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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 18.06.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4564/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to De Filippo Lucia Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Barone Carmine CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 13.06.2024 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
La parte ricorrente ha sottolineato la presunta maggiore gravità della patologie di cui è affetta, ma le critiche all'elaborato peritale sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU disposta nella fase di Atp.
Invero, il CT U dott. ha accertato che la parte ricorrente è affetta da Persona_1
“Esiti di quadrantectomia dx per Ca duttale trattato con chemio e radioterapia fino a maggio 2023 ,esiti di protesi d'anca a dx ,poliatrosi della colonna,cardiopatia ipertensiva esiti di safenectomia”, riconoscendola invalida nella misura del 100% ma nel contempo rilevando - in sede di esame obiettivo- che non sussiste un quadro clinico tale da inficiare il compimento in via autonoma degli atti quotidiani da parte della ricorrente o una sua impossibilità alla deambulazione in assenza di un accompagnatore. Ha infatti riscontrato con riferimento al sistema nervoso che la perizianda è “orientata nel tempo e nello spazio, si esprime con linguaggio aderente alla realtà, non evidenti disturbi della memoria ma solo uno stato ansioso legato alle patologie croniche di cui è affetta” Quanto all'apparato osteoarticolare non ha riscontrato deficit nella deambulazione, ma solo “dolenzia alle apofisi spinose del tratto cervicale e lombare della colonna, ed i movimenti di flessione, estensione e rotazione si compiono con dolore .La manovra del risulta positiva bilateramente. Esiti di protesi d'anca a dx.” CP_3
Del resto nel ricorso non vengono denunciate precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, né è stata depositata ulteriore e successiva documentazione medica nel corso del presente giudizio.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 18.06.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4564/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to De Filippo Lucia Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Barone Carmine CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 13.06.2024 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
La parte ricorrente ha sottolineato la presunta maggiore gravità della patologie di cui è affetta, ma le critiche all'elaborato peritale sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU disposta nella fase di Atp.
Invero, il CT U dott. ha accertato che la parte ricorrente è affetta da Persona_1
“Esiti di quadrantectomia dx per Ca duttale trattato con chemio e radioterapia fino a maggio 2023 ,esiti di protesi d'anca a dx ,poliatrosi della colonna,cardiopatia ipertensiva esiti di safenectomia”, riconoscendola invalida nella misura del 100% ma nel contempo rilevando - in sede di esame obiettivo- che non sussiste un quadro clinico tale da inficiare il compimento in via autonoma degli atti quotidiani da parte della ricorrente o una sua impossibilità alla deambulazione in assenza di un accompagnatore. Ha infatti riscontrato con riferimento al sistema nervoso che la perizianda è “orientata nel tempo e nello spazio, si esprime con linguaggio aderente alla realtà, non evidenti disturbi della memoria ma solo uno stato ansioso legato alle patologie croniche di cui è affetta” Quanto all'apparato osteoarticolare non ha riscontrato deficit nella deambulazione, ma solo “dolenzia alle apofisi spinose del tratto cervicale e lombare della colonna, ed i movimenti di flessione, estensione e rotazione si compiono con dolore .La manovra del risulta positiva bilateramente. Esiti di protesi d'anca a dx.” CP_3
Del resto nel ricorso non vengono denunciate precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, né è stata depositata ulteriore e successiva documentazione medica nel corso del presente giudizio.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola