Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 15386/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Nel procedimento iscritto al n. 15386 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 8.10.2024, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Rapillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Serra n. 52
ATTRICE
E
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA SANTA MARIA DEGLI
ANGELI A PIZZOFALCONE N. 1, (C.F. ), in persona P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Gianmarco Capece Minutolo e Fabrizio Forzati, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 267
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3
giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Fazia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo 9 bis pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: “… si riporta alla domanda così come proposta e con le istanze istruttorie ivi avanzate e non accolte (prove testimoniali e ctu relativa ai soli danni al mobilio) ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto. In tal senso, si riporta ai verbali di udienza del 18/01/22 e
24/01/2023 che quivi si ritengono integralmente trascritti. Chiede accogliersi le conclusioni indicate in citazione che di seguito si riportano: 1)Accertarsi e dichiararsi, per i fatti di cui in premessa, la responsabilità del convenuto
[...]
di Napoli nella sua qualità di Controparte_2
proprietario della condotta comune (pozzetto) che sorge sul terrazzo a livello dell'Ente
e dal quale si sono propagate le infiltrazioni di acque che hanno Controparte_3
danneggiato il locale attoreo e anche quello confinante nm.42 di Via G.Serra.
2)Accertarsi e dichiararsi che il sinistro de quo si è verificato per colpa (negligenza e imperizia) ovvero per la violazione dell'art.2051 CC e, quindi, per difetto di custodia e manutenzione del convenuto, proprietario del pozzetto, il quale non avendo adottato tutte le opportune misure di prevenzione e sicurezza, idonee a preservare il bene comune (pozzetto), ha reso possibile la produzione dei pregiudizi e dei danni, tutti subiti della ditta attrice. 3)Accogliere il contenuto dell'Accertamento Tecnico Preventivo depositato in atti, realizzato davanti alla VI Sezione Civile del Tribunale di Napoli, dott.Impresa, rubricato con RG:Nm: 21051/19 che, oltre ad individuare esattamente i luoghi oggetto di danneggiamento e le cause dello stesso, ha stabilito anche i profili di responsabilità individuandoli a carico del convenuto Condominio. 4)Per l'effetto di detti accertamenti, già preventivamente eseguiti in contraddittorio tra le parti, condannare il convenuto in proprio e/o in solido con l'impresa Edile di sua fiducia, al
pagina 2 di 19 risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'istante ditta che vengono di seguito distinti in danni emergenti e conseguenti: --) DANNI EMERGENTI: a) costo per i danni subiti al contenuto (mobilio esposto) del locale di cui alle fatture in atti versate per complessive €uro 7.428,35; b) costo relativo alla pannellatura in gesso, pari ad €uro
2.440,00 (cfr.fattura); c) costo per le riparazioni necessarie per il ripristino dei luoghi nella condizione ante sinistro quantificate in €uro 3.000.00 (cfr.relazione tecnica); d) costo relativo all'indisponibilità del locale calcolato nella misura di 1/5 del canone di locazione totale(€uro 340,00 mensili per 15 mesi) stimato in €uro 5.100,00. –-) DANNI
CONSEGUENZA: e) Costo relativo al disagio patito dal conduttore per aver convissuto in un ambiente umido e maleodorante, calcolato in via discrezionale ed equitativa nella misura minima di euro 2.000,00 tenuto della lunga durata. In definitiva i danni complessivamente sofferti dalla istante ammontano ad €uro 19.968,35 e/o la maggior o minor somma, limitatamente a quella equitativa, che l'Onorevole Giudice adito, dopo aver valutato ed accertato l'entità e la gravità dei danni vorrà stabilire in base al suo prudente apprezzamento. Il tutto limitando la domanda entro e non oltre i limiti di €uro
26.000,00 nei limiti del Contributo Unificato di €uro 257,00 e computando inoltre una congrua rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
5) infine, condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art.93 cpc a favore del sottoscritto procuratore costituito ed anticipatario. …”; parte convenuta: “… si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie istruttorie di cui agli artt. 183 n.ri 1 e 2 VI co. c.p.c., nonchè alle deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate che si abbiano per ripetute, trascritte e non abbandonate.
Impugna e contesta le relative conclusioni e tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti nelle rispettive note scritte, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato. Conclude come da propria comparsa di costituzione risposta …”;
pagina 3 di 19 chiamata in causa: “ ... nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione costituirsi in giudizio, impugna e contesta ancora una estensivamente le avversa domande – la principale e quella di garanzia - siccome improponibili, improcedibili ed infondate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto e disconosce ogni avversa documentazione ove prodotta in copia fotostatica o non conforme agli originali. Alla luce del contenuto dell'ultima ordinanza dell'On.le Tribunale – con la quale sono stati ritenuti irrilevanti ed inammissibili le richieste istruttorie avanzate, CONCLUDE affinchè l'On.le Tribunale adito voglia rigettare ogni pretesa dell'assicurato in relazione alle spese di lite;
rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondata la domanda principale proposta contro il condominio;
condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite …”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione, ritualmente notificato, la quale conduttrice del locale commerciale, di proprietà di Parte_1 Parte_2
, sito in Napoli alla via G. Serra n. 41, e facente parte dello stabile condominiale
[...]
sito in Napoli in Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, ha convenuto in giudizio il predetto condominio per ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali occorsi all'immobile, nonché ai beni mobili ivi presenti e derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla condotta pluviale condominiale, nonché il risarcimento dei danni conseguenti al ridotto godimento del bene e di quelli di natura non patrimoniale, per il disagio subito;
danni quantificati in complessivi € 19.928,35.
Costituitosi in giudizio il condominio convenuto, ha resistito alla domanda per le ragioni indicate nell'atto difensivo ed ha, preliminarmente, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicurazione Zurich Insurance plc, Rappresentanza Generale per pagina 4 di 19 C
, mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di CP_1
lite; in via gradata, ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa, tenuta, altresì, al rimborso delle spese di lite ai sensi dell'art. 1917, 3° co c.c., in favore dell'assicurato; in via ulteriormente gradata, limitatamente ai danni già liquidati in favore del proprietario del locale, ed in ragione della manleva dal Parte_2
medesimo espressa all'atto del risarcimento corrisposto in suo favore, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Condominio, o, in subordine, il suo diritto di regresso nei confronti dello stesso;
ha chiesto, anche in Parte_2
tale ipotesi, la condanna, ai sensi dell'art. 1917, 3° co c.c., della Zurich Insurance plc a rimborsare il Condominio delle spese legali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Autorizzata la chiamata in causa e costituitasi la Controparte_1
, la quale, rispetto al rapporto di garanzia, ha eccepito l'inoperatività
[...]
della stessa al di fuori delle condizioni di polizza ed ha specificamente contestato la domanda del Condominio assicurato volta ad ottenere dalla compagnia il rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica sia in fase stragiudiziale che giudiziale;
in relazione alla domanda dell'attore, ha aderito alla difesa del Condominio ed ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda di rimborso delle spese di lite formulata dall'assicurato e per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie delle parti, questo giudice, dopo aver disposto la comparizione delle parti per tentare una conciliazione, senza che si raggiungesse l'esito sperato, ha rinviato la causa all'udienza dell'8.10.24 per la precisazione delle conclusioni, allorquando è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza avvenuta in data 10.10.2024.
pagina 5 di 19 In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda.
Sul punto, pur in assenza di eccezioni specifiche delle parti, appare solo opportuno rilevare che la domanda in esame è soggetta alla disciplina della negoziazione assistita e non a quella della mediazione, poiché, pur trattandosi di azione promossa da un inquilino nei confronti del condominio, l'oggetto del contendere esula dai rapporti condominiali vertendo, invece, in materia di risarcimento danni.
Epperò, secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa da chi scrive, l'espletamento del procedimento di mediazione in luogo di quello della negoziazione assistita, è utile a ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, secondo il principio del “più contiene il meno”.
Orbene, nel caso in esame, essendo stato esperito, tra l'attore ed il Condominio, il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del 18.11.2020, nei confronti del convenuto la domanda è procedibile.
A detta mediazione non ha partecipato l'assicurazione chiamata in causa, rispetto alla quale, tuttavia, la domanda deve dichiararsi parimenti procedibile in ragione dell'omesso rilievo di improcedibilità entro i termini di cui all'art. 3 del d.l. n. 132 del
2014 convertito in legge n. 162 del 2014, laddove al comma 2 prescrive che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Sempre in via preliminare, va, altresì, dichiarata la legittimazione ad agire della
[...]
quale conduttrice del locale commerciale sito in Napoli alla via G. Serra n. Parte_1
41, facente parte dello stabile condominiale sito in Napoli in Piazza S. Maria degli
Angeli a Pizzofalcone n. 1, sia in ragione dell'assenza di contestazione in merito, sia perché ricavabile dalla documentazione in atti e, nello specifico, dalla “scrittura privata di cessione di contratto di locazione commerciale” datato 10.12.2018 (doc. allegato all'atto di citazione sub n. 6).
In argomento, giova ricordare che “qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore, ex art. 1585 II com. c.c., gode di un'autonoma legittimazione a proporre
pagina 6 di 19 azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno”, poiché la legittimazione attiva nella domanda di risarcimento del danno extracontrattuale presuppone
l'ingiustizia del danno, che “non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto tutelato erga omnes” (Cass.17881/2011; conf.
Cass. Civ. n. 8466 del 05/05/2020).
Merito della controversia
Nel merito la domanda è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Ai fini che occupano va ricordato che la società attrice, premettendo di svolgere nel locale condotto in locazione l'attività di vendita al dettaglio di mobili per la casa, ha dedotto: che dal mese di febbraio 2019 e sino al mese di maggio 2020 si erano verificate, in maniera intermittente, nel predetto immobile infiltrazioni provenienti dalla condotta pluviale condominiale, che correva, per un tratto, all'interno di un pozzetto in muratura confinante con il locale in questione;
che dette infiltrazioni, protrattesi per circa 15 mesi prima che si provvedesse alla loro eliminazione, avevano provocato l'ammaloramento delle pareti poste al confine con il predetto pozzetto, nonché danni al mobilio nuovo in esposizione ivi presente;
che la descritta situazione aveva, altresì, arrecato una ingiusta compressione del diritto di godimento del bene locato da parte della società attrice.
Sulla scorta di tale premessa la ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
seguenti danni: a) €uro 7.428,35 per i danni al mobilio in esposizione;
b) €uro 2.440,00, pari al costo della pannellatura in gesso, posizionata dall'attrice a copertura della parete ammalorata;
c) €uro 5.100,00 per la ridotta utilizzazione del locale (stimato nella misura di 1/5 del rateo del canone di €uro 1.700,00 mensile – 340 euro x 15 mesi); d) €uro
3.000,00, per il danno agli stucchi ed alle vernici (pareti e soffitta); e) €uro 2.000,00 per il disagio soggettivo derivante dai cattivi odori provenienti dalle pareti umide;
il tutto per un importo complessivo di € 19.928,35.
pagina 7 di 19 La società attrice, inoltre, a sostegno della domanda ha richiamato gli esiti peritali di un precedente accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto i medesimi fenomeni infiltrativi e promosso dal proprietario del locale de quo, , nei Parte_2
confronti del Condominio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a
Pizzofalcone n. 1 e della compagnia assicurativa (parti del presente Controparte_1
giudizio) nonché della quale proprietaria dell'immobile sovrastante Controparte_3
con annesso terrazzo.
Sia il Condominio convenuto, che la compagnia chiamata in causa, pur senza contestare gli eventi infiltrativi ed il nesso di causalità rispetto ai danni occorsi all'immobile condotto in locazione dalla società attrice, hanno contestato la sussistenza dei danni al mobilio, nonché di quelli connessi al limitato godimento del bene locato ed hanno, altresì, evidenziato che, successivamente al citato accertamento tecnico preventivo, tra le parti di detto procedimento (con esclusione della rispetto alla quale Controparte_3
era stata accertata l'assenza di responsabilità nella causazione delle infiltrazioni in questione) era intervenuta una transazione con cui, a fronte del risarcimento dei danni occorsi all'immobile di proprietà di , quest'ultimo aveva espresso la Parte_2
piena soddisfazione del proprio credito, con conseguenziale rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa connessa all'evento dedotto in causa e si era, altresì, impegnato a manlevare il
Condominio “da ogni pretesa e/o ulteriore richiesta di danni dovesse ricevere da parte del conduttore dell'immobile relativa agli stessi danni già liquidati ed Parte_3
in relazione ad eventuali pretese di riduzione e/o sospensione dei canoni di locazione dell'immobile oggetto del procedimento, il tutto sempre che i lavori condominiali alla
siano ultimati a perfetta regola d'arte entro e non oltre il 18 maggio Parte_4
2020…”
Orbene, così sinteticamente riportate le posizioni delle parti, va premesso che la domanda attorea va qualificata come domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 8 di 19 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Con specifico riferimento ai danni arrecati da beni di natura condominiale, in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
2-ord. 12 marzo 2020 n. 7044), si afferma che: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano causalmente imputabili, altresì, al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria.
Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno”.
Alla stregua dei principi esposti questo giudice ritiene che, sulla base delle rispettive deduzioni delle parti e della documentazione in atti, sia provata l'esclusiva responsabilità del condominio nella verificazione dell'evento lesivo dedotto dall'attrice pagina 9 di 19 e ciò, in ragione della mancata contestazione sul punto e degli esiti della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP con RG n. 21051/2019.
Ed invero, con specifico riferimento alla relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, è doveroso ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del
24.03.2023) condiviso da chi scrive, si tratta di un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce, comunque, un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del
2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato
(v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia pagina 10 di 19 partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione. Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo, se del caso, una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata.
Ebbene nel caso in esame, che le infiltrazioni siano derivate dalla rottura della condotta pluviale come accertato dal CTU, arch. , nominato nel CP_4 Persona_1
procedimento di istruzione sommaria indicato in precedenza, non è risultato smentito dal raffronto con altre risultanze istruttorie, ma, anzi, come detto, è del tutto pacifico tra le parti;
a ciò si aggiunga che il convenuto non ha dedotto la sussistenza del caso fortuito quale esimente di responsabilità, sicché risulta pienamente provata l'esclusiva responsabilità del Condominio nella causazione degli eventi infiltrativi.
Ciò posto e, prima di passare alla disamina dei danni richiesti da parte attrice, va evidenziato che l'accordo transattivo del 12.5.2020, intervenuto tra la compagnia assicurativa, il Condominio ed il proprietario del locale, non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, in ossequio al principio di carattere generale secondo cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.
Essendo la società attrice rimasta estranea alla predetta transazione, è chiaro come tale accordo non sia alla stessa opponibile.
pagina 11 di 19 Ne consegue che le dichiarazioni rese da all'interno della scrittura Parte_2
in parola, laddove ha espresso l'integrale soddisfacimento di tutte le proprie ragioni creditorie, non incide in alcun modo sui diritti risarcitori della Parte_1
Per le medesime ragioni, ritiene la scrivente che non sia rilevante e non possa essere esaminato nel presente giudizio l'obbligo di manleva, assunto da Parte_2
nel citato accordo transattivo, in favore del Condominio e della Compagnia assicurativa, rispetto ad eventuali pretese creditorie della conduttrice dell'immobile danneggiato.
Al pari delle altre pattuizioni negoziali, infatti, il patto di manleva non è opponibile al terzo danneggiato, il quale conserva la facoltà di azionare il proprio diritto risarcitorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile;
ferma restando la possibilità per quest'ultimo di agire in rivalsa nei confronti dell'obbligato di manleva per ottenere il ristoro delle conseguenze patrimoniali negative oggetto del patto stesso.
Per mera completezza espositiva va, comunque, sottolineato che, come si evince agevolmente dal tenore della scrittura privata riportata per estratto, l'obbligo di manleva assunto dal proprietario dell'immobile risulta, comunque, limitato agli stessi danni già liquidati (danni all'immobile) e ad eventuali pretese di riduzione e/o di sospensione di canoni di locazione: danni in buona parte diversi da quelli oggetto dell'azione intentata dall'attrice nel presente giudizio.
Va, infine, aggiunto che nessun altro rilievo in ordine alla validità e/o all'efficacia dell'accordo transattivo può essere esaminata in questa sede, trattandosi di questioni sollevate, per la prima volta e quindi tardivamente da parte attrice, nella comparsa conclusionale.
Alla luce di tutto quanto esposto, va, dunque, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Condominio convenuto e dipendente, stando alla difesa di detta parte, dall'assunzione dell'obbligazione di manleva da parte di
. Parte_2
pagina 12 di 19 Passando alla valutazione e quantificazione dei danni, ritiene questo giudice che non sia stata raggiunta la prova della voce di danno consistente nell'ammaloramento e/o infradiciamento del mobilio in esposizione e quantificato in € 7.428,35.
Ed invero, la parte attrice, sul presupposto dell'esposizione di detta merce lungo ed accanto alle pareti del piano terra e del piano ammezzato interessate dalle infiltrazioni, si
è limitata a depositare delle fatture di acquisto di merce varia, tutte cronologicamente ricomprese nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di luglio dell'anno 2019.
Inoltre ha articolato e richiesto prova orale, finalizzata a comprovare tale danno, che è stata dichiarata inammissibile poiché genericamente articolata e, dunque, inidonea a dimostrare che dall'evento in esame siano derivati danneggiamenti relativi a quegli stessi beni mobili oggetto delle fatture di acquisto depositate.
Quanto ai danni all'immobile, l'attrice ha dedotto l'illegittimità dell'accordo transattivo intervenuto tra gli odierni convenuti ed il proprietario del locale , a Parte_2
seguito del quale è stato interamente corrisposto in favore di quest'ultimo il ristoro di tali danni, nella misura di € 5.000,00 (come da transazione datata 12.5.2020).
In particolare, la ha sostenuto di essere l'unica legittimata a ricevere Parte_1
il risarcimento dei predetti danni, sia per aver sostenuto in maniera esclusiva i costi delle opere di ripristino delle pareti ammalorate pari ad € 3.000,00, sia in ragione delle pattuizioni contenute nel contratto di locazione che, espressamente, ponevano a carico della conduttrice l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile locato e, dunque, di eseguire una serie di opere tra cui vi rientravano anche la
“verniciature di pareti, soffitti etc, anche se determinati da vetustà, caso fortuito o di forza maggiore …”.
Sulla scorta di tanto, ha sostenuto che il Condominio e, per esso, l'assicurazione avessero pagato il proprio debito risarcitorio in favore di un creditore apparente e che, perciò, avrebbero dovuto offrire prova della loro buona fede per essere liberati.
Orbene, per le medesime ragioni esposte in precedenza circa l'efficacia delle pattuizioni contrattuali rispetto ai terzi, la tesi di parte attrice non può essere accolta, essendo i pagina 13 di 19 convenuti, ovviamente, estranei al contratto di locazione tra la e Parte_3
. Parte_2
Del resto, se è vero che è riconosciuta in capo al conduttore un'autonoma tutela risarcitoria, ciò non esclude quella che, di regola, per i danni all'immobile, spetta al proprietario del bene, il quale resta pienamente legittimato a ricevere il ristoro di tali danni.
Del resto, con il beneplacito di parte attrice, è stato lo stesso proprietario dell'immobile a promuovere l'azione per accertamento tecnico preventivo, che, com'è noto, è strumentale al merito ripristinatorio e risarcitorio, sicchè appare evidente che se la società conduttrice (che per sua stessa ammissione ha seguito tutte le fasi di detto procedimento pur non partecipandovi) avesse voluto affermare la propria esclusiva legittimazione, avrebbe dovuto e potuto farlo in quella sede.
In definitiva, quindi, stante l'avvenuto ristoro dei danni all'immobile, già legittimamente corrisposto dalla compagnia assicurativa in favore del proprietario del bene locato, il quale ha promosso l'ATP (di cui tutte le parti oggi in causa hanno inteso servirsi), appare evidente che i medesimi danni non possano essere riconosciuti anche in favore della società conduttrice, la quale, al più, avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese, discendenti dal contratto di locazione, nei riguardi dello stesso proprietario.
A ciò si aggiunga che l'attrice si è limitata ad affermare, nella propria comparsa conclusionale, di aver provveduto a far eseguire le opere di ripristino delle pareti ammalorate, come indicate nella relazione tecnica espletata nel procedimento di ATP, sopportandone il relativo costo di € 3.000,00, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale deduzione, che, dunque, è rimasta del tutto indimostrata.
Diversamente, ritiene questo Tribunale che vada rimborsato alla il Parte_1
costo sostenuto per l'installazione dei pannelli in cartongesso, necessari ad evitare il deterioramento del mobilio in esposizione ed alla prosecuzione dell'attività commerciale all'interno dei locali danneggiati, pari ad € 2.440,00, come da fattura emessa dalla ditta
TO De Rosa” in data 25.5.2020 risultando dalla CTU l'installazione di tali pagina 14 di 19 pannelli in già all'epoca degli accessi dell'arch. avvenuti nel mese di Persona_1
ottobre 2019.
Sul punto le parti convenute si sono limitate a sostenere che anche detti costi sarebbero stati corrisposti in favore del proprietario, poiché già ricompresi tra le voci del computo metrico redatto dal CTU, nominato nel già citato procedimento di ATP.
Tale circostanza, tuttavia, non è stata provata, stante l'omesso deposito del predetto computo metrico.
In ogni caso, nella transazione sottoscritta da , genericamente, si Parte_2
legge che il risarcimento corrisposto in favore del medesimo, è imputabile ai “danni all'immobile dedotti nel procedimento (come accertati dal CTU) …”
Ritiene questo giudice, dunque, che, risultando dimostrato che il costo dei pannelli in cartongesso è stato sostenuto integralmente dalla solo quest'ultima Parte_1
abbia diritto ad ottenere il risarcimento di tale voce di danno.
Infine, per ciò che attiene ai danni da ridotto godimento del bene, quantificato dall'attrice in euro 5.100,00, pari ad 1/5 del canone di locazione totale (€uro 340,00 mensili per 15 mesi) va evidenziato che l'istante si è limitata ad affermare, in maniera generica, che il fenomeno infiltrativo, durato, in maniera intermittente, complessivamente 15 mesi, avrebbe limitato il proprio diritto di godimento del bene e, comunque, arrecato disagio per l'insalubrità degli ambienti.
Ebbene, considerato che nessuna prova, neanche presuntiva, è stata offerta a supporto di tale voce di danno nonché dell'ulteriore voce relativa all'insalubrità dell'ambiente, le richieste in esame non possono trovare accoglimento.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte l'ammontare complessivo dei danni che i convenuti, in solido, dovranno risarcire all'attrice è di euro € 2.440,00 pari solo all'esborso relativo alla pannellatura in cartongesso.
Su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo.
pagina 15 di 19 Le domande di manleva del Condominio e di rimborso delle spese di resistenza
In ordine alla domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della . CP_1
va premesso che non è contestata e risulta documentalmente provata CP_1
l'esistenza del contratto di assicurazione tra detto convenuto e la compagnia assicurativa
(numero di polizza 498A3370).
In relazione a tale contratto, nella comparsa di costituzione, la compagnia, in maniera del tutto generica ed “a titolo cautelativo”, ha proposto le seguenti eccezioni:
a) la decadenza dal diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c.;
b) subordinatamente, la diminuzione dell'indennizzo in rapporto al pregiudizio ricevuto;
c) l'inoperatività della garanzia qualora dall'istruttoria emergessero elementi decisivi a tale riguardo, quale la non riconducibilità del fatto alle previsioni contrattuali;
d) l'inoperatività della garanzia prestata, laddove dall'esame della documentazione prodotta, dovesse risultare una mancata rispondenza all'opera dell'attività prestata, così come previsto nelle condizioni aggiuntive.
Ebbene l'assoluta genericità di tali allegazioni, tra l'altro non suffragate da documentazione, esonera questo giudice dal doverle esaminare.
Quanto all'ulteriore eccezione della violazione del patto di gestione della lite, considerato che l'eccezione, tra l'altro proposta in prima battuta con riferimento ad altro Condominio, non risulta suffragata da documentazione a conforto e che l'esistenza di tale pattuizione è stata tempestivamente e puntualmente contestata da controparte, l'eccezione in questione risulta destituita di fondamento.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese di resistenza proposta dal Condominio nei confronti della Compagnia assicuratrice ex art. 1917 comma 3 c.c., va evidenziato che, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte, “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi
pagina 16 di 19 dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma
(formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato” (Cass. Civ. n. 21290/2022; conf. Cass. Civ. n.
26683/2023).
Nel caso in esame, dunque, che in assenza di prova delle spese di resistenza effettivamente sostenute dal Condominio assicurato, la domanda in questione non può trovare accoglimento.
In definitiva, essendo stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del Condominio nella causazione del sinistro e dei danni conseguenti, nei limiti indicati nei precedenti paragrafi, e non essendo stata specificamente contestata la copertura assicurativa dalla terza chiamata in causa la quale si è limitata ad opporsi alla domanda di rimborso delle spese di resistenza, va accolta la domanda di manleva formulata dal condominio nei confronti della compagnia assicurativa, rientrando, dunque, l'evento in questione nelle condizioni di polizza.
Pertanto, la compagnia di assicurazione va condannata, ex art. 1917 comma 1 c.c., a tenere indenne il condominio della somma come sopra determinata, esclusa la franchigia di euro 500,00 nonché delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Quanto all'ulteriore domanda di domanda di regresso formulata dal Condominio nei confronti del proprietario dell'immobile e, dunque, di un soggetto del tutto estraneo al presente giudizio, essendo stata proposta in via subordinata al mancato accoglimento, anche parziale della domanda principale di manleva, la scrivente è esonerata dal doverla valutare.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La regolamentazione delle spese processuali
pagina 17 di 19 Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza reciproca di parte attrice, da un lato, e di parte convenuta e della terza chiamata in causa nonché, nei rapporti tra queste ultime, del tenore delle rispettive difese, ricorrono eccezionali motivi per compensare tra dette parti le spese di lite fino alla concorrenza di
2/3.
Per il residuo terzo il Condominio va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attrice ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore dell'avv. Valentina Rapillo, qualificatasi antistataria - come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal
D.M. 147/2022 (valore della controversia indeterminabile – tra euro 5.201 a 26.000) in relazione alle quattro fasi del giudizio ( quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Per le ragioni già esposte la va condannata a tenere indenne il Controparte_1
Condominio dal pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
Accoglie, per quanto ragione, la domanda di contenuto risarcitorio dell'attrice e, accertata la responsabilità esclusiva del condominio nella causazione delle infiltrazioni e dei danni conseguenti, condanna il Condominio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1 in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Parte_1
euro 2.440,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dal Condominio convenuto nei confronti della Controparte_1
e, per l'effetto, ex art. 1917 c.c., condanna quest'ultima a tenere indenne il
[...]
Condominio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1 in pagina 18 di 19 persona dell'Amministratore p.t da tutte le somme dovute in conseguenza della presente decisione.
Compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite fino alla concorrenza di 2/3. Per il residuo terzo condanna il Condominio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone n. 1 in persona dell'Amministratore p.t alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., e con attribuzione all'avv. Valentina Rapillo, qualificatasi antistataria;
spese liquidate in euro 1.692,33 per compensi, oltre ad euro
94,44 per quota parte delle spese vive documentate ed al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante, ex art. 1917 comma 1 c.c., a tenere indenne il Condominio dal pagamento delle spese di lite come sopra liquidate.
Rigetta la domanda ex art. 1917 comma 3 c.c. proposta dal Condominio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1 in persona dell'Amministratore
p.t nei confronti della Compagnia assicurativa.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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