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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1480/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLANIA ENRICO GIUSEPPE e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GRANDI WANESSA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Controparte_1 P.IVA_2
DO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente da ricorso;
- Parte resistente come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la Parte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo “ricorrente” o “
[...] Pt_1
” o ) ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte
[...] Parte_1 nei confronti della le seguenti Parte_2 conclusioni: <accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
, ...per tutte le ragioni esposte in narrativa e documentate Parte_2 nel presente ricorso;
e, per l'effetto, condannare la Parte_2
, ...a pagare il risarcimento dei danni subiti dalla
[...] [...]
...per la somma quantificata in €. Parte_1 28.143,65, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che riterrà equa l'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio>>.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta che: <<...nell'anno 2022 ...ha coltivato grano duro
“Casteldux” nelle particelle nn. 15 e 21 del Foglio n. 63 nel comune di per una Pt_1 superficie danneggiata complessiva di 17.00.35 ettari. ..Al tale riguardo, la ha Parte_1
pagina 1 di 10 subito seri danni a seguito della fauna selvatica imputabili al calpestamento, nutrizione e defecazione delle oche selvatiche, le quali hanno stazionato negli appezzamenti durante i primi mesi dello sviluppo della coltura danneggiata. Il fenomeno della stanzializzazione delle oche è sempre in maggior crescita negli ultimi anni in quanto i cambiamenti climatici diminuiscono la naturale tendenza migratoria di alcune specie, tra cui le oche, che permangono per lunghi periodi sui campi coltivati causando problemi e importanti perdite di produzione nei campi oggetto di insediamento dello storno. Allo stato di levata, fase fenologica fondamentale in cui la pianta del frumento ingrossa e definisce la spiga, era possibile riscontrare una fortissima differenza nello sviluppo sia della pianta sia della spiga rispetto ai campi di grano limitrofi. I danni alla produzione sono stati segnalati con le giuste modalità e tempistiche dall'azienda danneggiata al competente ufficio della Regione Emilia Romagna –Servizio territoriale Caccia
e Pesca Bologna. ...Tenuto conto di quanto appena evidenziato, ...inoltrava, in data
17/02/2022, alla di Bologna Parte_2 Parte_2 richiesta di contributo, ai sensi della L.R. 8/1994 e 27/2000, per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo ...In data 15/03/2022 veniva eseguito il controllo da parte dei tecnici istruttori della nel Pt_2 territorio danneggiato denunciato a grano duro (Buda fg. 153 Mp-15-21p). I tecnici istruttori, come si legge chiaramente nel verbale, rilevavano danneggiamenti e si riservavano un nuovo accesso nel mese di maggio 2022 ...Tuttavia, il citato nuovo accesso al fondo, programmato per il mese di maggio 2022, non veniva eseguito;
ciononostante a Parte_1 seguito di accordi telefonici con ... di Bologna, inoltrava Parte_2 via pec in data 25/07/2022 tutta l'ulteriore documentazione richiesta : (i) copie dei cartellini di entrata nei magazzini del grano duro da macina varietà “Casteldaux” per un totale di Tomm. 64 circa;
(ii) referto del campionamento consegnato ad ... In data 16/09/2022 CP_2 [...] inoltrava, sempre via pec, anche i DDT di vendita del prodotto e la relativa Parte_1 fattura emessa, documenti dai quali si evinceva chiaramente la diminuita resa per ettaro e la reale portata dei danni, ovverosia perdite ben superiori al 50% della normale produzione... La
, con determinazione n. 22682/2023 pubblicata su BURER n. 325 del Parte_2 22/11/2023, concedeva, all'esito dell'esperita istruttoria tecnica, il contributo richiesto... Detto contributo veniva circoscritto in € 3.659,31, corrispondenti ad un danno del 7%, quindi un valore nettamente inferiore a quello dimostrato dalla documentazione acquisita in fase istruttoria.
9. Pertanto, contestava le inesatte risultanze Parte_1 procedimentali, atteso che il danno effettivamente sostanziato si attesta al 53,77% per un importo pari ad €. 28.143,65, così... come si rileva chiaramente dalla perizia del P.A. Per_1
in data 13/11/2024 e dai relativi allegati, alla quale si fa totale rimando... A tal
[...] proposito, procedeva ad inoltrare tramite i propri legali in data Parte_1
27/11/2024 la convocazione della negoziazione assistita – Parte_2 [...]
di Bologna... tuttavia quest'ultima ha ritenuto espressamente di Parte_2 non aderire... 11. Anzi, la di Parte_2 Bologna comunicava, in data 13/12/2024, l'avvio del procedimento di revoca del contributo... Coop. in data 18/12/2024, quindi entro i termini di legge, inoltrava alla Parte_1
di Bologna le osservazioni alla Parte_2 comunicazione sopra richiamata, di cui si depositano le relative comunicazioni pec... In data
15/01/2025 la di Bologna Parte_2 richiamando la L.R. n.8/1994 e L. 27/2000, trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 629 del 14/01/2025 con la quale era disposta la revoca del contributo concesso con precedente determinazione dirigenziale n. 22682/2023. Tra l'altro, nella medesima pec del 15/01/2025 viene allegato anche il documento denominato “documento_finale_DPG2025660” ove, a pagina 3 di 6, si legge “ (…) ai sensi dell'art.10-bis L. n.241/1990, sono stati trasmessi i pagina 2 di 10 seguenti preavvisi di diniego cui non è stato riscontrato con alcuna controdeduzione nei termini”... Sennonché, tale circostanza è assolutamente non corrispondente al vero e smentita dalla stessa pec di osservazioni della , ove si contestavano i fatti, allegando Parte_1 altresì la convocazione di negoziazione assistita con i relativi documenti a supporto delle proprie difese... Alla luce dei fatti sopra rappresentati è evidente che la Regione Emilia Romagna – Servizio Territoriale Caccia e Pesca di Bologna non solo abbia illegittimamente negato il contributo richiesto per il danno effettivamente sostanziato - pari al 53,77% della produzione e quindi un importo pari ad €. 28.143,65 - ma abbia altresì illegittimamente revocato il contributo già concesso con determinazione dirigenziale n. 22682/2023>>.
Parte ricorrente agisce, pertanto, nella presente sede al fine di vedere condannata l'odierna resistente al risarcimento del danno reddituale (relativo ad asserita corrispondente perdita di produzione) subito nel 2022 per calpestamento, nutrizione e defecazione delle oche selvatiche sulle proprie culture meglio descritte in atti.
3. Si è costituita la resistente rassegnando le seguenti conclusioni: <i) nel merito, pt_2 respingere la domanda dell'attrice, giacché inammissibile e o infondata, in tutto - subordinatamente parte;
ii) via di istruttoria, richiesta ctu tecnico- estimativa;
iii) circa gli oneri lite, porli integralmente a carico controparte (includendovi compenso, spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%)>>.
4. In particolare, la nelle proprie difese preliminarmente distingue tra indennizzo e Pt_2 risarcimento, rappresentando che: <<...al di là di qualche incertezza lessicale nella normativa di settore, i danneggiamenti della fauna selvatica ai fondi agricoli possono dare luogo a due differenti iniziative (cfr. es. Cass., Sez. III civ., 13.1.2009, n. 467): a) in via indennitaria, la domanda dell'apposito contributo di cui all'art. 26 L. n. 157/1992 e alle correlate discipline delle regioni;
b) in via risarcitoria, la domanda per responsabilità aquiliana della p.a. nel controllo della fauna in base agli artt. 2043 e/o 2052 c.c.... In particolare,... La disciplina del contributo in discorso viene dapprima tratteggiata dalla normativa statale e quindi completata dalla normativa regionale, in ossequio ai criteri di riparto della competenza tra i due legislatori nella materia dell'ambiente (cfr. spec. Corte cost., 26.7.2002, n. 407)... Innanzitutto viene in rilievo la L. n. 157/1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) con specifico riguardo all'art. 26 (“Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”): “1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23... Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative... Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione... Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale”... Dopodiché occorre riferirsi alla L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 (“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”) e segnatamente il suo art. 17 (“Danni alle attività agricole”): “1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica pagina 3 di 10 cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) della qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. Pt_2
19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni: a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d); b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse. 3.
Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.
3-bis.
[abrogato] 3-ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia”...
Infine vengono in rilievo svariati regolamenti della Regione Emilia-Romagna, tra cui si ricordino almeno i seguenti: a) la deliberazione di G.R. n. 364 del 12.3.2018 rubricata “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” e pubblicata sul Bur n. 82 del 4.4.2018 (docc. 4-5); b) la deliberazione di G.R. n. 134 del 28.1.2019 rubricata “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica” e pubblicata sul Bur n. 54 del 22.2.2019... c) la deliberazione di G.R. n. 1939 dell'11.11.2019 rubricata “Deliberazione n. 134/2019. Integrazioni alle modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica” e pubblicata sul Bur n. 411 dell'11.12.2019...; d) la deliberazione di G.R. n. 854 del 9.6.2021 rubricata “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica. Integrazione” e pubblicata sul Bur n. 293 del 13.10.2021...; e) la deliberazione di G.R. n. 1817 del 23.10.2023 rubricata “L.R. n. 8/1994 E L.R. n.27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica - sostituzione della delibera di Giunta regionale n. 134/2019” e pubblicata sul Bur n. 309 dell'8.11.2023>>.
5. Per quanto attiene alla specifica vicenda in esame, riconosce e rappresenta che<<...Tramite istanza del 17.2.2022..., chiedeva alla Regione il riconoscimento del Parte_1 contributo di cui all'art. 26 L. n. 157/1992 e all'art. 17 L.R. n. 8/1994.... Come da verbale del 15.3.2022..., la e concordavano sull'essersi verificato un Pt_2 Parte_1 danneggiamento da fauna selvatica e - in particolare - da oca selvatica... Tramite determinazione dirigenziale n. 22682 del 31.10.2023... la riconosceva l'istanza di Pt_2 pagina 4 di 10 ammissibile a contributo per l'importo di € 3.659,31... Tramite lettera prot. n. Parte_1
1249339 del 18.12.2023 ...la chiedeva a la documentazione Pt_2 Parte_1 occorrente per il pagamento della somma, e segnatamente le due dichiarazioni previste dai regolamenti di cui sopra, ossia quella circa l'assoggettabilità alla ritenuta del 4% Irpef/Ires nonché quella circa la rinuncia ad ogni azione stragiudiziale o giudiziaria per lo stesso evento. La missiva aveva cura di precisare che tali dichiarazioni sarebbero dovute pervenire entro quattro mesi pena la revoca del contributo.... Né l'una né l'altra di tali dichiarazioni sono mai pervenute, e in effetti la controparte nulla ha dedotto o prodotto al proposito, né in seno al procedimento, né in “negoziazione assistita”, né innanzi a codesto ill.mo Giudicante... Tramite lettera dell'Amministrazione prot. n. 1361761 del 13.12.2024 ...la ha preavvisato Pt_2 [...]
, a norma dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, che si sarebbe disposta la revoca del Parte_1 contributo ove non fossero giunti elementi di lì a dieci giorni. ...Per tutta risposta, la controparte ha cominciato una procedura di “negoziazione assistita", nella quale si è limitata a dolersi della liquidazione del rimborso non in € 28.143,65 ma in € 3.659,31, e tuttavia ha continuato a non produrre le dichiarazioni indispensabili per il pagamento di quest'ultima somma.... Tramite determinazione dirigenziale n. 629 del 14.1.2025 ... la non ha potuto Pt_2 far altro che formalizzare la revoca del contributo a . Parte_1
6. Se con riferimento alla istanza stragiudiziale di indennizzo ai sensi della normativa statale e regionale succitata, la sostiene la legittimità della revoca per mancata allegazione delle Pt_2 richieste dichiarazioni succitate, con riferimento all'odierna domanda giudiziale di risarcimento del danno eccepisce la sussistenza, in punto di an debeatur, del fortuito riconoscendo e rappresentando che << L'oca selvatica, tecnicamente “Anser anser”, gode di protezione sulla base della normativa tanto nazionale quanto europea, giacché da un lato non compare tra le specie cacciabili di cui all'art. 18 L. n. 157/1992 e dall'altro viene sottoposta a tutela dall'allegato II, parte B, alla direttiva n. 147/2009/Ce. E' fatto notorio che trattasi di un migratore, i cui spostamenti peraltro vengono sempre più condizionati dai fenomeni relativi al cambiamento del clima. A fronte di tali circostanze, la sua presenza nell'una o nell'altra parte del territorio costituisce per definizione un “caso fortuito”, tale da escludere la responsabilità della p.a. e in primis della . Parte_2
In punto di quantum, infine, eccepisce <che la perizia di parte “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva carattere tecnico, priva autonomo valore probatorio” (cass., sez. iii civ., 29.1.2010, n. 2063. in conformità: cass., sez.un.civ., 3.6.2013, 13902; 22.4.2009, 9551; 18.4.2001, 5687)... si aggiunge che risulta largamente tardiva rispetto alla vicenda sottostante, poiché danneggiamento è stato anteriore all'istanza 17.2.2022 mentre l'elaborato intervenuto soltanto l'13.11.2024... e' evidente l'irritualità della pretesa dimostrare quantum mediante atti formazione unilaterale e arbitraria, a distanza oltre due anni mezzo dai fatti, laddove invece controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento atp, nell'immediatezza>>. Afferma, inoltre, l'irrilevanza, in parte qua, del riconoscimento dell'indennizzo poi revocato.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa alla prima udienza del 12.5.25 e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
8. Preliminarmente si rileva che, in ossequio al principio della domanda, l'odierno giudicante circoscrive il thema decidendum oggetto di causa alla valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente nelle proprie conclusioni, prendendo atto della sussistenza, altresì, della tutela indennitaria, non azionata nel presente pagina 5 di 10 giudizio e della revoca dell'indennizzo inizialmente riconosciuto (che, pertanto, non potrà essere detratto in sede di eventuale liquidazione del quantum).
9. Per quanto attiene all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame (tenuto conto della non contestazione da parte della resistente, come sopra riportato, sia in punto di nesso di causa, che di qualità di specie protetta delle oche selvatiche oggetto di causa, <<...di cui all'art. 18 L. n.
157/1992 e ...tutela dall'allegato II, parte B, alla direttiva n. 147/2009/Ce>>) si riporta quanto puntualmente riassunto, in relazione all'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, da recentissima giurisprudenza di merito (v. Tribunale Vicenza sez. II, 02/07/2025,
n.1033, in Banca Dati DeJure), seppur in materia di incidenti stradali: <<... 1. Sull'an debeatur.
Va anzitutto confermata la corretta applicazione della responsabilità extracontrattuale da colpa presunta di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie. In effetti, pur dovendosi rilevare che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità aveva ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv.
585723); Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), va dato atto dell'intervenuto recente mutamento di orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione nel senso di ritenere la casistica in questione sussumibile nella differente ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/04/2024) 21/06/2024, n.
17253; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/04/2022, n. 11209; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101; Cass. civ., Sez. III, 20/04/2020, n. 7969). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica rientra nell'ambito della fattispecie della responsabilità per i danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. perché essa si fonda, contrariamente da quanto prospettato ed inteso da parte convenuta in corso di causa, sul criterio della proprietà dell'animale ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia. Tra l'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Non solo. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo è in nesso causale con il comportamento dell'animale mentre grava sul danneggiante la prova dell'esistenza del caso fortuito, intesa come condotta dell'animale del tutto imprevedibile ed al di fuori della propria sfera di controllo. ... (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
07/04/2022) 08/06/2022, n. 18454, in parte motiva si legge: "...deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione pagina 6 di 10 dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_2 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa Pt_2 nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova Pt_2 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi"; con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n.
7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n.
20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n.
19101; Cass. 12/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà.
Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva Pt_2 responsabile dei danni causati dagli animali - perchè se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta pagina 7 di 10 rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. ..."). Tutto ciò premesso, va chiarito che con riferimento al caso di specie la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta in giudizio dagli attori spetta effettivamente a , in via esclusiva, in quanto soggetto titolare della CP_3 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, come dimostra la documentazione prodotta agli atti, relativamente alle disposizioni impartite dalla alle province per la stagione venatoria 2016-2017 CP_3 sui piani di abbattimento e caccia di ungulati ( , , , e Pt_3 Parte_4 Per_2 Per_3
ed all'autorizzazione della ai piani di abbattimento dei caprioli in Per_4 CP_3 caccia nella zona faunistica delle Alpi di Treviso per la stagione 2020-2021 ed il piano faunistico venatorio regionale per il 2019-2024 (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). Quanto alla configurabilità della responsabilità di per i danni cagionati agli attori in CP_3 occasione del sinistro stradale del 29.9.2020, va precisato quanto in appresso.... Nemmeno risulta provato in giudizio il caso fortuito da parte di al fine di andare esente CP_3 da responsabilità. In effetti, la convenuta non ha dimostrato che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e così conseguentemente di messa in sicurezza del sedime stradale percorso nel caso di specie dall'attore, dovendosi ritenere che, data la presenza di fitta vegetazione mista a coltivazione su entrambi i lati della strada teatro del sinistro ...fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento di animali selvatici, al fine di mantenere lontana la fauna, specifiche misure e programmi di contenimento di non s'è data evidenza. Sussiste dunque la responsabilità di ai CP_3 sensi dell'art. 2052 c.c. in relazione ai danni cagionati dal capriolo nel sinistro per cui è causa>>.
10. Premesso quanto sopra, anche nel caso che ci occupa, come in quello del giudice vicentino sopra riportato, si ritiene che parte resistente non abbia fornito idonea prova che il comportamento degli animali selvatici in esame, seppur migratori, <non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure contenimento della specie selvatica...>>, limitandosi a invocare la imprevedibilità del loro spostamento in quanto condizionato dai mutamenti climatici, quale fatto notorio.
11. Accertata, pertanto, una responsabilità in punto di “an”, occorre valutare se l'odierno ricorrente ha ottemperato all'onere della prova su di esso incombente ex art. 2697 c.c. in punto di
“quantum”. pagina 8 di 10 Lo scrivente giudicante condivide l'eccezione di parte resistente laddove evidenzia <che la perizia di parte “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva carattere tecnico, priva autonomo valore probatorio” (cass., sez. iii civ., 29.1.2010, n. 2063. in conformità: cass., sez.un.civ., 3.6.2013, 13902; 22.4.2009, 9551; 18.4.2001, 5687)... si aggiunge che risulta largamente tardiva rispetto alla vicenda sottostante, poiché danneggiamento è stato anteriore all'istanza 17.2.2022 mentre l'elaborato intervenuto soltanto l'13.11.2024... e' evidente l'irritualità della pretesa dimostrare quantum mediante atti formazione unilaterale e arbitraria, a distanza oltre due anni mezzo dai fatti, laddove invece controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento atp, nell'immediatezza/>l'13.11.2024... E' evidente l'irritualità della pretesa di dimostrare il quantum della pretesa mediante atti di formazione unilaterale e arbitraria, a distanza di oltre due anni e mezzo dai fatti, laddove invece la controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento di Atp, nell'immediatezza della vicenda...>>.
Rileva, inoltre, che il danno in esame è un danno di tipo reddituale (dell'impresa agricola) e che in atti non vi è alcuna documentazione in tale senso, circostanza che impedisce un accertamento specifico di tale valore, ontologicamente, fiscalmente e contabilmente “differenziale” (ricavi e costi d'esercizio). Difetta, infatti, alcuna documentazione contabile, reddituale, fiscale che consenta una stima ed un confronto diacronico e contabile (che tenga conto anche quindi di costi e sopravvenienze detraibili fiscalmente rilevanti) con gli anni precedenti e successivi a comprova di un'effettiva e definitiva perdita reddituale imputabile all'evento ed al periodo in esame.
Le superiori considerazioni portano a ritenere superflua la CTU richiesta da parte ricorrente, come anche eccepito da parte resistente.
Ritiene, peraltro, l'odierno giudicante rilevante il riconoscimento da parte della in Pt_2 punto di an e di quantum, dell'indennizzo nell'ammontare di € 3.659,31. Trattandosi di mero indennizzo e non di risarcimento del (ontologicamente maggior) danno, vista la perizia in atti e la documentazione allegata alle istanze stragiudiziali rivolte alla in atti, ex art. 116 Pt_2
c.p.c. e artt. 2927 ss. e 1226/2056 c.c., si ritiene equitativamente liquidabile un danno civilistico pari al doppio del suddetto indennizzo, arrotondato ad euro 8000,00 al fine di considerare anche interessi e rivalutazione alla data dell'odierna liquidazione;
gli importi così calcolati divenuti debito di valuta devono essere maggiorati di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [sul punto v. Cass. 19063/23 che, tra l'altro, ricorda, da ultimo, che “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali
(d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza
n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
pagina 9 di 10 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…” e che massimata ha chiarito che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).”].
Incidentalmente si ricorda la nullità dei patti con cui si limita la responsabilità per dolo o colpa grave di una delle parti ex art. 1229 c.c., e comunque la rilevanza civilistica di eventuali rinunce, che si ritiene rilevante, nel caso in esame, ai fini della motivazione dell'esclusione di violazioni della buona fede e correttezza da parte dell'odierno ricorrente (eccepita, in subordine, in parte qua, dalla resistente, in punto di quantum).
12. Vista la scarsità di precedenti con riferimento agli animali migratori in esame, si ritiene che la questione possa ritersi nuova ai fini della compensazione delle spese di lite.
13. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2052 c.c., la Parte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore della
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., di euro 8.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate.
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1480/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLANIA ENRICO GIUSEPPE e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GRANDI WANESSA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Controparte_1 P.IVA_2
DO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente da ricorso;
- Parte resistente come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la Parte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo “ricorrente” o “
[...] Pt_1
” o ) ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte
[...] Parte_1 nei confronti della le seguenti Parte_2 conclusioni: <accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
, ...per tutte le ragioni esposte in narrativa e documentate Parte_2 nel presente ricorso;
e, per l'effetto, condannare la Parte_2
, ...a pagare il risarcimento dei danni subiti dalla
[...] [...]
...per la somma quantificata in €. Parte_1 28.143,65, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che riterrà equa l'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio>>.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta che: <<...nell'anno 2022 ...ha coltivato grano duro
“Casteldux” nelle particelle nn. 15 e 21 del Foglio n. 63 nel comune di per una Pt_1 superficie danneggiata complessiva di 17.00.35 ettari. ..Al tale riguardo, la ha Parte_1
pagina 1 di 10 subito seri danni a seguito della fauna selvatica imputabili al calpestamento, nutrizione e defecazione delle oche selvatiche, le quali hanno stazionato negli appezzamenti durante i primi mesi dello sviluppo della coltura danneggiata. Il fenomeno della stanzializzazione delle oche è sempre in maggior crescita negli ultimi anni in quanto i cambiamenti climatici diminuiscono la naturale tendenza migratoria di alcune specie, tra cui le oche, che permangono per lunghi periodi sui campi coltivati causando problemi e importanti perdite di produzione nei campi oggetto di insediamento dello storno. Allo stato di levata, fase fenologica fondamentale in cui la pianta del frumento ingrossa e definisce la spiga, era possibile riscontrare una fortissima differenza nello sviluppo sia della pianta sia della spiga rispetto ai campi di grano limitrofi. I danni alla produzione sono stati segnalati con le giuste modalità e tempistiche dall'azienda danneggiata al competente ufficio della Regione Emilia Romagna –Servizio territoriale Caccia
e Pesca Bologna. ...Tenuto conto di quanto appena evidenziato, ...inoltrava, in data
17/02/2022, alla di Bologna Parte_2 Parte_2 richiesta di contributo, ai sensi della L.R. 8/1994 e 27/2000, per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo ...In data 15/03/2022 veniva eseguito il controllo da parte dei tecnici istruttori della nel Pt_2 territorio danneggiato denunciato a grano duro (Buda fg. 153 Mp-15-21p). I tecnici istruttori, come si legge chiaramente nel verbale, rilevavano danneggiamenti e si riservavano un nuovo accesso nel mese di maggio 2022 ...Tuttavia, il citato nuovo accesso al fondo, programmato per il mese di maggio 2022, non veniva eseguito;
ciononostante a Parte_1 seguito di accordi telefonici con ... di Bologna, inoltrava Parte_2 via pec in data 25/07/2022 tutta l'ulteriore documentazione richiesta : (i) copie dei cartellini di entrata nei magazzini del grano duro da macina varietà “Casteldaux” per un totale di Tomm. 64 circa;
(ii) referto del campionamento consegnato ad ... In data 16/09/2022 CP_2 [...] inoltrava, sempre via pec, anche i DDT di vendita del prodotto e la relativa Parte_1 fattura emessa, documenti dai quali si evinceva chiaramente la diminuita resa per ettaro e la reale portata dei danni, ovverosia perdite ben superiori al 50% della normale produzione... La
, con determinazione n. 22682/2023 pubblicata su BURER n. 325 del Parte_2 22/11/2023, concedeva, all'esito dell'esperita istruttoria tecnica, il contributo richiesto... Detto contributo veniva circoscritto in € 3.659,31, corrispondenti ad un danno del 7%, quindi un valore nettamente inferiore a quello dimostrato dalla documentazione acquisita in fase istruttoria.
9. Pertanto, contestava le inesatte risultanze Parte_1 procedimentali, atteso che il danno effettivamente sostanziato si attesta al 53,77% per un importo pari ad €. 28.143,65, così... come si rileva chiaramente dalla perizia del P.A. Per_1
in data 13/11/2024 e dai relativi allegati, alla quale si fa totale rimando... A tal
[...] proposito, procedeva ad inoltrare tramite i propri legali in data Parte_1
27/11/2024 la convocazione della negoziazione assistita – Parte_2 [...]
di Bologna... tuttavia quest'ultima ha ritenuto espressamente di Parte_2 non aderire... 11. Anzi, la di Parte_2 Bologna comunicava, in data 13/12/2024, l'avvio del procedimento di revoca del contributo... Coop. in data 18/12/2024, quindi entro i termini di legge, inoltrava alla Parte_1
di Bologna le osservazioni alla Parte_2 comunicazione sopra richiamata, di cui si depositano le relative comunicazioni pec... In data
15/01/2025 la di Bologna Parte_2 richiamando la L.R. n.8/1994 e L. 27/2000, trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 629 del 14/01/2025 con la quale era disposta la revoca del contributo concesso con precedente determinazione dirigenziale n. 22682/2023. Tra l'altro, nella medesima pec del 15/01/2025 viene allegato anche il documento denominato “documento_finale_DPG2025660” ove, a pagina 3 di 6, si legge “ (…) ai sensi dell'art.10-bis L. n.241/1990, sono stati trasmessi i pagina 2 di 10 seguenti preavvisi di diniego cui non è stato riscontrato con alcuna controdeduzione nei termini”... Sennonché, tale circostanza è assolutamente non corrispondente al vero e smentita dalla stessa pec di osservazioni della , ove si contestavano i fatti, allegando Parte_1 altresì la convocazione di negoziazione assistita con i relativi documenti a supporto delle proprie difese... Alla luce dei fatti sopra rappresentati è evidente che la Regione Emilia Romagna – Servizio Territoriale Caccia e Pesca di Bologna non solo abbia illegittimamente negato il contributo richiesto per il danno effettivamente sostanziato - pari al 53,77% della produzione e quindi un importo pari ad €. 28.143,65 - ma abbia altresì illegittimamente revocato il contributo già concesso con determinazione dirigenziale n. 22682/2023>>.
Parte ricorrente agisce, pertanto, nella presente sede al fine di vedere condannata l'odierna resistente al risarcimento del danno reddituale (relativo ad asserita corrispondente perdita di produzione) subito nel 2022 per calpestamento, nutrizione e defecazione delle oche selvatiche sulle proprie culture meglio descritte in atti.
3. Si è costituita la resistente rassegnando le seguenti conclusioni: <i) nel merito, pt_2 respingere la domanda dell'attrice, giacché inammissibile e o infondata, in tutto - subordinatamente parte;
ii) via di istruttoria, richiesta ctu tecnico- estimativa;
iii) circa gli oneri lite, porli integralmente a carico controparte (includendovi compenso, spese generali 15%, cassa forense 4%, iva 22%)>>.
4. In particolare, la nelle proprie difese preliminarmente distingue tra indennizzo e Pt_2 risarcimento, rappresentando che: <<...al di là di qualche incertezza lessicale nella normativa di settore, i danneggiamenti della fauna selvatica ai fondi agricoli possono dare luogo a due differenti iniziative (cfr. es. Cass., Sez. III civ., 13.1.2009, n. 467): a) in via indennitaria, la domanda dell'apposito contributo di cui all'art. 26 L. n. 157/1992 e alle correlate discipline delle regioni;
b) in via risarcitoria, la domanda per responsabilità aquiliana della p.a. nel controllo della fauna in base agli artt. 2043 e/o 2052 c.c.... In particolare,... La disciplina del contributo in discorso viene dapprima tratteggiata dalla normativa statale e quindi completata dalla normativa regionale, in ossequio ai criteri di riparto della competenza tra i due legislatori nella materia dell'ambiente (cfr. spec. Corte cost., 26.7.2002, n. 407)... Innanzitutto viene in rilievo la L. n. 157/1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) con specifico riguardo all'art. 26 (“Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”): “1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23... Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative... Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione... Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale”... Dopodiché occorre riferirsi alla L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 (“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”) e segnatamente il suo art. 17 (“Danni alle attività agricole”): “1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica pagina 3 di 10 cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) della qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. Pt_2
19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni: a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d); b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse. 3.
Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.
3-bis.
[abrogato] 3-ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia”...
Infine vengono in rilievo svariati regolamenti della Regione Emilia-Romagna, tra cui si ricordino almeno i seguenti: a) la deliberazione di G.R. n. 364 del 12.3.2018 rubricata “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” e pubblicata sul Bur n. 82 del 4.4.2018 (docc. 4-5); b) la deliberazione di G.R. n. 134 del 28.1.2019 rubricata “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica” e pubblicata sul Bur n. 54 del 22.2.2019... c) la deliberazione di G.R. n. 1939 dell'11.11.2019 rubricata “Deliberazione n. 134/2019. Integrazioni alle modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica” e pubblicata sul Bur n. 411 dell'11.12.2019...; d) la deliberazione di G.R. n. 854 del 9.6.2021 rubricata “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica. Integrazione” e pubblicata sul Bur n. 293 del 13.10.2021...; e) la deliberazione di G.R. n. 1817 del 23.10.2023 rubricata “L.R. n. 8/1994 E L.R. n.27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica - sostituzione della delibera di Giunta regionale n. 134/2019” e pubblicata sul Bur n. 309 dell'8.11.2023>>.
5. Per quanto attiene alla specifica vicenda in esame, riconosce e rappresenta che<<...Tramite istanza del 17.2.2022..., chiedeva alla Regione il riconoscimento del Parte_1 contributo di cui all'art. 26 L. n. 157/1992 e all'art. 17 L.R. n. 8/1994.... Come da verbale del 15.3.2022..., la e concordavano sull'essersi verificato un Pt_2 Parte_1 danneggiamento da fauna selvatica e - in particolare - da oca selvatica... Tramite determinazione dirigenziale n. 22682 del 31.10.2023... la riconosceva l'istanza di Pt_2 pagina 4 di 10 ammissibile a contributo per l'importo di € 3.659,31... Tramite lettera prot. n. Parte_1
1249339 del 18.12.2023 ...la chiedeva a la documentazione Pt_2 Parte_1 occorrente per il pagamento della somma, e segnatamente le due dichiarazioni previste dai regolamenti di cui sopra, ossia quella circa l'assoggettabilità alla ritenuta del 4% Irpef/Ires nonché quella circa la rinuncia ad ogni azione stragiudiziale o giudiziaria per lo stesso evento. La missiva aveva cura di precisare che tali dichiarazioni sarebbero dovute pervenire entro quattro mesi pena la revoca del contributo.... Né l'una né l'altra di tali dichiarazioni sono mai pervenute, e in effetti la controparte nulla ha dedotto o prodotto al proposito, né in seno al procedimento, né in “negoziazione assistita”, né innanzi a codesto ill.mo Giudicante... Tramite lettera dell'Amministrazione prot. n. 1361761 del 13.12.2024 ...la ha preavvisato Pt_2 [...]
, a norma dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, che si sarebbe disposta la revoca del Parte_1 contributo ove non fossero giunti elementi di lì a dieci giorni. ...Per tutta risposta, la controparte ha cominciato una procedura di “negoziazione assistita", nella quale si è limitata a dolersi della liquidazione del rimborso non in € 28.143,65 ma in € 3.659,31, e tuttavia ha continuato a non produrre le dichiarazioni indispensabili per il pagamento di quest'ultima somma.... Tramite determinazione dirigenziale n. 629 del 14.1.2025 ... la non ha potuto Pt_2 far altro che formalizzare la revoca del contributo a . Parte_1
6. Se con riferimento alla istanza stragiudiziale di indennizzo ai sensi della normativa statale e regionale succitata, la sostiene la legittimità della revoca per mancata allegazione delle Pt_2 richieste dichiarazioni succitate, con riferimento all'odierna domanda giudiziale di risarcimento del danno eccepisce la sussistenza, in punto di an debeatur, del fortuito riconoscendo e rappresentando che << L'oca selvatica, tecnicamente “Anser anser”, gode di protezione sulla base della normativa tanto nazionale quanto europea, giacché da un lato non compare tra le specie cacciabili di cui all'art. 18 L. n. 157/1992 e dall'altro viene sottoposta a tutela dall'allegato II, parte B, alla direttiva n. 147/2009/Ce. E' fatto notorio che trattasi di un migratore, i cui spostamenti peraltro vengono sempre più condizionati dai fenomeni relativi al cambiamento del clima. A fronte di tali circostanze, la sua presenza nell'una o nell'altra parte del territorio costituisce per definizione un “caso fortuito”, tale da escludere la responsabilità della p.a. e in primis della . Parte_2
In punto di quantum, infine, eccepisce <che la perizia di parte “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva carattere tecnico, priva autonomo valore probatorio” (cass., sez. iii civ., 29.1.2010, n. 2063. in conformità: cass., sez.un.civ., 3.6.2013, 13902; 22.4.2009, 9551; 18.4.2001, 5687)... si aggiunge che risulta largamente tardiva rispetto alla vicenda sottostante, poiché danneggiamento è stato anteriore all'istanza 17.2.2022 mentre l'elaborato intervenuto soltanto l'13.11.2024... e' evidente l'irritualità della pretesa dimostrare quantum mediante atti formazione unilaterale e arbitraria, a distanza oltre due anni mezzo dai fatti, laddove invece controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento atp, nell'immediatezza>>. Afferma, inoltre, l'irrilevanza, in parte qua, del riconoscimento dell'indennizzo poi revocato.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa alla prima udienza del 12.5.25 e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
8. Preliminarmente si rileva che, in ossequio al principio della domanda, l'odierno giudicante circoscrive il thema decidendum oggetto di causa alla valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente nelle proprie conclusioni, prendendo atto della sussistenza, altresì, della tutela indennitaria, non azionata nel presente pagina 5 di 10 giudizio e della revoca dell'indennizzo inizialmente riconosciuto (che, pertanto, non potrà essere detratto in sede di eventuale liquidazione del quantum).
9. Per quanto attiene all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame (tenuto conto della non contestazione da parte della resistente, come sopra riportato, sia in punto di nesso di causa, che di qualità di specie protetta delle oche selvatiche oggetto di causa, <<...di cui all'art. 18 L. n.
157/1992 e ...tutela dall'allegato II, parte B, alla direttiva n. 147/2009/Ce>>) si riporta quanto puntualmente riassunto, in relazione all'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, da recentissima giurisprudenza di merito (v. Tribunale Vicenza sez. II, 02/07/2025,
n.1033, in Banca Dati DeJure), seppur in materia di incidenti stradali: <<... 1. Sull'an debeatur.
Va anzitutto confermata la corretta applicazione della responsabilità extracontrattuale da colpa presunta di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie. In effetti, pur dovendosi rilevare che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità aveva ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv.
585723); Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), va dato atto dell'intervenuto recente mutamento di orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione nel senso di ritenere la casistica in questione sussumibile nella differente ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/04/2024) 21/06/2024, n.
17253; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/04/2022, n. 11209; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101; Cass. civ., Sez. III, 20/04/2020, n. 7969). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica rientra nell'ambito della fattispecie della responsabilità per i danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. perché essa si fonda, contrariamente da quanto prospettato ed inteso da parte convenuta in corso di causa, sul criterio della proprietà dell'animale ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia. Tra l'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Non solo. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo è in nesso causale con il comportamento dell'animale mentre grava sul danneggiante la prova dell'esistenza del caso fortuito, intesa come condotta dell'animale del tutto imprevedibile ed al di fuori della propria sfera di controllo. ... (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
07/04/2022) 08/06/2022, n. 18454, in parte motiva si legge: "...deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione pagina 6 di 10 dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_2 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa Pt_2 nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova Pt_2 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi"; con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n.
7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n.
20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n.
19101; Cass. 12/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà.
Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva Pt_2 responsabile dei danni causati dagli animali - perchè se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta pagina 7 di 10 rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. ..."). Tutto ciò premesso, va chiarito che con riferimento al caso di specie la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta in giudizio dagli attori spetta effettivamente a , in via esclusiva, in quanto soggetto titolare della CP_3 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, come dimostra la documentazione prodotta agli atti, relativamente alle disposizioni impartite dalla alle province per la stagione venatoria 2016-2017 CP_3 sui piani di abbattimento e caccia di ungulati ( , , , e Pt_3 Parte_4 Per_2 Per_3
ed all'autorizzazione della ai piani di abbattimento dei caprioli in Per_4 CP_3 caccia nella zona faunistica delle Alpi di Treviso per la stagione 2020-2021 ed il piano faunistico venatorio regionale per il 2019-2024 (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). Quanto alla configurabilità della responsabilità di per i danni cagionati agli attori in CP_3 occasione del sinistro stradale del 29.9.2020, va precisato quanto in appresso.... Nemmeno risulta provato in giudizio il caso fortuito da parte di al fine di andare esente CP_3 da responsabilità. In effetti, la convenuta non ha dimostrato che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e così conseguentemente di messa in sicurezza del sedime stradale percorso nel caso di specie dall'attore, dovendosi ritenere che, data la presenza di fitta vegetazione mista a coltivazione su entrambi i lati della strada teatro del sinistro ...fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento di animali selvatici, al fine di mantenere lontana la fauna, specifiche misure e programmi di contenimento di non s'è data evidenza. Sussiste dunque la responsabilità di ai CP_3 sensi dell'art. 2052 c.c. in relazione ai danni cagionati dal capriolo nel sinistro per cui è causa>>.
10. Premesso quanto sopra, anche nel caso che ci occupa, come in quello del giudice vicentino sopra riportato, si ritiene che parte resistente non abbia fornito idonea prova che il comportamento degli animali selvatici in esame, seppur migratori, <non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure contenimento della specie selvatica...>>, limitandosi a invocare la imprevedibilità del loro spostamento in quanto condizionato dai mutamenti climatici, quale fatto notorio.
11. Accertata, pertanto, una responsabilità in punto di “an”, occorre valutare se l'odierno ricorrente ha ottemperato all'onere della prova su di esso incombente ex art. 2697 c.c. in punto di
“quantum”. pagina 8 di 10 Lo scrivente giudicante condivide l'eccezione di parte resistente laddove evidenzia <che la perizia di parte “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva carattere tecnico, priva autonomo valore probatorio” (cass., sez. iii civ., 29.1.2010, n. 2063. in conformità: cass., sez.un.civ., 3.6.2013, 13902; 22.4.2009, 9551; 18.4.2001, 5687)... si aggiunge che risulta largamente tardiva rispetto alla vicenda sottostante, poiché danneggiamento è stato anteriore all'istanza 17.2.2022 mentre l'elaborato intervenuto soltanto l'13.11.2024... e' evidente l'irritualità della pretesa dimostrare quantum mediante atti formazione unilaterale e arbitraria, a distanza oltre due anni mezzo dai fatti, laddove invece controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento atp, nell'immediatezza/>l'13.11.2024... E' evidente l'irritualità della pretesa di dimostrare il quantum della pretesa mediante atti di formazione unilaterale e arbitraria, a distanza di oltre due anni e mezzo dai fatti, laddove invece la controparte avrebbe dovuto promuovere un procedimento di Atp, nell'immediatezza della vicenda...>>.
Rileva, inoltre, che il danno in esame è un danno di tipo reddituale (dell'impresa agricola) e che in atti non vi è alcuna documentazione in tale senso, circostanza che impedisce un accertamento specifico di tale valore, ontologicamente, fiscalmente e contabilmente “differenziale” (ricavi e costi d'esercizio). Difetta, infatti, alcuna documentazione contabile, reddituale, fiscale che consenta una stima ed un confronto diacronico e contabile (che tenga conto anche quindi di costi e sopravvenienze detraibili fiscalmente rilevanti) con gli anni precedenti e successivi a comprova di un'effettiva e definitiva perdita reddituale imputabile all'evento ed al periodo in esame.
Le superiori considerazioni portano a ritenere superflua la CTU richiesta da parte ricorrente, come anche eccepito da parte resistente.
Ritiene, peraltro, l'odierno giudicante rilevante il riconoscimento da parte della in Pt_2 punto di an e di quantum, dell'indennizzo nell'ammontare di € 3.659,31. Trattandosi di mero indennizzo e non di risarcimento del (ontologicamente maggior) danno, vista la perizia in atti e la documentazione allegata alle istanze stragiudiziali rivolte alla in atti, ex art. 116 Pt_2
c.p.c. e artt. 2927 ss. e 1226/2056 c.c., si ritiene equitativamente liquidabile un danno civilistico pari al doppio del suddetto indennizzo, arrotondato ad euro 8000,00 al fine di considerare anche interessi e rivalutazione alla data dell'odierna liquidazione;
gli importi così calcolati divenuti debito di valuta devono essere maggiorati di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [sul punto v. Cass. 19063/23 che, tra l'altro, ricorda, da ultimo, che “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali
(d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza
n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
pagina 9 di 10 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…” e che massimata ha chiarito che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).”].
Incidentalmente si ricorda la nullità dei patti con cui si limita la responsabilità per dolo o colpa grave di una delle parti ex art. 1229 c.c., e comunque la rilevanza civilistica di eventuali rinunce, che si ritiene rilevante, nel caso in esame, ai fini della motivazione dell'esclusione di violazioni della buona fede e correttezza da parte dell'odierno ricorrente (eccepita, in subordine, in parte qua, dalla resistente, in punto di quantum).
12. Vista la scarsità di precedenti con riferimento agli animali migratori in esame, si ritiene che la questione possa ritersi nuova ai fini della compensazione delle spese di lite.
13. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2052 c.c., la Parte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore della
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., di euro 8.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate.
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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