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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2567/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Bruno, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marianna Lopis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1357/2020, R.G. n. 48313/2015, pubblicata in data 21.1.2020, il tribunale di
Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
pagina 1 di 3 ***
Ha proposto appello La Parte_1
***
Si è costituita, in data 20.1.2021, Controparte_1
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 10 giorni prima.
***
L'udienza è stata differita al 30.1.2025 (e poi al 27.3.2025) su istanza del procuratore di parte appellante, avendo questi appreso del decesso del legale rappresentante della società, la quale però non risultava cancellata dal Registro delle Imprese
***
Il procuratore dell'appellante ha chiesto che la causa fosse decisa, pur non essendo riuscito a conferire con l'amministratore della società, e la Corte ha rinviato al 29.5.2025, assegnando alle parti termine per note fino a 30 giorni prima (depositate dalla sola appellante in data
29.4.2025).
***
All'udienza del 29.5.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 29.5.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
*** Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2567/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Bruno, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marianna Lopis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1357/2020, R.G. n. 48313/2015, pubblicata in data 21.1.2020, il tribunale di
Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
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Ha proposto appello La Parte_1
***
Si è costituita, in data 20.1.2021, Controparte_1
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 10 giorni prima.
***
L'udienza è stata differita al 30.1.2025 (e poi al 27.3.2025) su istanza del procuratore di parte appellante, avendo questi appreso del decesso del legale rappresentante della società, la quale però non risultava cancellata dal Registro delle Imprese
***
Il procuratore dell'appellante ha chiesto che la causa fosse decisa, pur non essendo riuscito a conferire con l'amministratore della società, e la Corte ha rinviato al 29.5.2025, assegnando alle parti termine per note fino a 30 giorni prima (depositate dalla sola appellante in data
29.4.2025).
***
All'udienza del 29.5.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 29.5.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
*** Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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