10/2020 alla sua prima scadenza del 30/09/2024;
- condanna la conduttrice resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Cervia
(RA) fraz. Cannuzzo Via Ruggine n°2 int. H, nei termini di cui all'ordinanza 24/01/2025;
- condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 31532 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Ravenna, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3