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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12713/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6 Parte_7
, ), con l'Avv.to Barbara C.F._7 Parte_8 C.F._8
Starna, con domicilio eletto in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 25
RICORRENTI contro
) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/10/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
– accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. o comunque di ogni norma ritenuta applicabile alla fattispecie e previa, all'occorrenza, ogni più opportuna declaratoria di illegittimità del CCNL per il Trasporto Aereo
Sezione Handlers nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione o benefit per il lavoro prestato nella giornata di domenica, il diritto dei ricorrenti a godere di una maggiorazione sulla retribuzione oraria utile a compensare la particolare gravosità e penosità del lavoro svolto nelle giornate domenicali;
– per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere compensati, per ciascuna ora di lavoro effettuata nelle giornate di domenica, con una maggiorazione sulla retribuzione oraria da quantificare nella misura del 45% della retribuzione ordinaria ovvero in subordine del 30% ovvero ancora nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti equi e/o di giustizia;
– di conseguenza, emettere pronuncia di condanna generica nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una maggiorazione sulla retribuzione oraria nella misura del 45% ovvero in subordine del 30% o nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti equi e/o di giustizia, per ogni ora lavorata nelle giornate di domenica a decorrere dalla data di assunzione di ciascuno di essi sino al riconoscimento del diritto o dalla diversa data o per il diverso periodo che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare nei confronti dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
è invece rimasta contumace. Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che i ricorrenti sono dipendenti di presso Milano Controparte_1
Linate, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL trasporto aereo, sezione Handlers.
I ricorrenti hanno esposto di svolgere le mansioni di addetti di scalo lavorando su turni di lavoro che prevedono lo svolgimento di attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, con riposo settimanale con frequenza a scalare.
Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono che il datore di lavoro, in occasione delle giornate lavorate di domenica, avrebbe illegittimamente erogato la sola retribuzione oraria ordinaria parametrata ai minimi tabellari laddove avrebbero avuto diritto ad una compensazione per l'attività lavorativa svolta.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, come correttamente dedotto dalla parte, la disciplina del riposto alla domenica trae fonte, nel diritto interno, dall'art. 2109 c.c. e, a livello sovranazionale, dall'art. 9, comma 1, D.lgs n. 66/2003: entrambe le disposizioni prevedono che il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Sulla tematica oggetto di causa, la qui condivisa e consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un "quid pluris" che, ove non previsto dalla
2 | 4 contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole (Cass., n. 21626 del
20/09/2013).
*
Ed allora, è agevole osservare, avendo riguardo ai fogli presenza e ai cedolini allegati in atti, che i lavoratori hanno effettuato, nel periodo da ottobre 2022 ad aprile 2025, attività lavorativa in talune giornate di domenica senza alcuna compensazione, dal che il diritto al relativo ristoro economico.
Tanto più se si considera la contumacia della convenuta che, in un tale quadro istruttorio, era certamente onerata di dare prova compiuta di aver, ed eventualmente con quali modalità, preservato il diritto dei lavoratori di turno alla domenica a godere di un beneficio per compensare la maggior penosità della prestazione resa in tale giornata.
*
Tanto detto, la contrattazione collettiva si limita a garantire la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica senza nessuna ulteriore previsione per compensare la penosità dell'attività lavorativa svolta in tale giorno della settimana.
A tale ultimo fine, si condivide il parametro offerto dalla parte ricorrente, ovvero il riconoscimento di una maggiorazione del 45% per l'attività prestata nella giornata di domenica.
Difatti, dovendosi necessariamente individuare un criterio equitativo, il richiamo effettuato all'articolo H12 CCNL di settore, dettato per l'attività lavorativa prestata nei giorni festivi, compensata con una retribuzione normale maggiorata del 45%, appare assolutamente equo e ragionevole.
va, quindi, condannata a corrispondere ai ricorrenti tale Controparte_1 maggiorazione, dandosi atto che i lavoratori si sono riservati la determinazione delle somme separato giudizio.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo al valore indeterminabile del giudizio, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
3 | 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere compensati, per ogni ora di lavoro effettuata nelle giornate di domenica nel periodo dedotto in causa, con una maggiorazione sulla retribuzione oraria nella misura del 45% della retribuzione ordinaria e condanna al pagamento in loro favore Controparte_1 delle relative differenze retributive per ogni ora lavorata nelle giornate di domenica fin dall'assunzione; condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che li liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.689,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/12/2025
Il Giudice
LL IL
4 | 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6 Parte_7
, ), con l'Avv.to Barbara C.F._7 Parte_8 C.F._8
Starna, con domicilio eletto in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 25
RICORRENTI contro
) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/10/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
– accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. o comunque di ogni norma ritenuta applicabile alla fattispecie e previa, all'occorrenza, ogni più opportuna declaratoria di illegittimità del CCNL per il Trasporto Aereo
Sezione Handlers nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione o benefit per il lavoro prestato nella giornata di domenica, il diritto dei ricorrenti a godere di una maggiorazione sulla retribuzione oraria utile a compensare la particolare gravosità e penosità del lavoro svolto nelle giornate domenicali;
– per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere compensati, per ciascuna ora di lavoro effettuata nelle giornate di domenica, con una maggiorazione sulla retribuzione oraria da quantificare nella misura del 45% della retribuzione ordinaria ovvero in subordine del 30% ovvero ancora nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti equi e/o di giustizia;
– di conseguenza, emettere pronuncia di condanna generica nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una maggiorazione sulla retribuzione oraria nella misura del 45% ovvero in subordine del 30% o nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti equi e/o di giustizia, per ogni ora lavorata nelle giornate di domenica a decorrere dalla data di assunzione di ciascuno di essi sino al riconoscimento del diritto o dalla diversa data o per il diverso periodo che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare nei confronti dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
è invece rimasta contumace. Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che i ricorrenti sono dipendenti di presso Milano Controparte_1
Linate, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL trasporto aereo, sezione Handlers.
I ricorrenti hanno esposto di svolgere le mansioni di addetti di scalo lavorando su turni di lavoro che prevedono lo svolgimento di attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, con riposo settimanale con frequenza a scalare.
Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono che il datore di lavoro, in occasione delle giornate lavorate di domenica, avrebbe illegittimamente erogato la sola retribuzione oraria ordinaria parametrata ai minimi tabellari laddove avrebbero avuto diritto ad una compensazione per l'attività lavorativa svolta.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, come correttamente dedotto dalla parte, la disciplina del riposto alla domenica trae fonte, nel diritto interno, dall'art. 2109 c.c. e, a livello sovranazionale, dall'art. 9, comma 1, D.lgs n. 66/2003: entrambe le disposizioni prevedono che il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Sulla tematica oggetto di causa, la qui condivisa e consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un "quid pluris" che, ove non previsto dalla
2 | 4 contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole (Cass., n. 21626 del
20/09/2013).
*
Ed allora, è agevole osservare, avendo riguardo ai fogli presenza e ai cedolini allegati in atti, che i lavoratori hanno effettuato, nel periodo da ottobre 2022 ad aprile 2025, attività lavorativa in talune giornate di domenica senza alcuna compensazione, dal che il diritto al relativo ristoro economico.
Tanto più se si considera la contumacia della convenuta che, in un tale quadro istruttorio, era certamente onerata di dare prova compiuta di aver, ed eventualmente con quali modalità, preservato il diritto dei lavoratori di turno alla domenica a godere di un beneficio per compensare la maggior penosità della prestazione resa in tale giornata.
*
Tanto detto, la contrattazione collettiva si limita a garantire la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica senza nessuna ulteriore previsione per compensare la penosità dell'attività lavorativa svolta in tale giorno della settimana.
A tale ultimo fine, si condivide il parametro offerto dalla parte ricorrente, ovvero il riconoscimento di una maggiorazione del 45% per l'attività prestata nella giornata di domenica.
Difatti, dovendosi necessariamente individuare un criterio equitativo, il richiamo effettuato all'articolo H12 CCNL di settore, dettato per l'attività lavorativa prestata nei giorni festivi, compensata con una retribuzione normale maggiorata del 45%, appare assolutamente equo e ragionevole.
va, quindi, condannata a corrispondere ai ricorrenti tale Controparte_1 maggiorazione, dandosi atto che i lavoratori si sono riservati la determinazione delle somme separato giudizio.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo al valore indeterminabile del giudizio, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
3 | 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere compensati, per ogni ora di lavoro effettuata nelle giornate di domenica nel periodo dedotto in causa, con una maggiorazione sulla retribuzione oraria nella misura del 45% della retribuzione ordinaria e condanna al pagamento in loro favore Controparte_1 delle relative differenze retributive per ogni ora lavorata nelle giornate di domenica fin dall'assunzione; condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che li liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.689,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/12/2025
Il Giudice
LL IL
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