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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI MASSIMO
- Ricorrente –
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata, nella specie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella misura complessiva del 17%, o comunque nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, in qualità di muratore, dal 1990 al 2001, alle dipendenze della e dal 2001 alle dipendenze di , in Controparte_2 CP_3
qualità di addetto all'imballo rotoli, precisando che nell'espletamento delle sue mansioni movimentava manualmente di carichi di peso considerevole, con assunzione di posture incongrue, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da “lombalgia persistente in spondilodiscoartrosi ed ernia discale L5-S1 con segni emg di severa sofferenza neurogena cronica nei miomeri di L4-L5 a destra”, da considerarsi concausalmente di natura professionale.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che i fattori di rischio lavorativo ricollegati alla patologia lombare, secondo quanto confermato anche dagli studi sperimentali e statistico epidemiologici, è rappresentato proprio dalle movimentazioni di carichi, seguito da movimenti e torsioni ripetute e abnormi del tronco, esposizione per lungo tempo a intense vibrazioni, e posture incongrue.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella voce 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” riportandosi alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 6% (malattia professionale n.
517915374 del 26.04.201), è pari all'11%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzata da costante e ripetuti sforzi, soprattutto in occasione della movimentazione di mattoni di peso notevole, nonché dall'utilizzo di pesanti martelli pneumatici, con grave sofferenza degli arti inferiori. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 11% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva dell'11 (undici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1
con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 7.3.2025
le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI MASSIMO
- Ricorrente –
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata, nella specie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella misura complessiva del 17%, o comunque nella percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, in qualità di muratore, dal 1990 al 2001, alle dipendenze della e dal 2001 alle dipendenze di , in Controparte_2 CP_3
qualità di addetto all'imballo rotoli, precisando che nell'espletamento delle sue mansioni movimentava manualmente di carichi di peso considerevole, con assunzione di posture incongrue, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da “lombalgia persistente in spondilodiscoartrosi ed ernia discale L5-S1 con segni emg di severa sofferenza neurogena cronica nei miomeri di L4-L5 a destra”, da considerarsi concausalmente di natura professionale.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che i fattori di rischio lavorativo ricollegati alla patologia lombare, secondo quanto confermato anche dagli studi sperimentali e statistico epidemiologici, è rappresentato proprio dalle movimentazioni di carichi, seguito da movimenti e torsioni ripetute e abnormi del tronco, esposizione per lungo tempo a intense vibrazioni, e posture incongrue.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella voce 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” riportandosi alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 6% (malattia professionale n.
517915374 del 26.04.201), è pari all'11%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzata da costante e ripetuti sforzi, soprattutto in occasione della movimentazione di mattoni di peso notevole, nonché dall'utilizzo di pesanti martelli pneumatici, con grave sofferenza degli arti inferiori. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 11% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva dell'11 (undici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, CP_1
con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell' separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 7.3.2025
le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)