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Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05969/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5969 del 2016, proposto da
ME LV, CE LV, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, piazzetta Terracina n.1;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Griffo, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo P.E.C. saverio.griffo@avvocatismcv.com;
per l'annullamento
- dei provvedimenti prot. n.31623 e prot. n. 31621 del 10.11.2016 del Comune di Marano di Napoli di diniego di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha ad oggetto la domanda di annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze di condono edilizio inoltrate dai ricorrenti ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in relazione a due distinte unità abitative (interni 12 e 13), insistenti in un fabbricato di quattro livelli fuori terra complessivamente composto da 16 appartamenti.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si assume che il provvedimento di condono si sarebbe formato tacitamente per decorso del termine di legge;
2) in secondo luogo, si sostiene che gli atti gravati violerebbero il disposto dell’art. 21 nonies L. 241/90, difettando i presupposti dell’autotutela;
3) si contesta, ancora, la carenza dell’istruttoria e la mancanza di ogni contraddittorio procedimentale;
nonché l’insussistenza delle circostanze poste dal Comune resistente a fondamento del diniego opposto;
4) quanto poi alla presentazione della domanda di condono da parte di un soggetto non residente nell’immobile, si osserva che si tratterebbe di circostanza del tutto ininfluente;
5) infine, si lamenta che i provvedimenti in oggetto difetterebbero di una congrua motivazione.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo la reiezione del gravame.
In pendenza del giudizio il Comune resistente ha depositato l’atto di ritiro in autotutela del provvedimento tacito formatosi, notificato alla ricorrente LV in data 27 maggio 2021: avverso il predetto provvedimento è stato introdotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato in data 16 settembre 2021 (in relazione al quale parte ricorrente, all’udienza pubblica del 7 gennaio 2022, ha riferito non esserci stata opposizione ex art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
All’udienza pubblica in data 9 aprile 2025 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame in disamina i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di rigetto delle istanze di condono (prot. 5063 del 1995 e 11302 del 1995) avanzate dagli interessati in riferimento a due distinte unità immobiliari, inserite in un fabbricato costituito da 16 distinti appartamenti, sito alla via del Mare, Traversa Sant'Agostino, del territorio comunale.
L’ente resistente ha respinto le istanze in parola, osservando, tra l’altro, che non sarebbe rispettato il limite di cubatura condonabile ex lege.
Con i primi due motivi di gravame si lamenta che il titolo di sarebbe formato tacitamente e che non sussisterebbero i presupposti dell’autotutela esercitata.
Quanto al primo dei profili evidenziati, occorre prendere atto dell’esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali, relativi all’individuazione dei presupposti necessari affinché l’istituto del silenzio-assenso possa operare in maniera edilizia: ad un orientamento più rigoroso, che richiede la ricorrenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono, se ne contrappone un altro, che interpreta il disposto normativo, anche della L.724/94, nel senso che, ai fini in commento, sarebbe sufficiente l'inutile decorso del termine per la pronuncia espressa dell'Amministrazione comunale e l'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4552/2024, n. 3813/2024 e n. 11217/2023; Consiglio di Stato, VI, n. 11203/2023).
Questo Collegio, esaminate le ragioni che militano a fondamento dell’una e dell’altra tesi, ritiene di dover aderire all’impostazione, maggiormente restrittiva, che richiede, ai fini del perfezionamento del titolo tacito di condono anche il ricorrere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali la legge richiamata subordina la sanatoria dell’abuso edilizio; tra le altre: “ Ai sensi dell'art. 35 l. n. 47/1985, il silenzio assenso previsto in merito al condono edilizio non si forma solo in virtù dell'inutile decorso del termine per la pronuncia espressa dell'Amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda, essendo altresì necessario provare la ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono ” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/04/2024, n.6624; nello stesso senso: Consiglio di Stato, VII, n. 5606/2024 e n. 1634/2023; Consiglio di Stato, IV, n. 569/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7849/2023 (in tema di condono), n. 5384/2019 e n. 2115/2019; TAR Sicilia Catania, IV, n. 3213/2024; TAR Campania Napoli, III, n. 4074/2024; TAR Umbria n. 312/2024; TAR Lazio Roma, II, n. 288/2024).
In sintesi, risulta dirimente l’argomento a mente del quale l’istituto del silenzio assenso risponde a una finalità di semplificazione, e non già di liberalizzazione, con l’ovvia conseguenza che l’attività autorizzanda in tanto può intendersi legittimata in quanto ne sussistano i necessari presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo edilizio.
Il Collegio ritiene che tali riflessioni debbano, viepiù, valere nel caso in cui venga in rilievo, come nella fattispecie in esame, non già un’attività edilizia da autorizzare ab origine , anteriormente al momento del suo svolgersi, ma un’attività di costruzione abusiva da condonare: in tal caso, difatti, il presupposto obiettivo è costituito da un’attività illegittima, a fronte della quale la possibilità di fruire del condono costituisce una eccezione alla regola, ancorata dalla legge al ricorrere di specifici requisiti, che devono, pertanto, essere oggetto di stretta interpretazione, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza (ex multis: “ Nell'ambito della materia edilizia, e relativamente alla disciplina del più specifico condono edilizio a seguito di abusi, per il suo carattere del tutto eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di una interpretazione estensiva ” cfr. Cons. di Stato, sez. VI , 09/04/2021 , n. 2895).
Da quanto precede discende, a parere di questo Collegio, che il privato non può beneficiare del condono allorquando ne difettino i rigorosi presupposti di legge, a dispetto del decorso del termine fissato per il silenzio assenso, che costituisce, appunto, un istituto funzionale alla semplificazione delle attività amministrative, non già al superamento di carenze sostanziali in virtù del solo passaggio del tempo.
A diversamente opinare, del resto, la norma risulterebbe incongrua rispetto alla effettiva possibilità esistente in molte realtà comunali, non dotate di adeguate strutture organizzative, di istruire con il necessario approfondimento le numerose pratiche di condono avanzate dai privati, con la conseguenza di autorizzare, ex post , abusi anche di assai significativo impatto sul territorio solo per la difficoltà di intervenire tempestivamente.
2. Venendo al caso di specie, il superamento della volumetria condonabile esclude che possa dirsi formato un provvedimento tacito di condono.
Nel caso in disamina i provvedimenti gravati evidenziano, peraltro, che gli appartamenti in oggetto sono inseriti nell’ambito di un fabbricato costituito da quattro piani fuori terra, per un totale di 16 unità immobiliari, integralmente abusivo e, secondo quanto emerge dalle difese svolte dall’ente resistente, oggetto di procedura R.E.S.A. a seguito di sentenza definitiva di condanna in sede penale (cfr. provvedimenti impugnati in cui si opera richiamo anche alla R.E.S.A. nr.6/06: si vedano gli allegati alla memoria del Comune resistente in data 22.04.2021).
Ne discende l’infondatezza dei primi due mezzi di censura, giacché, come evidenziato, non è possibile ritenere formatosi alcun provvedimento di condono tacito, sicché neppure è necessario verificare la sussistenza dei presupposti del relativo ritiro in autotutela: ciò sia detto a prescindere dalla circostanza che il Comune resistente abbia ritenuto, per maggior cautela e anche preso atto di precedenti pronunce nelle quali risultano svolte considerazioni di segno diverso da quelle fin qui esposte, abbia comunque ritenuto, ad ogni buon fine, di voler adottare un provvedimento di autotutela (quanto appena osservato implica, altresì, che nella presente sede non si apprezza, una volta esclusa la sussistenza di un provvedimento tacito di condono, alcuna pregiudizialità della decisione del ricorso proposto avverso l’atto di autotutela).
Neppure si rileva la lamentata carenza di istruttoria e di motivazione degli atti censurati, avuto riguardo alla circostanza che la parte ricorrente è stata destinataria di avviso ex art. 10 bis L.241/90, ha presentato le proprie osservazioni ed esse sono state puntualmente confutate nei provvedimenti in disamina.
In particolare, quanto all’eccesso di volumetria contestato, si osserva quanto segue.
Già nella sede penale è stato condivisibilmente osservato che la volumetria da condonare deve essere calcolata in riferimento all’intero edificio edificato abusivamente (cfr. sentenza nr. 6619/1995 della Corte di Appello di Napoli), con conseguente, indubbio, superamento della soglia di legge; in ogni caso, anche a volere concentrare l’indagine sul solo volume in eccedenza costituito dal vano scala, al quale si riferiscono le doglianze svolte nel ricorso introduttivo e nelle osservazioni endoprocedimentali, è sufficiente osservare che la stessa ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 28 del R.E.C. del 2009, che, comunque, limita i volumi tecnici costituiti dalla cassa scale alla superficie di mq 25: nel caso di specie non è stato allegato né dimostrato che la superficie eccedente i 25 mq, moltiplicata per l’altezza, non porterebbe, in ogni caso, a superare la volumetria complessivamente condonabile (l’ente resistente ha contestato un esubero volumetrico pari a mc. 88,75, e ciò sebbene, si ribadisce, l’eccesso di volumetria avrebbe dovuto essere, più correttamente, calcolato in relazione all’intero fabbricato).
Tutto ciò osservato, il diniego opposto è legittimamente fondato su quanto appena rilevato (risultando assorbito il rilievo della contestazione afferente alla qualità di residente nell’immobile in capo alla richiedente il titolo), e risulta esaustivamente motivato in relazione a dette circostanze.
Non può, infatti, condividersi quanto si afferma in relazione alla necessità di una motivazione rafforzata, posto che, a fronte di una edificazione abusiva, per pacifico orientamento giurisprudenziale, non è possibile ravvisare alcun affidamento legittimo da tutelare in capo al privato; “ L'adozione del provvedimento di diniego del condono è legittima e doverosa anche dopo un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata ” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. VIII , 05/01/2024 , n. 136).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio, valutata la complessiva vicenda in commento, ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO