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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 18730/2025 promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, parte resistente con il funzionario delegato
OGGETTO: Pensione di invalidità ex art. 12 l. n. 118/71 e indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 esponendo di aver presentato in data 25.07.2024 domanda amministrativa per la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento;
che all'esito della visita della competente
Commissione Medica del 13.08.2024 era stato riconosciuto in possesso dei prescritti requisiti CP_ sanitari;
che il 14.08.2024 aveva trasmesso all' i dati necessari per procedere all'erogazione delle provvidenze assistenziali;
di essere in possesso del prescritto requisito economico per la pensione di invalidità; di essere in possesso altresì del permesso di soggiorno CP_ rilasciata il 22.03.2022 in sede di rinnovo;
che l' non aveva provveduto all'erogazione delle provvidenze richieste. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
Deduceva che con provvedimenti del l' aveva respinto la domanda del ricorrente per CP_1 carenza e contraddittorietà della documentazione richiesta (certificato di matrimonio); che nelle more della mancata consegna della documentazione attestante lo stato civile del ricorrente scadeva (in data 13.10.2024) il permesso di soggiorno dello stesso, motivo per cui l' CP_1 rappresentava, con successiva comunicazione del 27 gennaio 2025 (cfr. all. 2 – Provvedimento reiezione), la mancanza della carta di soggiorno, anch'essa individuata dalla legge come requisito imprescindibile per l'erogazione delle prestazioni richieste;
che il ricorrente non aveva provveduto a procedere in via amministrativa mediante ricorso al Comitato Provinciale CP_
All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve rammentarsi che il ricorso al comitato provinciale non costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, nel senso che, subito dopo il rigetto della prima istanza, il cittadino può subito fare ricorso al giudice, senza dover necessariamente esperire il ricorso al comitato (cfr. ex multis Cass. n. 15797/2001).
Ciò premesso, nel caso in esame l'istante, dopo aver presentato domanda amm.va il
25.07.2024, è stato riconosciuto dalla competente Commissione Medica essere in possesso dei prescritti requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di invalidità ex art. 12 l. n. 118/71. Successivamente, all'esito dell'invio dei dati socio economici da parte CP_ del ricorrente, l' ha respinto la domanda ritenendo l'istante privo dei prescritti requisiti socio economici (nello specifico il permesso di soggiorno).
Il provvedimento di rigetto dell appare però illegittimo, atteso che la parte ricorrente ha CP_1 fornito prova di essere in possesso del permesso di soggiorno, rinnovato nelle more della domanda amministrativa.
Sicchè sussistono tutti i prescritti requisiti per il riconoscimento delle provvidenze richieste , non essendoci contestazioni sul limite reddituale per la pensione di inabilità.
Pertanto deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80 e alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71 dal primo giorno del mese CP_ successivo alla domanda amministrativa del 25.07.2024; l' va quindi condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
2 ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 L. N. 18/80 E ALLA PENSIONE DI INVALIDITA'
EX ART. 12 L. N. 118/71 DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DEL;
CONDANNA L' AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DEI CP_1
CONSEGUENZIALI RA MA E MATURANDI, OLTRE INTERESSI
LEGALI DAL DOVUTO AL SALDO, COME INDICATO IN PARTE MOTIVA.
CONDANNDA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 1.278,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 15/10/2025 La Giudice
EL RA
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TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice EL RA, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 18730/2025 promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, parte resistente con il funzionario delegato
OGGETTO: Pensione di invalidità ex art. 12 l. n. 118/71 e indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 esponendo di aver presentato in data 25.07.2024 domanda amministrativa per la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento;
che all'esito della visita della competente
Commissione Medica del 13.08.2024 era stato riconosciuto in possesso dei prescritti requisiti CP_ sanitari;
che il 14.08.2024 aveva trasmesso all' i dati necessari per procedere all'erogazione delle provvidenze assistenziali;
di essere in possesso del prescritto requisito economico per la pensione di invalidità; di essere in possesso altresì del permesso di soggiorno CP_ rilasciata il 22.03.2022 in sede di rinnovo;
che l' non aveva provveduto all'erogazione delle provvidenze richieste. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
Deduceva che con provvedimenti del l' aveva respinto la domanda del ricorrente per CP_1 carenza e contraddittorietà della documentazione richiesta (certificato di matrimonio); che nelle more della mancata consegna della documentazione attestante lo stato civile del ricorrente scadeva (in data 13.10.2024) il permesso di soggiorno dello stesso, motivo per cui l' CP_1 rappresentava, con successiva comunicazione del 27 gennaio 2025 (cfr. all. 2 – Provvedimento reiezione), la mancanza della carta di soggiorno, anch'essa individuata dalla legge come requisito imprescindibile per l'erogazione delle prestazioni richieste;
che il ricorrente non aveva provveduto a procedere in via amministrativa mediante ricorso al Comitato Provinciale CP_
All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve rammentarsi che il ricorso al comitato provinciale non costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, nel senso che, subito dopo il rigetto della prima istanza, il cittadino può subito fare ricorso al giudice, senza dover necessariamente esperire il ricorso al comitato (cfr. ex multis Cass. n. 15797/2001).
Ciò premesso, nel caso in esame l'istante, dopo aver presentato domanda amm.va il
25.07.2024, è stato riconosciuto dalla competente Commissione Medica essere in possesso dei prescritti requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di invalidità ex art. 12 l. n. 118/71. Successivamente, all'esito dell'invio dei dati socio economici da parte CP_ del ricorrente, l' ha respinto la domanda ritenendo l'istante privo dei prescritti requisiti socio economici (nello specifico il permesso di soggiorno).
Il provvedimento di rigetto dell appare però illegittimo, atteso che la parte ricorrente ha CP_1 fornito prova di essere in possesso del permesso di soggiorno, rinnovato nelle more della domanda amministrativa.
Sicchè sussistono tutti i prescritti requisiti per il riconoscimento delle provvidenze richieste , non essendoci contestazioni sul limite reddituale per la pensione di inabilità.
Pertanto deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80 e alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71 dal primo giorno del mese CP_ successivo alla domanda amministrativa del 25.07.2024; l' va quindi condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
2 ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 L. N. 18/80 E ALLA PENSIONE DI INVALIDITA'
EX ART. 12 L. N. 118/71 DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DEL;
CONDANNA L' AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DEI CP_1
CONSEGUENZIALI RA MA E MATURANDI, OLTRE INTERESSI
LEGALI DAL DOVUTO AL SALDO, COME INDICATO IN PARTE MOTIVA.
CONDANNDA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 1.278,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 15/10/2025 La Giudice
EL RA
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