Versione
9 settembre 1977
9 settembre 1977
Art. 2.
Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , e' concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.
Il credito di cui ai primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , e' concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.
Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , e' concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.
Il credito di cui ai primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , e' concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1761Provvedimento: […] La giurisprudenza costante di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che la condizione dell'applicazione dei contratti collettivi posta dalla lege 28 novembre 1980 n.782,subordina (a differenza di quanto previsto dall'art.2 della legge 573 del 1977 e 4 della legge 502 del 1978) il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alla circostanza che l'impresa assicuri ai propri dipendenti "trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative..".-Leggi di più...
- esecuzione·
- obbligo di corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali·
- esclusione·
- presupposto·
- inosservanza·
- obbligo di versare i maggiori contributi ai minimi contrattuali·
- applicazione della fiscalizzazione·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- fiscalizzazione degli oneri sociali