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10 luglio 2025
10 luglio 2025
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell' articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell' articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
c) individuare, tra le autorita' competenti, un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell' articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226 ;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2024/1226 , anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 5:
- La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 , e' pubblicata nella GUUE 29 aprile 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell' articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell' articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226 , effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
c) individuare, tra le autorita' competenti, un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell' articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226 ;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2024/1226 , anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 5:
- La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 , e' pubblicata nella GUUE 29 aprile 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
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- 1. nuove sanzioni per imprese ed entiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2026 · 1
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 maggio scorso il decreto legislativo, 21 aprile 2026, n. 86, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede siffatto atto avente forza di legge, per quanto riguarda le novità ivi apportate in materia penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – …
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