Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a procedere, a decorrere dal 1 luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata maremmana.
Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescrivera' con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilita', indicata nel precedente comma.
Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresi' al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente al 1 luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a procedere, a decorrere dal 1 luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata maremmana.
Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescrivera' con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilita', indicata nel precedente comma.
Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresi' al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente al 1 luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.