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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 965 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat in Canino (VT), alla Via Roma n. 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
E
, nato a [...] l'[...], c.f. , elet- Parte_2 C.F._2 tivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Fossati che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 settembre 2000 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A,
n. 13); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 5 luglio Persona_1
2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata a [...]- Persona_2
terbo il 9 ottobre 2008, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si comuniche- ranno reciprocamente senza ritardo eventuali cambi di residenza e di recapito, al fine di poter sempre al meglio agire nell'interesse dei figli;
B. la casa coniugale sita in Canino in Via Firenze n. 50 verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e con Parte_1 Per_1 Per_2
tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti. Il Sig ha provveduto ad aspor- Parte_2
tare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali. Il garage di pertinenza dell'abitazione rimarrà in uso ad entrambi i coniugi;
C. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre;
D. per l'effetto di quanto al punto precedente, le decisioni di maggiore e più impor- tante interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le que- stioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsa- bilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E. le modalità di frequentazione della figlia con il padre, infrasettimanali, durante i pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
weekend, durante le festività Natalizie e Pasquali e durante l'estate - stante l'età ado- lescente di - saranno determinati volta a volta dalle parti stesse, compatibil- Per_2
mente con le esigenze ed impegni lavorativi e personali del Sig e della Parte_2
Sig.r e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi della minore tenuto Parte_1
conto della volontà manifestata dalla figlia stessa;
F. i genitori dovranno reciprocamente essere rintracciabili telefonicamente quando la minore è collocata presso di loro;
G. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro;
H. il Sig. verserà ogni mese alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile dell'importo di €
380,00. La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
In aggiunta al versamento dell'assegno mensile di mantenimento il Sig Parte_2
continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze della casa coniugale (energia elettrica, gas, acqua potabile, tassa rifiuti solidi urbani ecc.) come pure della fornitura di legna da ardere/pellet per il riscaldamento;
I. per le spese straordinarie, che provvederanno a pagare, nella misura del 50% cia- scuno, i coniugi dichiarano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la gestione di dette spese e che di seguito si trascrive: a) sono considerate spese ordinarie, come tali ri- comprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc.…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali ne- cessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio;
ricarica del cel- lulare;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni ti- pologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici);
b) sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanita- rio Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odon- toiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pub- bliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite speciali- stiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini). Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve, quindi, informarne l'altro genitore affinché insieme decidano nel superiore interesse dei figli;
c) sono considerate spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sa- nitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sa- nitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'au- silio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di tra- sporto del figlio;
le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acqui- sto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rim- borsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita ri- chiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Le spese straordinarie che necessitano di accordo dovranno essere rimborsate solo se concordate e documentalmente provate;
J. il Sig acconsente fin da ora a che la Sig.r benefici Parte_2 Parte_1
in modo esclusivo dell'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia e si impegna, qua- lora necessario, a sottoscrivere le dichiarazioni e produrre la necessaria documenta- zione ai fini dell'ottenimento;
K. i coniugi concordano che il Sig beneficerà nella misura del 100% Parte_2
delle detrazioni per la figlia a carico;
L. i Sig.ri e dichiarano di essere entrambi indipen- Parte_1 Parte_2
denti economicamente e quindi dichiarano espressamente di rinunciare a ogni man- tenimento reciproco e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
M. i coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità, del passaporto e/o di ogni altro eventuale documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Canino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 6 di 6
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 965 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat in Canino (VT), alla Via Roma n. 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
E
, nato a [...] l'[...], c.f. , elet- Parte_2 C.F._2 tivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Fossati che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 settembre 2000 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A,
n. 13); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 5 luglio Persona_1
2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata a [...]- Persona_2
terbo il 9 ottobre 2008, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si comuniche- ranno reciprocamente senza ritardo eventuali cambi di residenza e di recapito, al fine di poter sempre al meglio agire nell'interesse dei figli;
B. la casa coniugale sita in Canino in Via Firenze n. 50 verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e con Parte_1 Per_1 Per_2
tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti. Il Sig ha provveduto ad aspor- Parte_2
tare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali. Il garage di pertinenza dell'abitazione rimarrà in uso ad entrambi i coniugi;
C. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre;
D. per l'effetto di quanto al punto precedente, le decisioni di maggiore e più impor- tante interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le que- stioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsa- bilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E. le modalità di frequentazione della figlia con il padre, infrasettimanali, durante i pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
weekend, durante le festività Natalizie e Pasquali e durante l'estate - stante l'età ado- lescente di - saranno determinati volta a volta dalle parti stesse, compatibil- Per_2
mente con le esigenze ed impegni lavorativi e personali del Sig e della Parte_2
Sig.r e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi della minore tenuto Parte_1
conto della volontà manifestata dalla figlia stessa;
F. i genitori dovranno reciprocamente essere rintracciabili telefonicamente quando la minore è collocata presso di loro;
G. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione l'uno dell'altro;
H. il Sig. verserà ogni mese alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile dell'importo di €
380,00. La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
In aggiunta al versamento dell'assegno mensile di mantenimento il Sig Parte_2
continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze della casa coniugale (energia elettrica, gas, acqua potabile, tassa rifiuti solidi urbani ecc.) come pure della fornitura di legna da ardere/pellet per il riscaldamento;
I. per le spese straordinarie, che provvederanno a pagare, nella misura del 50% cia- scuno, i coniugi dichiarano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la gestione di dette spese e che di seguito si trascrive: a) sono considerate spese ordinarie, come tali ri- comprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc.…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali ne- cessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio;
ricarica del cel- lulare;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni ti- pologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici);
b) sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanita- rio Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odon- toiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pub- bliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite speciali- stiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini). Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve, quindi, informarne l'altro genitore affinché insieme decidano nel superiore interesse dei figli;
c) sono considerate spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sa- nitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sa- nitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'au- silio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di tra- sporto del figlio;
le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acqui- sto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rim- borsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita ri- chiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Le spese straordinarie che necessitano di accordo dovranno essere rimborsate solo se concordate e documentalmente provate;
J. il Sig acconsente fin da ora a che la Sig.r benefici Parte_2 Parte_1
in modo esclusivo dell'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia e si impegna, qua- lora necessario, a sottoscrivere le dichiarazioni e produrre la necessaria documenta- zione ai fini dell'ottenimento;
K. i coniugi concordano che il Sig beneficerà nella misura del 100% Parte_2
delle detrazioni per la figlia a carico;
L. i Sig.ri e dichiarano di essere entrambi indipen- Parte_1 Parte_2
denti economicamente e quindi dichiarano espressamente di rinunciare a ogni man- tenimento reciproco e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
M. i coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità, del passaporto e/o di ogni altro eventuale documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Canino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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