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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
490/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. CE RU Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 rappresentata dall'avv. Daniele Ranalli e dall'avv.
PA TA come da mandato allegato telematicamente al ricorso di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, difesa dall'avv. Matteo Controparte_1
Cerretti, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la piena efficacia della garanzia della polizza n° ADC/01000/1/1 per la copertura della responsabilità civile professionale stipulata in data 26.11.2013 dal
Signor con la Parte_1
1 compagnia (già Controparte_1 [...]
) in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, per le ragioni ed i titoli meglio indicati in parte narrativa, e per
l'effetto condannare la compagnia
[...]
a garantire e/o manlevare e/o CP_1 tenere indenne il Signor Parte_1
, dalle richieste risarcitorie
[...] avanzate nei propri confronti in qualità di building manager del Controparte_3
, con riferimento al sinistro ver ificatosi in
[...] data 15.12.2014. Con vittoria di spese di entrambi
i gradi di giudizio”
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi spiegati Pt_1 in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 926/2024, pubblicata il
21.3.2024 – R.G. n. 683/2020; 2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 926/2024, pubblicata il 21.3.2024 – R.G. n.
683/2020: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a entro Controparte_1 il limite del massimale previsto in Polizza, previa deduzione della franchigia contrattualmente prevista e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA”
Parole chiave: interesse ex art. 100 c.p.c.
MOTIVI
2 1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, la ed Controparte_1 ha sostenuto:
• di avere stipulato, il 26 novembre del 2013, con la compagnia di assicurazioni convenuta, la polizza assicurativa r.c. professionale prodotta in atti;
• che la polizza prevedeva che, nel caso di responsabilità dell'attore per danni causati dallo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio e di building manager, l'assicurazione avrebbe indennizzato i danneggiati;
• di essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 113 e 449 c.p., commesso nell'esercizio della sua attività di collaboratore dell'amministrazione condominiale, nella gestione tecnica del “Condominio Torre A Nord”, noto come
“Matitone”, sito in Genova, , Controparte_3 interessato, appunto, da un incendio, sviluppatosi il 15 dicembre del 2014;
• che la si era costituita parte civile, Parte_2 nel relativo giudizio penale ed aveva chiesto il risarcimento dei danni;
• che anche Zurich, e CP_4 CP_5 coassicuratrici del condominio, avevano chiesto in via stragiudiziale il risarcimento danni;
• che, secondo l'assicurazione convenuta, il suddetto rischio non era indennizzabile, in quanto la polizza copriva unicamente i rischi inerenti all'attività di amministratore di condominio;
Il sig. ha, quindi, chiesto di dichiarare Pt_1
l'efficacia della garanzia della polizza e di condannare la compagnia a tenere indenne
3 l'assicurato dalle richieste risarcitorie avanzate dai terzi.
L'assicurazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con documenti ed è stata decisa con la sentenza n. 926 del 21 marzo 2024, pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “respinge le domande proposte dall'attore nei Parte_1 confronti di , per le ragioni Controparte_1 esposte in parte motiva. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
La sentenza ha escluso che la polizza prevedesse la copertura dei rischi inerenti all'attività di Building manager, in quanto in nessuna parte della stessa si faceva riferimento, come oggetto dell'assicurazione o come soggetto assicurato, a tale profession e. Del resto, l'attività di Building manager non risulta disciplinata dalla legge, ma solo dai singoli accordi pattuiti tra professionista e Condominio, ragion per cui “laddove la polizza fosse effettivamente operativa anche per il building manager, questa attività avrebbe dovuto essere stata definita con precisione nella polizza, così come del resto è stato fatto per la più nota attività di amministratore di condominio”.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte in primo grado.
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio ed ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 17 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Rimessa in istruttoria, è stata nuovamente trattenuta in decisione in data 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con un unico motivo, l'appellante ha lamentato la
“erronea valutazione delle prove e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.”. Il Tribunale non aveva interpretato correttamente la polizza stipulata, la quale copriva anche i rischi connessi allo svolgimento di attività di
Building manager. Nel corso delle trattative per la stipula della polizza, il sig. aveva richiesto Pt_1
l'estensione della garanzia anche all'attività di building manager, circostanza provata dalle comunicazioni e-mail prodotte in primo grado, nonché dalle dichiarazioni scritte rese dallo stesso nel modulo di richiesta emissione della polizza e la compagnia assicuratrice, nel frontespizio della polizza, aveva esplicitamente indicato, tra le attività assicurate, quella di building manager. Al di là del dato letterale della polizza, che non menzionava tale attività, se non nel frontespizio, era chiaro che l'intento delle parti era quello di assicurare anche l'attività di building manager. Nessun ostacolo derivava dall'eventuale mancata definizione e delimitazione della specifica attività in concreto assicurata, essendo pur sempre l'ambito circoscritto all'attività di gestione tecnica degli immobili, anche definibile secondo gli attuali usi. Inoltre, l'eventuale lacuna circa la definizione dell'attività di building
5 manager nel contratto assicurativo poteva eventualmente operare su un piano esecutivo, al fine di stabilire se l'attività concretamente posta in essere dal contraente e foriera di danno potesse rientrare, secondo gli usi vigenti, in siffatta definizione, ma non poteva certo escludere, tout court, la copertura della garanzia sin dall'origine, in ragione delle intese manifestate dalle parti contraenti.
In ogni caso, l'art. 1 del contratto di assicurazione prevedeva che l'assicurazione fosse obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto tenuto a pagare per responsabilità nell'esercizio dell'attività di Amministratore di e di Immobili. CP_6
L'ulteriore locuzione “di immobili” non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere se l'attività garantita fosse stata solo quella derivante dall'amministrazione di
Condominio, mentre doveva riferirsi proprio al building management (“building” = edificio
“management” = gestore/amministratore).
Tale interpretazione rispondeva ai criteri ermeneutici degli artt. 1366 e 1370 c.c.
4 L'interesse ad agire.
In via preliminare, la Corte di Appello ha invitato le parti a discutere in merito all'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante a promuovere il presente giudizio. La questione è stata sollevata d'ufficio e non risulta essere stata esaminata nel precedente grado di giudizio.
Sul punto, non si è formato alcun giudicato preclusivo del rilievo d'ufficio in sede di impugnazione, come si evince dalla lettura della recente Cass. Sez. Un. 24172/25 (si legga, in
6 particolare, pag. 31) tenuto conto del fatto che, altrimenti, la sentenza sarebbe inutiliter data.
Nella specie, parte appellante ha proposto una domanda di garanzia impropria, chiedendo che l'assicurazione si faccia carico delle conseguenze negative derivanti da un determinato fatto, dal quale derivi una obbligazione risarcitoria a carico dell'assicurato. Quindi, perché la domanda di garanzia sia accolta, è necessario accertare che si è verificato quel presupposto fattuale, che, però, non costituisce oggetto del presente giudizio, che risulta, quindi, monco.
In sostanza, parte appellante ha proposto una domanda limitata all'accertamento di uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Ma il processo deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè, con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, non porterebbe all'affermazione dell'effetto giuridico tipico annesso alla relativa fattispecie (Cass. 21903/18).
Nella specie, parte appellante ha chiesto una interpretazione anticipata del contenuto e dell'oggetto della polizza, prescindendo dall'indicazione dall'esistenza degli ulteriori presupposti per l'esercizio della domanda di garanzia. Al riguardo, è sufficiente notare che non è emerso (né, del resto, per come è stata strutturata la domanda, è stato chiesto) se effettivamente
7 l'appellante era responsabile per l'incendio (sul punto, la sentenza Cass. pen. 35284/23 prodotta da parte appellante ha cassato le sentenze di merito che avevano concluso in termini affermativi), né sono stati indicati gli elementi costitutivi delle doman de proposte da eventuali danneggiati. Secondo la giurisprudenza, “La tutela giurisdizionale e
l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni
o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza”. (Cass. 17877/07).
L'interesse poi, non sussiste “quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima
o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass.
12532/24). Tale pronuncia ha escluso che sia attuale e concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi.
Non si vede qual è il risultato utile che l'appellante potrebbe ottenere dall'accoglimento della domanda proposta, dal momento che, anche in caso di esito positivo del giudizio per l'appellante, la sentenza non porterebbe ad alcuna condanna dell'assicurazione al pagamento di indennizzi e non sarebbe affatto risolutiva dell'attuale situazione di incertezza, in quanto sarebbe, comunque, necessario accertare (in altro giudizio) se vi sono dei danneggiati, se l'assicurato è responsabile nei confronti di eventuali terzi, se le richieste di risarcimento sono intervenute
8 nel periodo di vigenza della polizza, se la polizza copre o meno i danni di cui si chiede il risarcimento, ecc.
A ben vedere, la domanda di parte appellante è volta ad ottenere una condanna dell'assicurazione nell'ipotesi, del tutto eventuale, in cui lo stesso fosse condannato a risarcire eventuali danni a favore di terzi.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (Cass. 4762/24) una simile domanda è inammissibile in quanto
“nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del
2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003)”.
Nella specie, invece, tali accertamenti sarebbero rimessi ad un ulteriore giudizio.
5 Le spese di lite
Considerata la novità della questione, rilevata d'ufficio solo in grado di appello, le spese di lite vengono compensate.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
926 del 21 marzo 2024 pubblicata in pari data;
Dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Parte_1
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 28 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
IO OS CE RU
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. CE RU Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 rappresentata dall'avv. Daniele Ranalli e dall'avv.
PA TA come da mandato allegato telematicamente al ricorso di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, difesa dall'avv. Matteo Controparte_1
Cerretti, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la piena efficacia della garanzia della polizza n° ADC/01000/1/1 per la copertura della responsabilità civile professionale stipulata in data 26.11.2013 dal
Signor con la Parte_1
1 compagnia (già Controparte_1 [...]
) in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, per le ragioni ed i titoli meglio indicati in parte narrativa, e per
l'effetto condannare la compagnia
[...]
a garantire e/o manlevare e/o CP_1 tenere indenne il Signor Parte_1
, dalle richieste risarcitorie
[...] avanzate nei propri confronti in qualità di building manager del Controparte_3
, con riferimento al sinistro ver ificatosi in
[...] data 15.12.2014. Con vittoria di spese di entrambi
i gradi di giudizio”
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi spiegati Pt_1 in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 926/2024, pubblicata il
21.3.2024 – R.G. n. 683/2020; 2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 926/2024, pubblicata il 21.3.2024 – R.G. n.
683/2020: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a entro Controparte_1 il limite del massimale previsto in Polizza, previa deduzione della franchigia contrattualmente prevista e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA”
Parole chiave: interesse ex art. 100 c.p.c.
MOTIVI
2 1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, la ed Controparte_1 ha sostenuto:
• di avere stipulato, il 26 novembre del 2013, con la compagnia di assicurazioni convenuta, la polizza assicurativa r.c. professionale prodotta in atti;
• che la polizza prevedeva che, nel caso di responsabilità dell'attore per danni causati dallo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio e di building manager, l'assicurazione avrebbe indennizzato i danneggiati;
• di essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 113 e 449 c.p., commesso nell'esercizio della sua attività di collaboratore dell'amministrazione condominiale, nella gestione tecnica del “Condominio Torre A Nord”, noto come
“Matitone”, sito in Genova, , Controparte_3 interessato, appunto, da un incendio, sviluppatosi il 15 dicembre del 2014;
• che la si era costituita parte civile, Parte_2 nel relativo giudizio penale ed aveva chiesto il risarcimento dei danni;
• che anche Zurich, e CP_4 CP_5 coassicuratrici del condominio, avevano chiesto in via stragiudiziale il risarcimento danni;
• che, secondo l'assicurazione convenuta, il suddetto rischio non era indennizzabile, in quanto la polizza copriva unicamente i rischi inerenti all'attività di amministratore di condominio;
Il sig. ha, quindi, chiesto di dichiarare Pt_1
l'efficacia della garanzia della polizza e di condannare la compagnia a tenere indenne
3 l'assicurato dalle richieste risarcitorie avanzate dai terzi.
L'assicurazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con documenti ed è stata decisa con la sentenza n. 926 del 21 marzo 2024, pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “respinge le domande proposte dall'attore nei Parte_1 confronti di , per le ragioni Controparte_1 esposte in parte motiva. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
La sentenza ha escluso che la polizza prevedesse la copertura dei rischi inerenti all'attività di Building manager, in quanto in nessuna parte della stessa si faceva riferimento, come oggetto dell'assicurazione o come soggetto assicurato, a tale profession e. Del resto, l'attività di Building manager non risulta disciplinata dalla legge, ma solo dai singoli accordi pattuiti tra professionista e Condominio, ragion per cui “laddove la polizza fosse effettivamente operativa anche per il building manager, questa attività avrebbe dovuto essere stata definita con precisione nella polizza, così come del resto è stato fatto per la più nota attività di amministratore di condominio”.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte in primo grado.
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio ed ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 17 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Rimessa in istruttoria, è stata nuovamente trattenuta in decisione in data 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con un unico motivo, l'appellante ha lamentato la
“erronea valutazione delle prove e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.”. Il Tribunale non aveva interpretato correttamente la polizza stipulata, la quale copriva anche i rischi connessi allo svolgimento di attività di
Building manager. Nel corso delle trattative per la stipula della polizza, il sig. aveva richiesto Pt_1
l'estensione della garanzia anche all'attività di building manager, circostanza provata dalle comunicazioni e-mail prodotte in primo grado, nonché dalle dichiarazioni scritte rese dallo stesso nel modulo di richiesta emissione della polizza e la compagnia assicuratrice, nel frontespizio della polizza, aveva esplicitamente indicato, tra le attività assicurate, quella di building manager. Al di là del dato letterale della polizza, che non menzionava tale attività, se non nel frontespizio, era chiaro che l'intento delle parti era quello di assicurare anche l'attività di building manager. Nessun ostacolo derivava dall'eventuale mancata definizione e delimitazione della specifica attività in concreto assicurata, essendo pur sempre l'ambito circoscritto all'attività di gestione tecnica degli immobili, anche definibile secondo gli attuali usi. Inoltre, l'eventuale lacuna circa la definizione dell'attività di building
5 manager nel contratto assicurativo poteva eventualmente operare su un piano esecutivo, al fine di stabilire se l'attività concretamente posta in essere dal contraente e foriera di danno potesse rientrare, secondo gli usi vigenti, in siffatta definizione, ma non poteva certo escludere, tout court, la copertura della garanzia sin dall'origine, in ragione delle intese manifestate dalle parti contraenti.
In ogni caso, l'art. 1 del contratto di assicurazione prevedeva che l'assicurazione fosse obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto tenuto a pagare per responsabilità nell'esercizio dell'attività di Amministratore di e di Immobili. CP_6
L'ulteriore locuzione “di immobili” non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere se l'attività garantita fosse stata solo quella derivante dall'amministrazione di
Condominio, mentre doveva riferirsi proprio al building management (“building” = edificio
“management” = gestore/amministratore).
Tale interpretazione rispondeva ai criteri ermeneutici degli artt. 1366 e 1370 c.c.
4 L'interesse ad agire.
In via preliminare, la Corte di Appello ha invitato le parti a discutere in merito all'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante a promuovere il presente giudizio. La questione è stata sollevata d'ufficio e non risulta essere stata esaminata nel precedente grado di giudizio.
Sul punto, non si è formato alcun giudicato preclusivo del rilievo d'ufficio in sede di impugnazione, come si evince dalla lettura della recente Cass. Sez. Un. 24172/25 (si legga, in
6 particolare, pag. 31) tenuto conto del fatto che, altrimenti, la sentenza sarebbe inutiliter data.
Nella specie, parte appellante ha proposto una domanda di garanzia impropria, chiedendo che l'assicurazione si faccia carico delle conseguenze negative derivanti da un determinato fatto, dal quale derivi una obbligazione risarcitoria a carico dell'assicurato. Quindi, perché la domanda di garanzia sia accolta, è necessario accertare che si è verificato quel presupposto fattuale, che, però, non costituisce oggetto del presente giudizio, che risulta, quindi, monco.
In sostanza, parte appellante ha proposto una domanda limitata all'accertamento di uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Ma il processo deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè, con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, non porterebbe all'affermazione dell'effetto giuridico tipico annesso alla relativa fattispecie (Cass. 21903/18).
Nella specie, parte appellante ha chiesto una interpretazione anticipata del contenuto e dell'oggetto della polizza, prescindendo dall'indicazione dall'esistenza degli ulteriori presupposti per l'esercizio della domanda di garanzia. Al riguardo, è sufficiente notare che non è emerso (né, del resto, per come è stata strutturata la domanda, è stato chiesto) se effettivamente
7 l'appellante era responsabile per l'incendio (sul punto, la sentenza Cass. pen. 35284/23 prodotta da parte appellante ha cassato le sentenze di merito che avevano concluso in termini affermativi), né sono stati indicati gli elementi costitutivi delle doman de proposte da eventuali danneggiati. Secondo la giurisprudenza, “La tutela giurisdizionale e
l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni
o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza”. (Cass. 17877/07).
L'interesse poi, non sussiste “quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima
o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass.
12532/24). Tale pronuncia ha escluso che sia attuale e concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi.
Non si vede qual è il risultato utile che l'appellante potrebbe ottenere dall'accoglimento della domanda proposta, dal momento che, anche in caso di esito positivo del giudizio per l'appellante, la sentenza non porterebbe ad alcuna condanna dell'assicurazione al pagamento di indennizzi e non sarebbe affatto risolutiva dell'attuale situazione di incertezza, in quanto sarebbe, comunque, necessario accertare (in altro giudizio) se vi sono dei danneggiati, se l'assicurato è responsabile nei confronti di eventuali terzi, se le richieste di risarcimento sono intervenute
8 nel periodo di vigenza della polizza, se la polizza copre o meno i danni di cui si chiede il risarcimento, ecc.
A ben vedere, la domanda di parte appellante è volta ad ottenere una condanna dell'assicurazione nell'ipotesi, del tutto eventuale, in cui lo stesso fosse condannato a risarcire eventuali danni a favore di terzi.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (Cass. 4762/24) una simile domanda è inammissibile in quanto
“nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del
2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003)”.
Nella specie, invece, tali accertamenti sarebbero rimessi ad un ulteriore giudizio.
5 Le spese di lite
Considerata la novità della questione, rilevata d'ufficio solo in grado di appello, le spese di lite vengono compensate.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
926 del 21 marzo 2024 pubblicata in pari data;
Dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Parte_1
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 28 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
IO OS CE RU
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