Sentenza 5 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
E N IO L L Z E 1 Aula A D R उ " T 9 7 IS 1 . T 3 LICA ITALIANA G R . E REPUBBLI OGGETTO: Sanzioni amminstrative A N ' R 3 1 2 6/02 per viol one strada. L 7 L A 6 E D 9 IN NOME DEL POPO OITA D 1 - E I -5 T S 3 N N E E A CORTE SUPREMA ASSAZIONE E S S G E " I G A E L SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N.7377/99. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore Cron. 7244 Consigliere Rep. Dott. Donato PRENTEDA Consigliere Ud. 17.12.01. Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: DA AR ● OL RI OL elettiva- mente domiciliati in Matera, Vico XX Settembre, n. 31, presso l'avv. Nicola Catalano, che la rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
COMUNE DI OROSEI;
intimato avverso la sentenza del pretore di Nuoro n. 60, pub blicata il 3 marzo 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore 2561 2001 Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 luglio 1997 CA AN e MA LA ZO connvenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Nuoro il Comune di O rosei proponendo opposizione contro l'ordinanza-in- giunzione con la quale era stato loro intimato il pagamento della somma di £. 200.000 per aver sosta- to in data 13 luglio 1996 con la propria autocara- van targata OR 089893 in località Sa Curcurica in violazione del divieto di sosta di cui all'ordinan- za sindacale n. 25 del 3 luglio 1996. Sostenevano gli opponenti che l'ordinanza che vietava la sosta - e non il parcheggio - delle autocaravan discrimi- nava illegittimamente questi veicoli rispetto agli altri in assenza dei presupposti di legge. Con sentenza del 24 febbraio 3 marzo 1998 il pretore rigettava l'opposizione osservando che il potere del sindaco di vietare la sosta delle auto- caravan, regolamentandola in maniera diversa rispet to a quella degli altri veicoli trovava la sua fon- te negli artt. 7, lett. h), e 185, CO, 2, cod. strad. che prevedevano l'istituzione di aree attrez zate e riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, specificando che la sosta di tali vei- coli, dove consentita, non costitutiva campeggio. Nella specie l'esercizio del potere discrezionale del sindaco si fondava su motivi igienico-sanitari e il divieto era stato posto per prevenire infezio- ni e malattie derivanti dal deposito incontrollato di liquami e materie organiche in dipendenza della sosta di veicoli che potevano ospitare anche sette persone, non essendovi in quell'area attrezzature destinate a ricevere gli scoli dei reflui e dei ri- fiuti dei campeggiatori. Contro la sentenza ricorrono per cassazione CA AN e MA LA ZO con tre motivi. Non ha presentato difese il Comune di Orosei. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunciata la viola- zione dell'art. 204 cod. strad. in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. poiché l'ordinan- za-ingiunzione impugnata sarebbe stata emessa dopo la scadenza del termine di novanta giorni (rectius: sessanta giorni) dal ricorso al prefetto presentato dalla opponente. La censura è inammissibile in quanto la que- 3 stione non è stata dedotta nel giudizio di merito e risulta proposta per la prima volta in sede di le- gittimità. Col secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 54, lett. m), e 185 cod. strad. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il codice della strada non conferisce un particolare status alle autocaravan, le quali, se poggiano sul suolo con le ruote e non emettono deflussi propri, occupano la strada in modo non diverso dagli altri veicoli non destinati a campeggio, con la conseguen za che la loro sosta rispetterebbe l'art. 185 cod. strad. che disciplina la circolazione e la sosta di tali veicoli. La censura non merita accoglimento poiché l'or dinanza sindacale in violazione della quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria in contestazione è stata emanata in attuazione dell'art. 7 cod. strad. che conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza provvedimenti con i quali può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere tempo- raneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti senza che tale normativa abbia formato oggetto di censure da parte dei ricorrenti. Con il terzo motivo viene denunciato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il pretore ritenuta legittima l'ordinanza sin dacale sull'erroneo presupposto della non autosuffi e ai cienza dell'autocaravan in ordine agli scoli rifiuti che i suoi occupanti avrebbero potuto pro- durre, ma che nella specie non si erano avuti, come risulterebbe dalla mancata contestazione di alcun reato al conducente e agli ospiti del veicolo. Os- serva ancora la ricorrente che il sindaco avrebbe potuto tutelare le ragioni di igiene e sanità pub- blica con il mero divieto di campeggio senza ricor- rere al divieto di sosta, che sarebbe consentito so lo per motivi di sicurezza della circolazione ed ac certate ragioni di necessità, nella specie insussi- stenti. La censura è inammissibile poiché il potere di vietare la sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b), d) ed f), cod. strad., anche con riferimento ad alcune categorie di utenti e per ra- gioni di igiene, costituisce espressione di una di- screzionalità amministrativa insindacabile dall'au- torità giudiziaria, della quale il pretore ha valu- tato l'uso legittimo con motivazione corretta e im- mune da vizi logici. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto, in conformità di quanto già deciso in fattispecie analoga (Cass. 28 agosto 2001, n. 11270). La mancata partecipazione al giudizio dell'in timato preclude qualsiasi pronunzia sulle spese giu diziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mo. Viviou ноги DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 MAR. 2002 IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Oggi, Marie D6 IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Во оби хо ぬ