Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632 , nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632 , nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.