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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 10.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4075 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella, fraz. Macchia, via D'Aiutolo n. 4;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via De Leo n. 12, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L.;
1 Resistente OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 , premesso di essere stato Parte_1
dipendente della , con mansioni di autista, esponeva Controparte_2
che il 31.8.2022, mentre si trovava alla guida di un autocarro di proprietà della prefata società, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo che aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed aveva scaraventato fuori strada l'automezzo da lui condotto.
Asseriva che, a causa dell'impatto, aveva riportato le seguenti lesioni personali, refertate dal P.S. dell'Ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi: “riferito trauma spalla sx, emitorace sx, addome e cranio da incidente stradale associato ad escoriazioni varie”.
Precisava che aveva inviato all un'istanza per il riconoscimento CP_1
dell'infortunio sul lavoro, con tutti i benefici previsti dalla legge, e che l'Istituto assicuratore aveva erogato esclusivamente l'indennità per inabilità temporanea per il periodo dal 4.9.2022 al 12.9.2022.
Sosteneva che, come poteva evincersi dall'allegata relazione medico-legale, a seguito dell'infortunio de quo, aveva subito un danno biologico quantificabile in misura non inferiore all'8%.
Il D'LE adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare che, in conseguenza del suddetto infortunio, aveva riportato postumi invalidanti di grado pari all'8%, ovvero a una percentuale maggiore da accertarsi in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico-legale, e di sentir, quindi, condannare l all'erogazione, in suo favore, delle relative prestazioni, con CP_1
accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
2 Con provvedimento reso in data 29.7.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' assicuratore si costituiva in CP_1
giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, disposta una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti dell' è infondata e Parte_1 CP_1
va, pertanto, rigettata.
Come già evidenziato nella parte espositiva, il giudice, al fine di accertare se le infermità denunziate dal ricorrente fossero riconducibili all'infortunio sul lavoro subito il 31.8.2022 ed avessero determinato l'insorgenza di un danno biologico in misura non inferiore all'8% o, comunque, tale da consentire l'erogazione delle prestazioni di legge, ha reputato indispensabile conferire incarico ad un consulente tecnico medico-legale.
Orbene, il c.t.u. dott.ssa specialista in Fisiatria, ha Persona_1
innanzitutto affermato che il D'LE è affetto, “limitatamente alla sfera di interesse della presente indagine, dalle seguenti patologie: Esiti di intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori a sinistra;
Sclerosi e irregolarità del trochite omerale con aree geodiche subcondrali e tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra (RM documentate)”.
Ha poi aggiunto che, dette patologie “non sono eziologicamente riconducibili all'infortunio subito in data 31.8.2022” e che, pertanto, “al ricorrente non è residuata alcuna menomazione dell'integrità psico fisica permanente riconducibile all'infortunio sul lavoro per cui è causa”.
3 Ritiene il decidente che la valutazione espressa dal consulente tecnico sia senz'altro appropriata e condivisibile, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da in data 25.7.2024. Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Vanno infine poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica di CP_1
ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4075 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 10.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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