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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.5.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e lette le note depositate in data 13.5.2025, 14.5.2025, 20.5.2025, 21.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 329/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
IN PERSONA DEL DIRETTORE REGIONALE MARCHE PRO TEMPORE rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Bruni Corsalini e D'Ilio, in forza di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Ancona, via Piave n. 25, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cagia e dall'avv. Brugiapaglia, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ancona, c.so Mazzini n. 122 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni Ema_2 [...]
e Email_3 Email_4
Controparte_2
TENTE CONTUMACE
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Berti, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
1 Ancona, c.so Garibaldi n. 119 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_5
ZO CHIAMATO
OGGETTO: regresso per indennizzo erogato per infortunio sul Pt_1 lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONTENUTO DEGLI ATTI. L'Istituto ricorrente allega di avere corrisposto a dipendente di Persona_1 [...]
a seguito di infortunio sul lavoro una somma di Euro 123.786,45; CP_1
in sede penale era stato accertato che l'infortunio sul lavoro era imputabile a , anch'egli dipendente della Controparte_2 Controparte_1 che aveva col lla testa co Persona_1 corso di un diverbio sorto per questioni inerenti la durata della pausa;
sostiene che sussistono i presupposti per agire in regresso nei confronti del responsabile materiale del fatto e del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 TU 1124/1965. Mentre non si è costituito in giudizio con conseguente Controparte_2 declaratoria all'udienza del 17.9.2024, la Controparte_1 costituendosi con memoria difensiva nega ogni sua evidenziando che l' faceva parte di una squadra diversa da quella CP_2 dell' sicché l'aggressione era avvenuta al di fuori di qualsiasi mansione Per_1
o re ilità di cantiere, con esclusione della responsabilità datoriale di cui all'art. 2049 c.c. Contesta, inoltre, gli importi richiesti dall' visto il limite Pt_1 del danno civile risarcibile, chiamando, infine, in causa Controparte_3 ai fini della manleva.
[...] nche la citata assicurazione si è costituita in giudizio, sostenendo che non sia configurabile la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. in assenza di collegamento funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, ritenendo, pertanto, che la competenza per materia sulla controversia appartenga al giudice civile e non al giudice del lavoro. Contesta che vi sia prova del danno subito dall'interessato, non essendovi documentazione medica di valenza oggettiva, in quanto i certificati prodotti sono tutti provenienti da parte ricorrente. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI REGRESSO. IL FATTO REATO E LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. Dagli atti di causa emerge in modo chiaro e non contestato che il danno subito dall è imputabile ad azione Per_1 delittuosa dell Ed infatti, la senten Corte di Appello n. CP_2
1653/2022, c la pronuncia di condanna di primo grado, ha appurato che il colpo venne inferto all'esito di un'animata discussione sugli
2 orari di lavoro tra la vittima e i due supervisori, e il quale CP_2 ultimo in tale occasione attingeva l alla testa u peraltro, Per_1 nella pronuncia viene anche illustra tema di sfruttamento lavorativo cui erano sottoposti i dipendenti della come illustrato dalla Controparte_1 vittima, nel cui contesto l' lo di supervisore del CP_2 gruppo di maestranze di cui e anche l Per_1
Sul punto, la successiva archiviazione de dimento aperto per il reato di sfruttamento lavorativo, che si fonda essenzialmente sulla mancanza di prova della restituzione in contanti da parte dei lavoratori di una parte della retribuzione versata con bonifico dalla datrice di lavoro (con esclusione dunque dello sfruttamento lavorativo come configurabile all'art. 603 bis c.p. comma 3 numero 1), non è sufficiente per escludere che, a prescindere dalla sussistenza della fattispecie di reato, nell'ambito del contesto lavorativo l' svolgesse un ruolo di supervisione anche dei lavoratori che non CP_2
a no alla sua squadra di molatura e dunque anche dell' Per_1
D'altro canto, il ruolo di preposto svolto dall' rende del tutto CP_2 plausibile il suo intervento a sostegno dell'altro cap r riprendere un lavoratore che non aveva rispettato i tempi di lavoro. Si ritiene, pertanto, che l'aggressione sia avvenuta durante l'attività lavorativa per ragioni strettamente inerenti quest'ultima nell'esercizio dei poteri di supervisione attribuiti dal datore di lavoro all' con piena CP_2 configurabilità, dunque, della responsabilità del dator ai sensi dell'art. 2049 c.c. A tale proposito si ricorda che l'art. 10 esclude l'esonero da responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (nel caso di specie CP_2
) e a carico del datore di lavoro qualora la sentenza penale
[...] che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione e sorveglianza se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile, ossia nel caso di specie ex art. 2049 c.c. Il successivo art. 11 prevede, poi, l'azione di regresso dell' nei confronti della CP_4 persona civilmente responsabile nei casi previsti dall'articolo precedente. Ne deriva che correttamente l' ha attivato azione di regresso nei Pt_1 confronti del danneggiante condann almente e del datore di lavoro che lo aveva individuato come preposto alla direzione e alla sorveglianza di altri lavoratori.
3. PROVA DEL DANNO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO CIVILISTICO. Parte resistente e la terza chiamata contestano la sussistenza della prova del danno e la correttezza della sua quantificazione da parte dell' CP_4 convenuto. Quanto alle somme erogate, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' Pt_1 al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede
3 erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento" (Cass. n. 1841/15, secondo Cass. n. 26931/23, in tema di azione di rivalsa dell' ex artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124 del Pt_1
1965, la prova che le eroga assicurative, di cui l' chieda il CP_4 rimborso, superino il risarcimento del danno conseguib lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente)” (Cass. 12783/2024). Allo stesso modo, si ritiene che sia sufficiente prova del danno subito il diario clinico versato in atti in cui vari medici dell'Istituto hanno puntualmente registrato l'esito delle attività effettuate e delle risultanze mediche rilevate sicché anche sotto tale profilo il danno subito dall' risulta Per_1 adeguatamente provato in assenza di specifica contestazion nto da parte dei convenuti. Con riferimento, poi, al limite del danno civilistico, secondo costante giurisprudenza l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve Pt_1 provare la resp ilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (Cass. 389/1987, 10529/2008, 12198/2016, 36855/2022). Nel caso di specie nessuna prova al riguardo è stata fornita dal datore di lavoro. Peraltro, considerata la possibilità di personalizzazione, il massimo che poteva essere riconosciuto a titolo di danno civilistico all' era pari a Per_1
Euro 90.860,00 a titolo di danno biologico permanente di danno biologico in soggetto di 24 anni al momento dell'infortunio), Euro 38.752,00 a titolo di danno biologico temporaneo (considerando 224 giorni al 100% con il massimo di personalizzazione), Euro 12.684,67 a titolo di danno patrimoniale (considerando la retribuzione mensile di Euro 1.691,29 per il periodo di invalidità temporanea di 224 giorni), sicché l'importo di Euro 123.786,45 richiesto in via di regresso non appare palesemente incongruo ed eccessivo. Pertanto, soltanto una contestazione specifica da parte dei convenuti, supportata da idonea prova, poteva determinare una riduzione del quantum preteso.
4. CONCLUSIONI E RIPARTO DELLE SPESE DI LITE. Per le ragioni esposte i due convenuti andranno condannati in solido a corrispondere all' la Pt_1 somma pretesa, con accoglimento, altresì, della domanda di manlev sta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione terza chiamata. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo in favore dell' , mentre tra le restanti parti le spese di lite vanno Pt_1 compensate la sostanziale identità della posizione processuale sostenuta in opposizione alle pretese di parte ricorrente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a corrispondere a
[...] Pt_1
123.786,45, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna la a tenere indenne la Controparte_3 CP_1 di quant l' ai sensi del
[...] Pt_1
o; 3) Condanna , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 in solido t e e Pt_1
Euro 4.207,00 per compenso pr ale ed Euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge;
4) Compensa per il resto tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 17.6.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.5.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e lette le note depositate in data 13.5.2025, 14.5.2025, 20.5.2025, 21.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 329/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
IN PERSONA DEL DIRETTORE REGIONALE MARCHE PRO TEMPORE rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Bruni Corsalini e D'Ilio, in forza di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Ancona, via Piave n. 25, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cagia e dall'avv. Brugiapaglia, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ancona, c.so Mazzini n. 122 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni Ema_2 [...]
e Email_3 Email_4
Controparte_2
TENTE CONTUMACE
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Berti, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
1 Ancona, c.so Garibaldi n. 119 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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ZO CHIAMATO
OGGETTO: regresso per indennizzo erogato per infortunio sul Pt_1 lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONTENUTO DEGLI ATTI. L'Istituto ricorrente allega di avere corrisposto a dipendente di Persona_1 [...]
a seguito di infortunio sul lavoro una somma di Euro 123.786,45; CP_1
in sede penale era stato accertato che l'infortunio sul lavoro era imputabile a , anch'egli dipendente della Controparte_2 Controparte_1 che aveva col lla testa co Persona_1 corso di un diverbio sorto per questioni inerenti la durata della pausa;
sostiene che sussistono i presupposti per agire in regresso nei confronti del responsabile materiale del fatto e del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 TU 1124/1965. Mentre non si è costituito in giudizio con conseguente Controparte_2 declaratoria all'udienza del 17.9.2024, la Controparte_1 costituendosi con memoria difensiva nega ogni sua evidenziando che l' faceva parte di una squadra diversa da quella CP_2 dell' sicché l'aggressione era avvenuta al di fuori di qualsiasi mansione Per_1
o re ilità di cantiere, con esclusione della responsabilità datoriale di cui all'art. 2049 c.c. Contesta, inoltre, gli importi richiesti dall' visto il limite Pt_1 del danno civile risarcibile, chiamando, infine, in causa Controparte_3 ai fini della manleva.
[...] nche la citata assicurazione si è costituita in giudizio, sostenendo che non sia configurabile la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. in assenza di collegamento funzionale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, ritenendo, pertanto, che la competenza per materia sulla controversia appartenga al giudice civile e non al giudice del lavoro. Contesta che vi sia prova del danno subito dall'interessato, non essendovi documentazione medica di valenza oggettiva, in quanto i certificati prodotti sono tutti provenienti da parte ricorrente. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI REGRESSO. IL FATTO REATO E LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. Dagli atti di causa emerge in modo chiaro e non contestato che il danno subito dall è imputabile ad azione Per_1 delittuosa dell Ed infatti, la senten Corte di Appello n. CP_2
1653/2022, c la pronuncia di condanna di primo grado, ha appurato che il colpo venne inferto all'esito di un'animata discussione sugli
2 orari di lavoro tra la vittima e i due supervisori, e il quale CP_2 ultimo in tale occasione attingeva l alla testa u peraltro, Per_1 nella pronuncia viene anche illustra tema di sfruttamento lavorativo cui erano sottoposti i dipendenti della come illustrato dalla Controparte_1 vittima, nel cui contesto l' lo di supervisore del CP_2 gruppo di maestranze di cui e anche l Per_1
Sul punto, la successiva archiviazione de dimento aperto per il reato di sfruttamento lavorativo, che si fonda essenzialmente sulla mancanza di prova della restituzione in contanti da parte dei lavoratori di una parte della retribuzione versata con bonifico dalla datrice di lavoro (con esclusione dunque dello sfruttamento lavorativo come configurabile all'art. 603 bis c.p. comma 3 numero 1), non è sufficiente per escludere che, a prescindere dalla sussistenza della fattispecie di reato, nell'ambito del contesto lavorativo l' svolgesse un ruolo di supervisione anche dei lavoratori che non CP_2
a no alla sua squadra di molatura e dunque anche dell' Per_1
D'altro canto, il ruolo di preposto svolto dall' rende del tutto CP_2 plausibile il suo intervento a sostegno dell'altro cap r riprendere un lavoratore che non aveva rispettato i tempi di lavoro. Si ritiene, pertanto, che l'aggressione sia avvenuta durante l'attività lavorativa per ragioni strettamente inerenti quest'ultima nell'esercizio dei poteri di supervisione attribuiti dal datore di lavoro all' con piena CP_2 configurabilità, dunque, della responsabilità del dator ai sensi dell'art. 2049 c.c. A tale proposito si ricorda che l'art. 10 esclude l'esonero da responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (nel caso di specie CP_2
) e a carico del datore di lavoro qualora la sentenza penale
[...] che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione e sorveglianza se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile, ossia nel caso di specie ex art. 2049 c.c. Il successivo art. 11 prevede, poi, l'azione di regresso dell' nei confronti della CP_4 persona civilmente responsabile nei casi previsti dall'articolo precedente. Ne deriva che correttamente l' ha attivato azione di regresso nei Pt_1 confronti del danneggiante condann almente e del datore di lavoro che lo aveva individuato come preposto alla direzione e alla sorveglianza di altri lavoratori.
3. PROVA DEL DANNO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO CIVILISTICO. Parte resistente e la terza chiamata contestano la sussistenza della prova del danno e la correttezza della sua quantificazione da parte dell' CP_4 convenuto. Quanto alle somme erogate, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' Pt_1 al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede
3 erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento" (Cass. n. 1841/15, secondo Cass. n. 26931/23, in tema di azione di rivalsa dell' ex artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124 del Pt_1
1965, la prova che le eroga assicurative, di cui l' chieda il CP_4 rimborso, superino il risarcimento del danno conseguib lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente)” (Cass. 12783/2024). Allo stesso modo, si ritiene che sia sufficiente prova del danno subito il diario clinico versato in atti in cui vari medici dell'Istituto hanno puntualmente registrato l'esito delle attività effettuate e delle risultanze mediche rilevate sicché anche sotto tale profilo il danno subito dall' risulta Per_1 adeguatamente provato in assenza di specifica contestazion nto da parte dei convenuti. Con riferimento, poi, al limite del danno civilistico, secondo costante giurisprudenza l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve Pt_1 provare la resp ilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (Cass. 389/1987, 10529/2008, 12198/2016, 36855/2022). Nel caso di specie nessuna prova al riguardo è stata fornita dal datore di lavoro. Peraltro, considerata la possibilità di personalizzazione, il massimo che poteva essere riconosciuto a titolo di danno civilistico all' era pari a Per_1
Euro 90.860,00 a titolo di danno biologico permanente di danno biologico in soggetto di 24 anni al momento dell'infortunio), Euro 38.752,00 a titolo di danno biologico temporaneo (considerando 224 giorni al 100% con il massimo di personalizzazione), Euro 12.684,67 a titolo di danno patrimoniale (considerando la retribuzione mensile di Euro 1.691,29 per il periodo di invalidità temporanea di 224 giorni), sicché l'importo di Euro 123.786,45 richiesto in via di regresso non appare palesemente incongruo ed eccessivo. Pertanto, soltanto una contestazione specifica da parte dei convenuti, supportata da idonea prova, poteva determinare una riduzione del quantum preteso.
4. CONCLUSIONI E RIPARTO DELLE SPESE DI LITE. Per le ragioni esposte i due convenuti andranno condannati in solido a corrispondere all' la Pt_1 somma pretesa, con accoglimento, altresì, della domanda di manlev sta dal convenuto nei confronti dell'assicurazione terza chiamata. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo in favore dell' , mentre tra le restanti parti le spese di lite vanno Pt_1 compensate la sostanziale identità della posizione processuale sostenuta in opposizione alle pretese di parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a corrispondere a
[...] Pt_1
123.786,45, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna la a tenere indenne la Controparte_3 CP_1 di quant l' ai sensi del
[...] Pt_1
o; 3) Condanna , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 in solido t e e Pt_1
Euro 4.207,00 per compenso pr ale ed Euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge;
4) Compensa per il resto tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 17.6.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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