Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1958, n. 103
Articolo 2
Versione
23 marzo 1958
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632 , nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.
Entrata in vigore il 23 marzo 1958
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