Articolo 5 della Legge 13 giugno 2025, n. 91
Articolo 4Articolo 6
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10 luglio 2025
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell' articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell' articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
c) individuare, tra le autorita' competenti, un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell' articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226 ;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2024/1226 , anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 5:
- La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 , e' pubblicata nella GUUE 29 aprile 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
Entrata in vigore il 10 luglio 2025