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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2405/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8582/2024 emessa in data 24 luglio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(P.I. ,In persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Alessio
Dell'Aquila pec: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
( C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Vulpiani PEC Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 agosto 2024 la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 8582/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il
24 luglio 2024 notificata il 31 agosto 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dal lavoratore, dichiarava inefficace il licenziamento intimato oralmente dalla ed ordinava alla società CP_2 cessionaria del ramo di azienda, la di reintegrarlo ed al Parte_1 pagamento di un'indennità in misura pari alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.258,00 mensili, con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima decorrenza.
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà.
Del OR si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato nelle quali le parti hanno svolto difese in parte a contrasto delle ragioni esposte dalla controparte (così l'appellante) in parte richiamando quelle illustrate nella memoria di costituzione (così l'appellato), all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che è oramai superfua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa cedente GAM, parte del giudizio di primo grado, essendo decorso il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado.
Costituisce difatti giurisprudenza consolidata quella per cui l'accertamento della responsabilità del cedente e del cessionario dà luogo ad obbligazioni scindibili tanto che la presenza delle parti nel medesimo giudizio non determina neppure un litisconsorzio necessario ( Cass. N.4130/2014, SU 2360/2015, n.3479/2023,). L'art. 332 cpc, che regola l'ipotesi di litisconsorzio nelle cause scindibili, prevede, nel caso in cui l'appello non venga proposto nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado,
l'integrazione del contraddittorio, ma la stessa può utilmente avvenire nei confronti delle parti per le quali non sia preclusa o esclusa l'impugnazione per decorrenza del termine o per acquiescenza. A riprova di ciò, lo stesso art. 332 cpc prevede che, qualora le parti interessate non provvedano ad effettuare detta notifica, il processo rimarrà sospeso fino al momento in cui non siano decorsi i termini per impugnare, e una volta decorsi, il processo proseguirà il suo svolgimento.
Pag. 2 di 7 L'ordine di integrazione che trae titolo dall'art. 332 c.p.c., assolve ad una funzione diversa da quello previsto dall'art.331: mentre quest'ultimo rappresenta una vocatio in ius, il primo integra soltanto una litis denuntiatio «volta a far conoscere ai destinatari
l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa»
(Cass. n. 9002/2007; conforme Cass. n. 10171/2018; Cass. n. 7031/2020); proprio in ragione di detta specifica finalità la Cassazione, secondo un risalente pacifico indirizzo
(Cass., n. 1920/88; Cass., n. 6404/98; Cass., n. 6802/99; n. 20792/2004, Cass.
n.7031/2020), ha stabilito che ove il giudice abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione, la violazione della norma di cui all'art. 332 c.p.c. è improduttiva di effetti se siano già trascorsi i termini per l'impugnazione al momento in cui il giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere.
In tal senso, fra le tante si è espressa Cass. 3538/2025, n.3000/2016 in quest'ultima pronuncia è ribadito che ciò deriva dal fatto che in tale specifica ipotesi l'autonomia delle azioni e dei conseguenti rapporti processuali congiuntamente trattati in primo grado in un unico processo non crea un litisconsorzio necessario processuale per il grado successivo, onde la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro cui è stata proposta l'impugnazione stessa non costituisce una necessaria integrazione del contraddittorio come per la fattispecie di cause inscindibili dispone l'articolo 331 c.p.c., assumendo invece una valenza informativa cui consegue un effetto meramente temporaneo di stasi processuale, superato, perciò, dal consolidamento della sentenza impugnata per decorso del termine .
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda del lavoratore, dichiarava inefficace il licenziamento intimato oralmente dalla Controparte_1 ed in ragione del dato pacifico della cessione del ramo di azienda cui era addetto il lavoratore, ordinava alla società cessionaria di reintegrarlo e a Parte_1 pagare un'indennità in misura pari alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.258,00 mensili, con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima decorrenza.
La statuizione avveniva nel contraddittorio con la società cessionaria, mentre la cedente sceglieva di restare contumace, non presentandosi il suo legale rappresentante
Pag. 3 di 7 neppure a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Tribunale, che valutando le dichiarazione rese dai testi riteneva suffragata la versione dei fatti fornita dal lavoratore che assumeva di essere stato licenziato oralmente nel marzo 2022.
Propone appello la Parte_1
Con il primo motivo, la società rileva che il ricorrente aveva allegato sin dal primo grado che il rapporto di lavoro era tempo determinato e che aveva prodotto il contratto a termine con durata dal primo giugno 2021 al 30 giugno 2021, sicché successivamente nessun rapporto poteva dirsi esistente e nessuna tutela reintegratoria avrebbe potuto essere accordata.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dei documenti si ricava che il rapporto, inizialmente definito a termine dal primo giugno 2021 al 30 giugno 2021, proseguiva ininterrottamente (come da buste paga versate in atti fino al gennaio 2022) anche dopo tale scadenza, per cui va ritenuto che lo stesso, non emergendo alcuna proroga o rinnovazione, sia proseguito di fatto determinandosi alla stregua dell'art.22, comma II, del dlgs n.81/2015 la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza del trentesimo giorno successivo.
Trattasi di rapporto regolarmente denunciato (buste paga) e che se vi fosse stata un'ulteriore pattuizione con un termine l'appellante avrebbe dovuto documentarla.
Nè vale obiettare da parte dell'appellante che trattasi di documenti afferenti alla sfera di un terzo giacché, risultando il rapporto regolarmente denunciato, la documentazione necessaria poteva essere reperita sia presso gli uffici Territoriali di Collocamento che presso l'INPS documentando l'interesse a conoscerla derivante la condizione di subentrante nel ramo di azienda
Con il secondo motivo l'appellante assume l'assenza di prova poiché le testimonianze sarebbero state generiche non consentendo di ritenere con certezza che il CP_1 fosse stato licenziato oralmente dalla
In via subordinata, ha chiesto rinnovare l'istruttoria.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, preso atto della mancata presentazione in giudizio del rappresentante della GAP per rendere l'interrogatorio formale, ha tratto argomenti di prova anche dal contegno processuale della che non si costituiva in giudizio e dal contenuto della deposizione del teste che affermava di avere ascoltato la telefonata ricevuta Tes_1 dal Del OR < Lui rispose in viva voce ed era uno dei titolari o l'amministratore e sentii che gli dicevamo che era stato licenziato mi pare per dei reclami del comune.>> .
Pag. 4 di 7 Il riferimento alternativo ad uno dei titolari o all'amministratore come interlocutore non incide sul senso della deposizione posto che il teste, pur non potendo ricordare con esattezza i fatti, stante il tempo trascorso ( la deposizione era resa nel maggio 2024 e, dunque, a distanza di oltre tre anni dall'evento rievocato), ha inteso riportare il ricordo della nitida percezione che la telefonata avvenne con chi poteva disporre del rapporto di lavoro. Non appare, pertanto, necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria risultando assolto dal lavoratore l'onere di prova che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (così, ex plurimis, Cass., sez. lav., 2346/2025,
26407/2022).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza sostenendo che erroneamente il primo giudice abbia fatto gravare le conseguenze, sia reali che risarcitorie, derivanti dalla sentenza di nullità del licenziamento sulla cessionaria.Secondo la poichè Pt_1 il licenziamento era avvenuto anteriormente alla cessione avvenuta il 3 maggio 2022, non si sarebbe potuto verificare nessun subingresso nel rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Le voci risarcitorie ed indennitarie ed in specie il risarcimento del danno ex art. 2, comma 2, D. Lgs. 23/2015 e l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, D.
Lgs. 23/2015, non avrebbero potuto essere poste a carico del cessionario sia perchè la prima troverebbe giustificazione nella condotta illecita del datore di lavoro e non potrebbe essere estesa al cedente e la seconda perchè per tale ipotesi non opererebbe la ratio della norma (di tutela del lavoratore da possibili ritorsioni del datore di lavoro) che la funzione assistenziale del rimedio.
Il motivo è infondato.
La Cassazione, con orientamento consolidato, ha ritenuto <che, in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario, che subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano (così Cass. n.
23533/2013; ma v. in termini esatti o analoghi Cass. n. 6387/2016; id. n. 4130/2014, id., 18.1.2013, n. 1220, la quale aveva specificato che l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto (per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento), ovvero in caso di licenziamento
Pag. 5 di 7 inefficace perché verbale;
Cass. n. 3041/2012, secondo la quale il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo;
in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con
l'acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente;
Cass. n. 5507/2011; Cass. n. 8641/2010)>>(Sez. L, Sentenza n. 2348 del 2025,
2301 del 2025, Cass 404/2023, n. 8641/2010; successivamente v. Cass. n.
5507/2011 e Cass. n. 4130/ 2014)
Dunque, l'effetto non si verifica solo o se la risoluzione sia legittima ovvero laddove dalla statuizione giudiziale non dia luogo ad una tutela ripristinatoria, ma meramente indennitaria, lasciando salva l'efficacia estintiva del rapporto del recesso prima della cessione.
Pertanto, poiché nel caso è evidente l'effetto ripristinatorio che è derivato dalla sentenza impugnata che ha travolto il licenziamento dichiarandolo inefficace e disponendo la reintegrazione, ciò implica che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n. 8582/2024 emessa il giorno 24 luglio 2024 dal
[...]
Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 6 di 7 (dott. Eliana Romeo)
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2405/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8582/2024 emessa in data 24 luglio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(P.I. ,In persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Alessio
Dell'Aquila pec: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
( C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Vulpiani PEC Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 agosto 2024 la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 8582/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il
24 luglio 2024 notificata il 31 agosto 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dal lavoratore, dichiarava inefficace il licenziamento intimato oralmente dalla ed ordinava alla società CP_2 cessionaria del ramo di azienda, la di reintegrarlo ed al Parte_1 pagamento di un'indennità in misura pari alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.258,00 mensili, con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima decorrenza.
Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà.
Del OR si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato nelle quali le parti hanno svolto difese in parte a contrasto delle ragioni esposte dalla controparte (così l'appellante) in parte richiamando quelle illustrate nella memoria di costituzione (così l'appellato), all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che è oramai superfua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa cedente GAM, parte del giudizio di primo grado, essendo decorso il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado.
Costituisce difatti giurisprudenza consolidata quella per cui l'accertamento della responsabilità del cedente e del cessionario dà luogo ad obbligazioni scindibili tanto che la presenza delle parti nel medesimo giudizio non determina neppure un litisconsorzio necessario ( Cass. N.4130/2014, SU 2360/2015, n.3479/2023,). L'art. 332 cpc, che regola l'ipotesi di litisconsorzio nelle cause scindibili, prevede, nel caso in cui l'appello non venga proposto nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado,
l'integrazione del contraddittorio, ma la stessa può utilmente avvenire nei confronti delle parti per le quali non sia preclusa o esclusa l'impugnazione per decorrenza del termine o per acquiescenza. A riprova di ciò, lo stesso art. 332 cpc prevede che, qualora le parti interessate non provvedano ad effettuare detta notifica, il processo rimarrà sospeso fino al momento in cui non siano decorsi i termini per impugnare, e una volta decorsi, il processo proseguirà il suo svolgimento.
Pag. 2 di 7 L'ordine di integrazione che trae titolo dall'art. 332 c.p.c., assolve ad una funzione diversa da quello previsto dall'art.331: mentre quest'ultimo rappresenta una vocatio in ius, il primo integra soltanto una litis denuntiatio «volta a far conoscere ai destinatari
l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa»
(Cass. n. 9002/2007; conforme Cass. n. 10171/2018; Cass. n. 7031/2020); proprio in ragione di detta specifica finalità la Cassazione, secondo un risalente pacifico indirizzo
(Cass., n. 1920/88; Cass., n. 6404/98; Cass., n. 6802/99; n. 20792/2004, Cass.
n.7031/2020), ha stabilito che ove il giudice abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione, la violazione della norma di cui all'art. 332 c.p.c. è improduttiva di effetti se siano già trascorsi i termini per l'impugnazione al momento in cui il giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere.
In tal senso, fra le tante si è espressa Cass. 3538/2025, n.3000/2016 in quest'ultima pronuncia è ribadito che ciò deriva dal fatto che in tale specifica ipotesi l'autonomia delle azioni e dei conseguenti rapporti processuali congiuntamente trattati in primo grado in un unico processo non crea un litisconsorzio necessario processuale per il grado successivo, onde la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro cui è stata proposta l'impugnazione stessa non costituisce una necessaria integrazione del contraddittorio come per la fattispecie di cause inscindibili dispone l'articolo 331 c.p.c., assumendo invece una valenza informativa cui consegue un effetto meramente temporaneo di stasi processuale, superato, perciò, dal consolidamento della sentenza impugnata per decorso del termine .
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda del lavoratore, dichiarava inefficace il licenziamento intimato oralmente dalla Controparte_1 ed in ragione del dato pacifico della cessione del ramo di azienda cui era addetto il lavoratore, ordinava alla società cessionaria di reintegrarlo e a Parte_1 pagare un'indennità in misura pari alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.258,00 mensili, con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima decorrenza.
La statuizione avveniva nel contraddittorio con la società cessionaria, mentre la cedente sceglieva di restare contumace, non presentandosi il suo legale rappresentante
Pag. 3 di 7 neppure a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Tribunale, che valutando le dichiarazione rese dai testi riteneva suffragata la versione dei fatti fornita dal lavoratore che assumeva di essere stato licenziato oralmente nel marzo 2022.
Propone appello la Parte_1
Con il primo motivo, la società rileva che il ricorrente aveva allegato sin dal primo grado che il rapporto di lavoro era tempo determinato e che aveva prodotto il contratto a termine con durata dal primo giugno 2021 al 30 giugno 2021, sicché successivamente nessun rapporto poteva dirsi esistente e nessuna tutela reintegratoria avrebbe potuto essere accordata.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dei documenti si ricava che il rapporto, inizialmente definito a termine dal primo giugno 2021 al 30 giugno 2021, proseguiva ininterrottamente (come da buste paga versate in atti fino al gennaio 2022) anche dopo tale scadenza, per cui va ritenuto che lo stesso, non emergendo alcuna proroga o rinnovazione, sia proseguito di fatto determinandosi alla stregua dell'art.22, comma II, del dlgs n.81/2015 la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza del trentesimo giorno successivo.
Trattasi di rapporto regolarmente denunciato (buste paga) e che se vi fosse stata un'ulteriore pattuizione con un termine l'appellante avrebbe dovuto documentarla.
Nè vale obiettare da parte dell'appellante che trattasi di documenti afferenti alla sfera di un terzo giacché, risultando il rapporto regolarmente denunciato, la documentazione necessaria poteva essere reperita sia presso gli uffici Territoriali di Collocamento che presso l'INPS documentando l'interesse a conoscerla derivante la condizione di subentrante nel ramo di azienda
Con il secondo motivo l'appellante assume l'assenza di prova poiché le testimonianze sarebbero state generiche non consentendo di ritenere con certezza che il CP_1 fosse stato licenziato oralmente dalla
In via subordinata, ha chiesto rinnovare l'istruttoria.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, preso atto della mancata presentazione in giudizio del rappresentante della GAP per rendere l'interrogatorio formale, ha tratto argomenti di prova anche dal contegno processuale della che non si costituiva in giudizio e dal contenuto della deposizione del teste che affermava di avere ascoltato la telefonata ricevuta Tes_1 dal Del OR < Lui rispose in viva voce ed era uno dei titolari o l'amministratore e sentii che gli dicevamo che era stato licenziato mi pare per dei reclami del comune.>> .
Pag. 4 di 7 Il riferimento alternativo ad uno dei titolari o all'amministratore come interlocutore non incide sul senso della deposizione posto che il teste, pur non potendo ricordare con esattezza i fatti, stante il tempo trascorso ( la deposizione era resa nel maggio 2024 e, dunque, a distanza di oltre tre anni dall'evento rievocato), ha inteso riportare il ricordo della nitida percezione che la telefonata avvenne con chi poteva disporre del rapporto di lavoro. Non appare, pertanto, necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria risultando assolto dal lavoratore l'onere di prova che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (così, ex plurimis, Cass., sez. lav., 2346/2025,
26407/2022).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza sostenendo che erroneamente il primo giudice abbia fatto gravare le conseguenze, sia reali che risarcitorie, derivanti dalla sentenza di nullità del licenziamento sulla cessionaria.Secondo la poichè Pt_1 il licenziamento era avvenuto anteriormente alla cessione avvenuta il 3 maggio 2022, non si sarebbe potuto verificare nessun subingresso nel rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Le voci risarcitorie ed indennitarie ed in specie il risarcimento del danno ex art. 2, comma 2, D. Lgs. 23/2015 e l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, D.
Lgs. 23/2015, non avrebbero potuto essere poste a carico del cessionario sia perchè la prima troverebbe giustificazione nella condotta illecita del datore di lavoro e non potrebbe essere estesa al cedente e la seconda perchè per tale ipotesi non opererebbe la ratio della norma (di tutela del lavoratore da possibili ritorsioni del datore di lavoro) che la funzione assistenziale del rimedio.
Il motivo è infondato.
La Cassazione, con orientamento consolidato, ha ritenuto <che, in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario, che subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano (così Cass. n.
23533/2013; ma v. in termini esatti o analoghi Cass. n. 6387/2016; id. n. 4130/2014, id., 18.1.2013, n. 1220, la quale aveva specificato che l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto (per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento), ovvero in caso di licenziamento
Pag. 5 di 7 inefficace perché verbale;
Cass. n. 3041/2012, secondo la quale il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo;
in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con
l'acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente;
Cass. n. 5507/2011; Cass. n. 8641/2010)>>(Sez. L, Sentenza n. 2348 del 2025,
2301 del 2025, Cass 404/2023, n. 8641/2010; successivamente v. Cass. n.
5507/2011 e Cass. n. 4130/ 2014)
Dunque, l'effetto non si verifica solo o se la risoluzione sia legittima ovvero laddove dalla statuizione giudiziale non dia luogo ad una tutela ripristinatoria, ma meramente indennitaria, lasciando salva l'efficacia estintiva del rapporto del recesso prima della cessione.
Pertanto, poiché nel caso è evidente l'effetto ripristinatorio che è derivato dalla sentenza impugnata che ha travolto il licenziamento dichiarandolo inefficace e disponendo la reintegrazione, ciò implica che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n. 8582/2024 emessa il giorno 24 luglio 2024 dal
[...]
Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 6 di 7 (dott. Eliana Romeo)
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7