Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 20958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20958 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11856/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11856 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Maria Rita Fiorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commisssione nazionale, istituita ai sensi dell’art. 7 D.M. 9.11.2021 n. 326, non costituita in giudizio;
nei confronti
NT NE e IJ ST, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
“- dell’esito della prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, indetto dal Ministero dell''Istruzione con Decreto Dipartimentale 21.4.2020 n. 499, come modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale 5.1.2022 n. 23 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» ai sensi dell''articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” - sostenuta dalla ricorrente per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria - nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e della conseguente non ammissione alla prova orale e ulteriori atti indicati in ricorso;
- dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, indetto con il D.D. n. 499/2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in data 15.6.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell’Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022, sempre nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti (nn. 31 e 40), sottoposti alla stessa ricorrente, erronei e/o fuorvianti e, comunque, illegittimi;
- dell’archivio nazionale dei quesiti di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Istruzione 9.11.2021 n. 326, per la prova scritta della classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale di cui allo stesso art. 7 del D.M. n. 326/2021, nella parte in cui include i quesiti corrispondenti ai nn. 31 e 40, sottoposti alla ricorrente;
- della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Umbria, nella parte in cui include le domande nn. 31 e 40, ovvero in subordine, per l’annullamento delle domande di cui ai nn. 31 e 40, con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissione alla prova orale;
- del correttore e del foglio risposte e dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare al candidato in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito relativo al testo letterario di ES CE su Gente di Dublino, LI e al quesito sull’organizzazione del sistema politico di un paese, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti e, in ogni caso, illegittimi;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di corre-zione della prova scritta e del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale ed è stata esclusa la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;
- del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;
- nonché, del silenzio-rigetto dell''istanza di annullamento in autotutela degli atti e provvedimenti di esclusione dell’istante alla successiva fase concorsuale, inviata al Ministero dell''Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria il 6.7.2022;
- di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, del decreto del D.D. n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente;
- nonché, per l’accertamento del diritto della ricorrente all''assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell''ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l''annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate, con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l’ammissione alla prova orale;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l''annullamento delle domande dianzi ricordate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell''ammissione alla prova orale”;”
sul ricorso per motivi aggiunti del 28/10/2022,
per l’annullamento:
della graduatoria di merito, approvata con Decreto del Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria n. 461 del 19.07.2022, della procedura concorsuale ordinaria relativa ai posti comuni, per la classe di concorso AB25 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di I grado - Inglese) relativa alla Regione Umbria, pubblicata nell’ “Albo Concorso Ordinario Docenti 2020 Concorso Secondaria” dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in data 19.7.2022, nonché dello stesso D.D. 461 del 19.07.2022 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria;
Vista la memoria del 26.9.2025, con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti;
li artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 26.9.2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza d’interesse alla decisione dei ricorsi, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo);
RITENUTO quindi che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US AM, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
EL Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | US AM |
IL SEGRETARIO