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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2024, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5586/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5586/2019 promossa da: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Paglione Parte_1
Opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scardia
Opposta
All'udienza del 19.3.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 30.1.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società otteneva decreto ingiuntivo in danno del Controparte_1 dell'importo di € 61.311,83, oltre interessi convenzionali di mora e spese di lite a Parte_1 titolo di fatture rimaste impagate.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il spiegava formale opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.
Evidenziava di aver stipulato dall'1 Luglio 2016, con scadenza al 2019, un contratto di prestazione d'opera relativo al servizio di igiene pubblica con la società Ecogreen s.r.l. e che, in virtù dell'art. 28 lett. D) del citato contratto “il trasporto dei rifiuti differenziati e non, dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione Comunale”; inoltre, alla lett. E) dello stesso articolo 28 si precisava che: “i costi per lo smaltimento dei rifiuti…. sono a carico esclusivamente dell'appaltatore”.
Inoltre, il Comune in data 19.03.2018 aveva sottoscritto con una convenzione per la Controparte_2 regolarizzazione dei flussi di rifiuti presso l'impianto di biostabilizzazione di quest'ultima con validità
pagina 1 di 4 dal 01.01.2018 al 31.12.2018; con tale convenzione si prevedeva che i costi di trattamento, smistamento e conferimento dei rifiuti sarebbe rimasto a carico dell'affidatario Controparte_2
Nessuna contestazione era sollevata in ordine alla esecuzione del servizio ed all'entità delle fatture, sostenendosi unicamente la riferibilità del pagamento alla società appaltatrice;
solo in sede di comparsa conclusionale, l'opponente contestava l'insufficienza delle fatture a fornire prova del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Evidenziava di essere affidataria del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani a servizio della , in virtù di contratto per Notaio Controparte_1 del 28 aprile 2006, rep. 8795 e racc. 1316, registrato in Bari il 12 maggio 2006, Persona_1 sottoscritto con il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.
In forza di tale contratto -art. 4.2, lettera f)-, la è obbligata a ricevere la frazione secca Controparte_1 proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati conferiti dai comuni appartenenti agli ex
ATO FG1, FG3, FG4 e FG5 ai rispettivi impianti di bacino, per poi avviarla alla produzione di CDR
(Combustibile Derivato dai Rifiuti) o CSS (Combustibile Solido Secondario); in particolare, il
[...] ha conferito i propri rifiuti indifferenziati presso l'impianto di biostabilizzazione sito in Parte_1
e gestito da per poi conferire la frazione secca riveniente dalla selezione CP_1 Controparte_2 meccanica all'impianto di produzione di CDR/CSS di Manfredonia (Fg), gestito dalla opposta.
La tariffa di conferimento, provvisoriamente rideterminata in € 120,41, era stata successivamente determinata, con decreto n. 78 del 12 settembre 2017, in € 93,97 a tonnellata dal Commissario ad Acta.
Asseriva, quindi, di essere creditrice nei confronti del per il periodo aprile 2017 – Parte_1 giugno 2018 dell'importo di € 61.311,83, sulla base delle fatture prodotte e regolarmente annotate nei registri contabili.
Chiariva che l'art. 5 della Convenzione sottoscritta tra il e la società Parte_1 CP_2 prevedeva che la frazione secca fosse oggetto di fatturazione diretta da parte dell'impianto finale di smaltimento a ciascun Comune conferitore.
Sosteneva, dunque, che il contratto di appalto sottoscritto con la società Ecogreen s.r.l. dal Parte_1 non esonerasse quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto per gli oneri di
[...] produzione di CDR/CSS alla società oggi opposta.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa, istruita con prove documentali, era riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Per Notaio del 28 aprile 2006, rep. 8795 e racc. 1316, registrato in Bari il 12 maggio Persona_1
2006, era sottoscritto un contratto tra il Consorzio stabile denominato in Controparte_3 sigla "CO.GE.AM", quest'ultimo in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese, denominato " Soggetto Gestore", al quale, ai fini di un ottimale e razionale espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, era data facoltà di costituire una società consortile una società di capitali di altro tipo con la ragione sociale ", a Controparte_1 cui dovevano partecipare tutti i membri dell'ATI: in virtù di quanto stabilito dall'art. 4.2, lettera f), la era obbligata a ricevere presso il proprio impianto la frazione secca combustibile Controparte_1 proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati conferiti dai comuni appartenenti agli ex
ATO FG1, FG3, FG4 e FG5 nei rispettivi impianti di bacino, per poi produrre, previo specifico trattamento, CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) o CSS (Combustibile Solido Secondario).
pagina 2 di 4 Si richiamava espressamente l'obbligo dei Comuni di conferire, previo trattamento nei competenti impianti di bacino, la frazione secca combustibile presso l'impianto della società opposta.
Nelle premesse del contratto era espressamente previsto che: “in caso di cessazione dello stato di emergenza ambientale, in tutti i rapporti instaurati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti in
Puglia a seguito della gara dianzi citata e sulla scorta del presente contratto subentrerà l'autorità d'Ambito regolarmente costituita, fermo restando per ciascuno dei Comuni facenti parte del bacino –in cui rientra l'odierno opponente n.d.r.- le obbligazioni verso il Soggetto Gestore ai sensi del presente contratto”.
Oggetto del contratto, posto a base della richiesta monitoria, è il conferimento da parte del sia Pt_1 pure per il tramite di altri soggetti che intervengono nel ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della frazione secca combustibile proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati: a tal proposito, come correttamente illustrato dalle difese della il ciclo della raccolta e Controparte_1 conferimento di rifiuti si svolge nelle seguenti fasi:
a. i cittadini di conferiscono i rifiuti indifferenziati negli appositi cassonetti;
Pt_1
b. la società Ecogreen, in virtù del contratto sottoscritto con il il 1° luglio 2016, che ha per Pt_1 oggetto l'appalto dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di raccoglie i rifiuti dai Pt_1 cassonetti e li conferisce all'impianto di biostabilizazione gestito Controparte_2
c. in virtù del contratto sottoscritto con il il 19.03.2018 per la Controparte_2 Parte_1 regolazione dei flussi dei rifiuti presso il proprio impianto di biostabilizzazione sito in località CP_1
Passo Breccioso, lavora il rifiuto conferito dal producendo una frazione secca;
Parte_1
d. di seguito, per conto del conferisce, la frazione secca Controparte_2 Parte_1 prodotta all'impianto gestito dalla società opposta Controparte_1
e. a sua volta, produce CDR/CSS da conferire ad impianti di termovalorizzazione Controparte_1 sparsi per il territorio nazionale.
Alla stregua di tali elementi di fatto, il rapporto obbligatorio tra la società opposta ed il Parte_1 nasce proprio dal contratto sottoscritto tra il Commissario Delegato per l'Emergenza
[...]
Ambientale nella Regione Puglia e la nel 2006 in virtù del Controparte_1 subentro nel contratto sopra descritto.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rispetto al Pt_1 diritto dalla di ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata nell'ambito Controparte_1 del rapporto in esame.
Dall'esame degli ulteriori documenti allegati, emerge, inoltre, che:
- la convenziona sottoscritta tra il ed in data 19.03.2018 prevede Parte_1 Controparte_2 all'art. 5 che “la frazione secca (CER 191212) in uscita dall'impianto di Biostabilizzazione di da CP_1 conferire all'impianto Parte_2
giusta disposizione della struttura commissariale della Regione Puglia sarà oggetto di fatturazione
[...] diretta da parte dell'impianto finale di smaltimento a ciascun Comune conferitore”;
- Il contratto stipulato con la società Ecogreen è stato prodotto solo per estratto ed in modo incompleto, cosicché non è possibile desumere dall'unica clausola prodotta l'effettivo addebito dei costi di smaltimento alla società appaltatrice, non essendovi chiarezza sull'effettivo ambito applicativo ed oggetto del contratto (essendo onere del fornire dimostrazione dei propri assunti difensivi); Pt_1
- aggiungasi che, non avendo la società opposta partecipato al contratto con la Ecogreen, qualsiasi modifica dal lato passivo dell'obbligazione esistente tra l'ente e l'opposta avrebbe dovuto essere accettata da quest'ultima, permanendo altrimenti l'obbligazione originaria in capo al Pt_1
pagina 3 di 4 Pertanto, l'opposizione è rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, scaglione in ragione della somma ingiunta, nei valori minimi per la fase istruttoria, perché solo documentale, e tra minimi e medi della decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata Imprese, sulla opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da così Controparte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Bari il giorno 17 giugno 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Raffaella Simone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5586/2019 promossa da: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Paglione Parte_1
Opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scardia
Opposta
All'udienza del 19.3.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 30.1.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società otteneva decreto ingiuntivo in danno del Controparte_1 dell'importo di € 61.311,83, oltre interessi convenzionali di mora e spese di lite a Parte_1 titolo di fatture rimaste impagate.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il spiegava formale opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.
Evidenziava di aver stipulato dall'1 Luglio 2016, con scadenza al 2019, un contratto di prestazione d'opera relativo al servizio di igiene pubblica con la società Ecogreen s.r.l. e che, in virtù dell'art. 28 lett. D) del citato contratto “il trasporto dei rifiuti differenziati e non, dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione Comunale”; inoltre, alla lett. E) dello stesso articolo 28 si precisava che: “i costi per lo smaltimento dei rifiuti…. sono a carico esclusivamente dell'appaltatore”.
Inoltre, il Comune in data 19.03.2018 aveva sottoscritto con una convenzione per la Controparte_2 regolarizzazione dei flussi di rifiuti presso l'impianto di biostabilizzazione di quest'ultima con validità
pagina 1 di 4 dal 01.01.2018 al 31.12.2018; con tale convenzione si prevedeva che i costi di trattamento, smistamento e conferimento dei rifiuti sarebbe rimasto a carico dell'affidatario Controparte_2
Nessuna contestazione era sollevata in ordine alla esecuzione del servizio ed all'entità delle fatture, sostenendosi unicamente la riferibilità del pagamento alla società appaltatrice;
solo in sede di comparsa conclusionale, l'opponente contestava l'insufficienza delle fatture a fornire prova del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Evidenziava di essere affidataria del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani a servizio della , in virtù di contratto per Notaio Controparte_1 del 28 aprile 2006, rep. 8795 e racc. 1316, registrato in Bari il 12 maggio 2006, Persona_1 sottoscritto con il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.
In forza di tale contratto -art. 4.2, lettera f)-, la è obbligata a ricevere la frazione secca Controparte_1 proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati conferiti dai comuni appartenenti agli ex
ATO FG1, FG3, FG4 e FG5 ai rispettivi impianti di bacino, per poi avviarla alla produzione di CDR
(Combustibile Derivato dai Rifiuti) o CSS (Combustibile Solido Secondario); in particolare, il
[...] ha conferito i propri rifiuti indifferenziati presso l'impianto di biostabilizzazione sito in Parte_1
e gestito da per poi conferire la frazione secca riveniente dalla selezione CP_1 Controparte_2 meccanica all'impianto di produzione di CDR/CSS di Manfredonia (Fg), gestito dalla opposta.
La tariffa di conferimento, provvisoriamente rideterminata in € 120,41, era stata successivamente determinata, con decreto n. 78 del 12 settembre 2017, in € 93,97 a tonnellata dal Commissario ad Acta.
Asseriva, quindi, di essere creditrice nei confronti del per il periodo aprile 2017 – Parte_1 giugno 2018 dell'importo di € 61.311,83, sulla base delle fatture prodotte e regolarmente annotate nei registri contabili.
Chiariva che l'art. 5 della Convenzione sottoscritta tra il e la società Parte_1 CP_2 prevedeva che la frazione secca fosse oggetto di fatturazione diretta da parte dell'impianto finale di smaltimento a ciascun Comune conferitore.
Sosteneva, dunque, che il contratto di appalto sottoscritto con la società Ecogreen s.r.l. dal Parte_1 non esonerasse quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto per gli oneri di
[...] produzione di CDR/CSS alla società oggi opposta.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa, istruita con prove documentali, era riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Per Notaio del 28 aprile 2006, rep. 8795 e racc. 1316, registrato in Bari il 12 maggio Persona_1
2006, era sottoscritto un contratto tra il Consorzio stabile denominato in Controparte_3 sigla "CO.GE.AM", quest'ultimo in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese, denominato " Soggetto Gestore", al quale, ai fini di un ottimale e razionale espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, era data facoltà di costituire una società consortile una società di capitali di altro tipo con la ragione sociale ", a Controparte_1 cui dovevano partecipare tutti i membri dell'ATI: in virtù di quanto stabilito dall'art. 4.2, lettera f), la era obbligata a ricevere presso il proprio impianto la frazione secca combustibile Controparte_1 proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati conferiti dai comuni appartenenti agli ex
ATO FG1, FG3, FG4 e FG5 nei rispettivi impianti di bacino, per poi produrre, previo specifico trattamento, CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) o CSS (Combustibile Solido Secondario).
pagina 2 di 4 Si richiamava espressamente l'obbligo dei Comuni di conferire, previo trattamento nei competenti impianti di bacino, la frazione secca combustibile presso l'impianto della società opposta.
Nelle premesse del contratto era espressamente previsto che: “in caso di cessazione dello stato di emergenza ambientale, in tutti i rapporti instaurati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti in
Puglia a seguito della gara dianzi citata e sulla scorta del presente contratto subentrerà l'autorità d'Ambito regolarmente costituita, fermo restando per ciascuno dei Comuni facenti parte del bacino –in cui rientra l'odierno opponente n.d.r.- le obbligazioni verso il Soggetto Gestore ai sensi del presente contratto”.
Oggetto del contratto, posto a base della richiesta monitoria, è il conferimento da parte del sia Pt_1 pure per il tramite di altri soggetti che intervengono nel ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della frazione secca combustibile proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati: a tal proposito, come correttamente illustrato dalle difese della il ciclo della raccolta e Controparte_1 conferimento di rifiuti si svolge nelle seguenti fasi:
a. i cittadini di conferiscono i rifiuti indifferenziati negli appositi cassonetti;
Pt_1
b. la società Ecogreen, in virtù del contratto sottoscritto con il il 1° luglio 2016, che ha per Pt_1 oggetto l'appalto dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di raccoglie i rifiuti dai Pt_1 cassonetti e li conferisce all'impianto di biostabilizazione gestito Controparte_2
c. in virtù del contratto sottoscritto con il il 19.03.2018 per la Controparte_2 Parte_1 regolazione dei flussi dei rifiuti presso il proprio impianto di biostabilizzazione sito in località CP_1
Passo Breccioso, lavora il rifiuto conferito dal producendo una frazione secca;
Parte_1
d. di seguito, per conto del conferisce, la frazione secca Controparte_2 Parte_1 prodotta all'impianto gestito dalla società opposta Controparte_1
e. a sua volta, produce CDR/CSS da conferire ad impianti di termovalorizzazione Controparte_1 sparsi per il territorio nazionale.
Alla stregua di tali elementi di fatto, il rapporto obbligatorio tra la società opposta ed il Parte_1 nasce proprio dal contratto sottoscritto tra il Commissario Delegato per l'Emergenza
[...]
Ambientale nella Regione Puglia e la nel 2006 in virtù del Controparte_1 subentro nel contratto sopra descritto.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rispetto al Pt_1 diritto dalla di ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata nell'ambito Controparte_1 del rapporto in esame.
Dall'esame degli ulteriori documenti allegati, emerge, inoltre, che:
- la convenziona sottoscritta tra il ed in data 19.03.2018 prevede Parte_1 Controparte_2 all'art. 5 che “la frazione secca (CER 191212) in uscita dall'impianto di Biostabilizzazione di da CP_1 conferire all'impianto Parte_2
giusta disposizione della struttura commissariale della Regione Puglia sarà oggetto di fatturazione
[...] diretta da parte dell'impianto finale di smaltimento a ciascun Comune conferitore”;
- Il contratto stipulato con la società Ecogreen è stato prodotto solo per estratto ed in modo incompleto, cosicché non è possibile desumere dall'unica clausola prodotta l'effettivo addebito dei costi di smaltimento alla società appaltatrice, non essendovi chiarezza sull'effettivo ambito applicativo ed oggetto del contratto (essendo onere del fornire dimostrazione dei propri assunti difensivi); Pt_1
- aggiungasi che, non avendo la società opposta partecipato al contratto con la Ecogreen, qualsiasi modifica dal lato passivo dell'obbligazione esistente tra l'ente e l'opposta avrebbe dovuto essere accettata da quest'ultima, permanendo altrimenti l'obbligazione originaria in capo al Pt_1
pagina 3 di 4 Pertanto, l'opposizione è rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, scaglione in ragione della somma ingiunta, nei valori minimi per la fase istruttoria, perché solo documentale, e tra minimi e medi della decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata Imprese, sulla opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da così Controparte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Bari il giorno 17 giugno 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Raffaella Simone
pagina 4 di 4