Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/05/2021, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00688/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2017, proposto da
GI UG, MA UG, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Martino di Lupari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio eletto presso lo studio NC AC in Mestre, via Torino n. 125;
per l'annullamento
- del decreto di asservimento coattivo n 4 del 30.11.2016 con il quale è stata istituita, a favore del Comune di San Martino di Lupari, la servitù coattiva per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali in aree naturalistiche di pregio sui terreni dei ricorrenti, anche con riferimento alla indennità di asservimento quantificata in € 886,34 e già depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato con provvedimento del 28.11.2016;
- della determina di approvazione del progetto esecutivo n 217 rg 437 del 8.10.2016;
- delibera n 97 del 29.08.2016 di approvazione del progetto definitivo;
- della delibera di Giunta Comunale n 110 del 12.10.2015 di approvazione progetto preliminare;
- delle note del 06.05.2016 prot. 6716;
- del rilievo topografico del Geom. Buson tav. 1, tav 1 b, tav 2f
- di qualsiasi atto presupposto e/o connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino di Lupari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 il dott. MA Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stata istituita, a favore del Comune di San Martino di Lupari, una servitù coattiva su un fondo rustico di proprietà dei ricorrenti (già precedentemente concesso in affitto al Comune in virtù di due contratti di durata quinquennale) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in aree naturalistiche di pregio.
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di asservimento coattivo e gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino di Lupari contrastando analiticamente le avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo di censura i ricorrenti deducono che il Comune nella delibera di approvazione del progetto definitivo e nella relazione di controdeduzioni ad essa allegata non avrebbe adeguatamente motivato in merito alle osservazioni presentate dai soggetti privati.
La doglianza è infondata, risultando dagli atti che nelle controdeduzioni allegate alla delibera giuntale n. 97/2016 l’Ente Civico ha replicato alle osservazioni presentate dai sigg. UG in modo sufficientemente analitico.
L’assunto dei ricorrenti secondo il quale nel terreno di loro proprietà non sarebbe in precedenza esistito alcun percorso utilizzato dalla cittadinanza è smentito dalla documentazione fotografica dimessa dal Comune (docc. 28-30), dalla quale emerge come già nel mese di luglio 2012 e, successivamente, nel mese di ottobre 2014 tale percorso fosse già presente, chiaramente visibile e ben definito.
Con la seconda doglianza i ricorrenti contestano la legittimità degli atti impugnati sostenendo che il percorso ciclopedonale concretamente realizzato sarebbe differente rispetto a quello previsto nel progetto definitivo approvato con la delibera giuntale n. 97/2016.
La censura non merita condivisione.
Occorre, al riguardo, rimarcare che in sede di progetto definitivo il Comune ha fornito un “disegno generale” del tracciato da realizzare, prevedendo che all’interno dell’immobile dei ricorrenti il percorso ecologico-naturalistico avesse un tracciato sostanzialmente rettilineo, di lunghezza pari a 223 ml, che attraversasse longitudinalmente, lungo la fascia centrale, il mappale n. 45.
Il tracciato finale è stato poi definito, in ogni dettaglio e in ogni singolo metro di lunghezza, dal progetto esecutivo approvato con determinazione n. 437 in data 8 ottobre 2016: progetto esecutivo che nel confermare il tracciato sostanzialmente rettilineo, attraversante longitudinalmente il mappale dei signori UG per una lunghezza pari a 223 ml, già previsto nel progetto definitivo, ha stabilito, a livello di dettaglio, alcune lievi “deviazioni” del percorso, resesi necessarie in ragione della conformazione e della (seppur minima) pendenza del terreno.
Le differenze tra quanto previsto nel progetto definitivo e il tracciato concretamente realizzato sono del tutto trascurabili e non possono, on ogni caso, determinare l’illegittimità degli atti impugnati, tenuto conto che la definizione del percorso in ogni suo dettaglio non era rimessa alla fase del progetto definitivo, bensì al successivo e più analitico livello della progettazione esecutiva.
Con il terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione di regolamenti tecnici di settore per omessa valutazione delle preesistenze, nonché un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria poichè l’amministrazione comunale, al momento di decidere il tracciato del percorso ciclopedonale sugli immobili di loro proprietà, non avrebbe tenuto in debita considerazione le difficoltà che tale accesso avrebbe arrecato ai ricorrenti nell’accedere ai lori fondi e, in particolare, alle loro abitazioni, nonché la circostanza per cui il tracciato progettato avrebbe finito sostanzialmente per creare due fondi distinti.
Il motivo di ricorso è inammissibile, nella parte in cui esso fa un generico riferimento a regolamenti tecnici di settore, senza tuttavia precisare quali sarebbero i regolamenti, e quali sarebbero le previsioni in essi contenute che sarebbero state violate dal Comune. Nel giudizio amministrativo i motivi di ricorso devono essere specifici (art. 40 c.p.a.): non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato in concreto il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista; deve, pertanto, ritenersi inammissibile per genericità la censura da cui non si evincano specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi (Cons. St., Sez. VI – sentenza 1° settembre 2017 n. 4158).
In ogni caso la censura è priva di pregio, fondandosi su assunti che risultano smentiti dalla documentazione agli atti.
E, invero, dalla stessa perizia dimessa dai ricorrenti emerge come l’area di proprietà dei ricorrenti è ”accessibile” grazie alla “presenza di due ponti sul canale Rio Nuovo della larghezza di ml. 2,50”, uno dei quali, quello posto a nord, risulta essere direttamente collegato con la viabilità comunale.
Dalla fotografie e dagli elaborati progettuali prodotti dal Comune (cfr. docc. 28,16, 17, 19 e 20) risulta poi smentita l’ulteriore affermazione circa la presenza di abitazioni in loco, di proprietà dei sig. UG (peraltro, la stessa perizia dimessa dai ricorrenti non fa alcuna menzione nè documenta fotograficamente la presenza di case ed abitazioni site in loco).
Va respinto anche il quarto motivo di ricorso, risultando dagli atti che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il decreto di asservimento coattivo è stato notificato agli interessati in data 21 dicembre 2016; l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sono state effettuate il 30 dicembre 2016, ossia nove giorni dopo l’avvenuta notificazione del decreto di asservimento ai signori UG.
Affinché possa ritenersi rispettata la previsione di cui all’art. 23 comma 1 lett g) del d.PR. 327/2001, ciò che conta è che “fra la notifica del decreto di occupazione di urgenza e l’avvio delle operazioni di immissione in possesso” decorrano almeno “sette giorni” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 dicembre 2009, n. 9642; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 agosto 2009, n. 7999), termine che nel caso di specie risulta rispettato. Il termine di sette giorni intercorrente tra la notifica del decreto di asservimento e la sua esecuzione ha, in ogni caso, natura solo ordinatoria e non perentoria (Cons. St. parere n. 400/22020).
Risulta, altresì, rispettata da parte del Comune il terzo comma dell’art. 24 del d.PR. 327/2001, ai sensi del quale, “ Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione” , emergendo dal verbale datato 30 dicembre 2016 che alle operazioni di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza degli immobili oggetto di asservimento hanno partecipato, in qualità di testimoni, due soggetti esterni, non dipendenti dell’amministrazione comunale (nella specie, trattasi di due liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti all’albo provinciale dei geometri).
Le censure, veicolate con il quinto motivo di ricorso, relative alla determinazione dell’indennità di asservimento di cui all’art. 44 del d.PR. 327/2001 sono inammissibili, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del G.O. (le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001; in termini. Tar Campania, Napoli, n.13500/2003), dinanzi al quale il motivo con cui si contesta la quantificazione dell’indennità di asservimento dovrà essere riproposto nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.).
Infondato è, infine, il sesto motivo di ricorso, stante l’inapplicabilità alla presente fattispecie, relativa alla realizzazione di un percorso ciclopedonale, della previsione normativa (art. 52 quater del d.PR. 327/2001) invocata dai ricorrenti, applicabile solo nell’ipotesi, nella specie non ricorrente, di realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti, etc.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3000 (euro tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
MA Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO