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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3083 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHICA Parte_1
ALESSANDRO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALERI FIORENZA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 14.2.23 conveniva in giudizio Parte_2 CP_2 impugnando l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90016076 48/000 ed i relativi atti presupposti, segnatamente:
1) la cartella di pagamento n. 29120140011201072000 notificata il 4/8/2014 e la cartella di pagamento n. 2912018001077068000, notificata il 30.10.2018, recanti sanzioni amministrative L. 689/81 (Assessorato Regionale del Lavoro Ipl), Bilancio
Regione Sicilia, relative agli anni 2012 e 2016;
2) la cartella di pagamento n. 291201800958965000, notificata il 15/9/2018, anno
2011, relativa a Maggior premio art. 12 T.U. 1124/65 ( ), CP_3
3) l'avviso di addebito n. 5912012000791367000, notificato il 11/6/2012, recante sanzioni per Modello DM10/V, somme aggiuntive, , Sede di , CP_4 CP_1 relativi agli anni 2008, 2009, 2010, e 2011.
1 Chiedeva dichiarare la nullità e l'illegittimità della pretesa per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione.
Si costituiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli CP_2
Enti creditori sostanziali nonché il rigetto del ricorso. Posta d'ufficio ex art. 100 c.p.c. questione sulla legitimatio ad causam dell'Ente
Riscossore, veniva rimessa al giudice ordinario la cognizione circa la cartella di pagamento n. 29120140011201072000 notificata il 4/8/2014 e la cartella di pagamento n. 2912018001077068000, notificata il 30.10.2018, recanti sanzioni amministrative L. 689/81 (Assessorato Regionale del Lavoro Ipl), Bilancio Regione
Sicilia, relative agli anni 2012 e 2016, in quanto esulanti dal novero delle controversie ex art. 409 e 442 c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato è infondato per carenza di legittimazione attiva di . CP_2
Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, la norma applicabile è quella di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; è pacifico in giurisprudenza che anche rientri tra gli CP_3 enti previdenziali (“In tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, nella specie l' , ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può CP_3 esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale prevista dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”, Sez. L, Sentenza n. 25024 del 28/11/2011 e Sez. L - ,
Ordinanza n. 4806 del 19/02/2019).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame.
Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24.
Dunque, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, è pacifico che l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva,
2 che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
In primo luogo, si osserva che non sussiste in questi casi un litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore titolare del credito – nella fattispecie ed – e CP_3 CP_4
l'Esattore e della conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei casi in cui con l'azione di opposizione all'esecuzione siano fatti valere esclusivamente vizi attinenti al merito della pretesa creditoria. In particolare, come già accennato, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente evidenziato (cfr. SSUU n. 7514 dell'8.03.2022) la peculiarità del sistema previdenziale rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributiva –ossia il merito della pretesa creditoria- non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999, ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999.
In sostanza, spetta al solo ente impositore la legittimazione a contraddire all'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione. Nel caso l'ente riscossore non venga convenuto in giudizio non sussistono, in astratto, ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, considerato che la sentenza produrrebbe effetti ultra partes verso l'esattore, senza necessità che questi partecipi al processo.
Nel caso invece venga chiamato in giudizio il solo Ente Riscossore, lo stesso è privo di legittimazione passiva.
Infatti “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto
3 di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo […] Il difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
- invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (v. SSUU 7514 dell'8.03.2022).
Alla luce di ciò, è evidente che la Cass. n 3780/2024 citata da parte ricorrente nelle note difensive è inconferente al caso di specie in quanto avente ad oggetto crediti di natura non previdenziale o assistenziale.
Nel caso in esame il ricorrente ha promosso l'azione nei confronti del solo concessionario per la riscossione pur avendo lamentato vizi volti a paralizzare il merito della pretesa contributiva (ovverosia l'eccezione di prescrizione); alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e della mancanza di attività istruttoria ai sensi del dm
55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigetta il ricorso.
Liquida le spese di lite in euro 2.697,00 oltre IVA e CPA come per legge e le pone in capo a , da liquidarsi in favore di Parte_1 CP_2
Così deciso in Agrigento, 26/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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