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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 1165/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], VIA BRECCE BIANCHE C.F._1
57D, 60131 - elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Giulio De Petra
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. SC IA e dall'avv. IO
ON ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n.
1, presso e nello Studio Legale IA Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 6 OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 222/24 depositata in data
26.03.2024 nel giudizio di primo grado R.G. 2603/2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “condannare la parte appellata alla refusione CP_4 del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio da quantificarsi nella somma di € 68,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
− il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso n.
222/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 27/03/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. per fattane anticipazione”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al giudice di Pace formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento contrattuale, posto in essere dalla convenuta, accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale, anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 400,00, ovvero nella cifra diversa minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito, ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della
Pag. 2 a 6 competenza del Giudice di pace. Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito addebito pari ad €
130,56 e relativo alle fatture e servizi di cui in premessa, disponendone la ripetizione;
Condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro-quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.”
La società si è costituita in primo grado con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: ““In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di , perché infondate in fatto e Controparte_1 diritto, e in ogni caso non provate;
Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Con sentenza n. 222/2024 pubblicata in data 26.03.2024, il giudice di pace ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito condannando la società alla restituzione dell'importo di € 130,52 e ha condannato la società soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nella misura di € 278,00, computata in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza appellata in punto statuizione delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
La causa è stata rimessa in decisione in data 05.02.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Pag. 3 a 6 § Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando al merito, l'appellante ha censurato il capo di sentenza relativo alle spese di lite deducendo che il compenso è stato liquidato dal primo giudice soltanto in relazione alle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), con esclusione della fase istruttoria.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “Dichiara infine la
[...] in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento delle spese di CP_1 lite a favore dei procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in che liquida in complessivi € 278,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Il motivo di appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui all'art. 4 comma 5 lett.
c) D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, nel senso che questa voce comprende entrambe le fasi.
Pag. 4 a 6 Ne discende che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, il compenso per tale fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o” (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561; da ultimo Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023).
In altri termini, la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase anche in assenza d'istruzione probatoria (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, deve essere riconosciuto a parte appellante il compenso per la fase istruttoria relativa al primo grado del giudizio, che viene liquidato in base al valore minimo (€ 34,00) tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata alla refusione delle spese di CP_1 lite, ossia nella misura di € 312,00, derivante dalla sommatoria dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (n.d.r. secondo la liquidazione compiuta nella sentenza di primo grado in relazione a queste fasi del giudizio e ritenuta congrua dal giudice) e del valore minimo per la fase istruttoria sulla base di quanto supra.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed
€ 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi (cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1165/2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza n.
222/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data
26.03.2024, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che sono Parte_1 liquidate in € 312,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti SC IA e IO ON dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,50 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti SC IA e IO ON dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea, 20.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 1165/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], VIA BRECCE BIANCHE C.F._1
57D, 60131 - elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Giulio De Petra
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. SC IA e dall'avv. IO
ON ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n.
1, presso e nello Studio Legale IA Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 6 OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 222/24 depositata in data
26.03.2024 nel giudizio di primo grado R.G. 2603/2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “condannare la parte appellata alla refusione CP_4 del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio da quantificarsi nella somma di € 68,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
− il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso n.
222/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 27/03/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. per fattane anticipazione”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al giudice di Pace formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento contrattuale, posto in essere dalla convenuta, accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale, anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 400,00, ovvero nella cifra diversa minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito, ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della
Pag. 2 a 6 competenza del Giudice di pace. Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito addebito pari ad €
130,56 e relativo alle fatture e servizi di cui in premessa, disponendone la ripetizione;
Condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro-quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.”
La società si è costituita in primo grado con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo: ““In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di , perché infondate in fatto e Controparte_1 diritto, e in ogni caso non provate;
Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Con sentenza n. 222/2024 pubblicata in data 26.03.2024, il giudice di pace ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito condannando la società alla restituzione dell'importo di € 130,52 e ha condannato la società soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nella misura di € 278,00, computata in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza appellata in punto statuizione delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
La causa è stata rimessa in decisione in data 05.02.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Pag. 3 a 6 § Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando al merito, l'appellante ha censurato il capo di sentenza relativo alle spese di lite deducendo che il compenso è stato liquidato dal primo giudice soltanto in relazione alle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), con esclusione della fase istruttoria.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “Dichiara infine la
[...] in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento delle spese di CP_1 lite a favore dei procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in che liquida in complessivi € 278,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”.
Il motivo di appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui all'art. 4 comma 5 lett.
c) D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, nel senso che questa voce comprende entrambe le fasi.
Pag. 4 a 6 Ne discende che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, il compenso per tale fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o” (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561; da ultimo Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023).
In altri termini, la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase anche in assenza d'istruzione probatoria (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, deve essere riconosciuto a parte appellante il compenso per la fase istruttoria relativa al primo grado del giudizio, che viene liquidato in base al valore minimo (€ 34,00) tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata alla refusione delle spese di CP_1 lite, ossia nella misura di € 312,00, derivante dalla sommatoria dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (n.d.r. secondo la liquidazione compiuta nella sentenza di primo grado in relazione a queste fasi del giudizio e ritenuta congrua dal giudice) e del valore minimo per la fase istruttoria sulla base di quanto supra.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed
€ 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi (cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1165/2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza n.
222/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data
26.03.2024, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che sono Parte_1 liquidate in € 312,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti SC IA e IO ON dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,50 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti SC IA e IO ON dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea, 20.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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