TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2925/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2925/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Strada provinciale 88 n.6, C.F.: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania, via Aosta n. 4 presso lo studio dell'avv. Nunzia Falanchi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 9372/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “Accertare e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L.18/80; D. Lgs. 508/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà accertata. Condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi, ex art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 27 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo il rigetto del ricorso.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 26 marzo 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 marzo 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetto da “Pregressa insufficienza respiratoria secondaria ad infezione polmonare.
Poliartrosi con deficit statico -dinamico di media entità. Cardiopatia ipertensiva.
Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale decadimento cognitivo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, non riscontrando in capo al ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo, Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Bronchiectasie in BPCO in OLT, Sindrome Parkinsoniana,
pagina 2 di 4 Spondilodiscoartrosi lombare e poliartrosi a media incidenza funzionale”, ritenendo quanto all'indennità di accompagnamento che “è possibile affermare, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame obiettivo rilevato in sede di visita di CTU, che è stata evidenziata una limitazione dell'articolarità dei vari distretti esaminati, che tuttavia non annulla l'autonomia deambulatoria del ricorrente, così come non sono stati evidenziati deficit cognitivi in grado di annullare l'autonomia nello svolgimento dei fisiologici atti della vita quotidiana”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
E' appena il caso di rilevare che il consulente nella propria relazione ha dato atto di aver esaminato tutta la documentazione agli atti “da intendersi riportata e trascritta” e in ogni caso le certificazioni menzionate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. – che la difesa di parte ricorrente asserisce non essere state tenute in considerazione da parte del consulente – sono tutte anteriori all'esame obiettivo effettuato dal perito in data 24 giugno 2025, per altro compatibile negli esiti con le certificazioni in questione.
Al riguardo, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con
pagina 3 di 4 difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 26 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 bis disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 12 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Generale: soggetto in apparenti buone condizioni generali. Cute e mucose visibili di colorito roseo. Pannicolo adiposo sottocutaneo ben rappresentato. Lieve deficit uditivo alla voce di conversazione. Tonotrofismo muscolare compatibile con sesso ed età anagrafica (…) Apparato osteoarticolare: giunge alla mia osservazione su sedia a rotelle, invitato ad alzarsi assume la posizione eretta con appoggio monolaterale a bastone, la deambulazione a piccoli passi avviene con appoggio monolaterale. Lieve cifosi dorso-lombare, algie alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare. Articolarità globale di arti superiori, spalle, anche e ginocchi ridotta di circa 1/3 e riferita dolente. Apparato Neuropsichico: Sensorio congruo all'età anagrafica e al livello socio-culturale in assenza di attuali deficit mnesici, con comprensione completa e valida elaborazione cognitiva così come la formulazione di nessi associativi”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2925/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Strada provinciale 88 n.6, C.F.: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania, via Aosta n. 4 presso lo studio dell'avv. Nunzia Falanchi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 9372/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “Accertare e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L.18/80; D. Lgs. 508/88) a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà accertata. Condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi, ex art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 27 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo il rigetto del ricorso.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 26 marzo 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 3 marzo 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 4 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetto da “Pregressa insufficienza respiratoria secondaria ad infezione polmonare.
Poliartrosi con deficit statico -dinamico di media entità. Cardiopatia ipertensiva.
Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale decadimento cognitivo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, non riscontrando in capo al ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo, Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Bronchiectasie in BPCO in OLT, Sindrome Parkinsoniana,
pagina 2 di 4 Spondilodiscoartrosi lombare e poliartrosi a media incidenza funzionale”, ritenendo quanto all'indennità di accompagnamento che “è possibile affermare, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame obiettivo rilevato in sede di visita di CTU, che è stata evidenziata una limitazione dell'articolarità dei vari distretti esaminati, che tuttavia non annulla l'autonomia deambulatoria del ricorrente, così come non sono stati evidenziati deficit cognitivi in grado di annullare l'autonomia nello svolgimento dei fisiologici atti della vita quotidiana”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
E' appena il caso di rilevare che il consulente nella propria relazione ha dato atto di aver esaminato tutta la documentazione agli atti “da intendersi riportata e trascritta” e in ogni caso le certificazioni menzionate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. – che la difesa di parte ricorrente asserisce non essere state tenute in considerazione da parte del consulente – sono tutte anteriori all'esame obiettivo effettuato dal perito in data 24 giugno 2025, per altro compatibile negli esiti con le certificazioni in questione.
Al riguardo, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con
pagina 3 di 4 difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 26 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 bis disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 12 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Generale: soggetto in apparenti buone condizioni generali. Cute e mucose visibili di colorito roseo. Pannicolo adiposo sottocutaneo ben rappresentato. Lieve deficit uditivo alla voce di conversazione. Tonotrofismo muscolare compatibile con sesso ed età anagrafica (…) Apparato osteoarticolare: giunge alla mia osservazione su sedia a rotelle, invitato ad alzarsi assume la posizione eretta con appoggio monolaterale a bastone, la deambulazione a piccoli passi avviene con appoggio monolaterale. Lieve cifosi dorso-lombare, algie alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare. Articolarità globale di arti superiori, spalle, anche e ginocchi ridotta di circa 1/3 e riferita dolente. Apparato Neuropsichico: Sensorio congruo all'età anagrafica e al livello socio-culturale in assenza di attuali deficit mnesici, con comprensione completa e valida elaborazione cognitiva così come la formulazione di nessi associativi”.