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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2276/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. TOMATIS CHIARA VIA RINCHIUSO N.2/A 12084 MONDOVI' ATTORE/I contro
CP_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come segue:
“chiede che il Tribunale, espletati gli adempimenti necessari e previa nomina di tutore provvisorio, voglia pronunciare l'interdizione della IG.ra . CP_1
pagina 1 di 3 In subordine, qualora non venissero ravvisate le condizioni per farsi luogo all'interdizione, che si provveda, alla inabilitazione ovvero ex art. 405 c.c., alla nomina dell'amministratore di sostegno a
, a tempo indeterminato e con decreto immediatamente esecutivo, conferendo allo CP_1 stesso le facoltà gestionali relative agli oggetti di cui al capo 4) che precede e/o, comunque, ogni e più ampio potere consentito dalla legge.” Il P.M. così concludeva: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(C.F.: ) – rappresentato dall'Avv. Chiara Tomatis, chiedeva l'interdizione della C.F._1 madre – nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CP_1 Il 17.01.2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e dei sommari informatori. Si trascrive il relativo verbale: “…alle domande formulate risponde: Come si chiama di cognome e nome: CP_1
Si ricorda la data di nascita: nulla risponde;
Chi è la sig.ra accanto a Lei: nulla risponde;
Ha dei figli: nulla risponde, ma muove la testa con un cenno positivo;
Quanti figli ha: nulla risponde;
Chi è il sig. nulla risponde…anzi, figlio riferisce con tono di voce bassa;
Parte_1
In quale anno, giorno e mese ci troviamo: nulla risponde;
Ha una pensione: nulla risponde;
Contr A questo punto, procede all'audizione di:
“Sono ricorrente, figlio dell'interdicenda. Confermo il contento del ricorso e non Parte_1 ho nulla da aggiungere. Mia mamma con il passare del tempo continua a peggiorare. Necessita accettare l'eredità di un fratello e di una sorella, per questo è stato proposto il ricorso. Almeno una volta alla settimana vedo mia mamma e non sempre mi riconosce. Mi rendo disponibile alla nomina di protutore e propongo mia figlia come protutore”; Parte_2
“Sono nipote dell'interdicenda. Mi rendo disponibile alla nomina di protutore. Parte_2
Mia nonna non la vedo spesso perché sto a Torino per l'Università. L'ultima volta che ho visto mia nonna risale ad un anno fa. Ho letto il ricorso e lo condivido”;
“Sono nipote dell'interdicenda. Va bene nominare mio papà come tutore e Testimone_1 mia sorella come protutore. Ho letto il ricorso e lo condivido. Ho visto mia nonna questa estate e non mi ha riconosciuto””. Con provvedimento del 23.01.2025 si procedeva alla nomina di tutore provvisorio e alla fissazione di udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di , la quale risulta trovarsi in condizione di abituale infermità CP_1 mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione. La IG.ra , come risulta dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 10/02/2015 (doc. 6), CP_1 dal successivo parere psichiatrico forense 10/06/9/2024 del Dr. (doc. 4) e dal Persona_1 certificato 25/09/2024 del medico curante Dr.ssa (doc. 5), è affetta da gravi infermità Persona_2 psico-fisiche, in particolare da disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a Malattia di Alzheimer e
Malattia vascolare, che hanno compromesso la capacità critica e di giudizio, le impediscono di deambulare autonomamente e le procurano disorientamento grave ed aggressività, impossibilità di provvedere ai propri interessi ed ai comuni atti della vita quotidiana, oltre a rendere necessaria l'assistenza continua. pagina 2 di 3 L'esame dell'interdicenda, tenutosi nella udienza del 17.01.2024, ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della RA . L'interdicenda non ha risposto ad alcuna delle domande CP_1 che le sono state poste, limitandosi a muovere la testa con un cenno positivo alla domanda se aveva dei figli. I parenti hanno confermato quanto indicato in ricorso circa le sue condizioni di salute.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la RA evidenzi una infermità psicofisica tale da comportare una effettiva totale CP_1 riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica. Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della RA , atteso, da un lato, che la condizione psicopatologica da CP_1 cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la RA
è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si impone la CP_1 pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste. La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il [...] CP_1 ed ivi residente in [...].
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2276/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. TOMATIS CHIARA VIA RINCHIUSO N.2/A 12084 MONDOVI' ATTORE/I contro
CP_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come segue:
“chiede che il Tribunale, espletati gli adempimenti necessari e previa nomina di tutore provvisorio, voglia pronunciare l'interdizione della IG.ra . CP_1
pagina 1 di 3 In subordine, qualora non venissero ravvisate le condizioni per farsi luogo all'interdizione, che si provveda, alla inabilitazione ovvero ex art. 405 c.c., alla nomina dell'amministratore di sostegno a
, a tempo indeterminato e con decreto immediatamente esecutivo, conferendo allo CP_1 stesso le facoltà gestionali relative agli oggetti di cui al capo 4) che precede e/o, comunque, ogni e più ampio potere consentito dalla legge.” Il P.M. così concludeva: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(C.F.: ) – rappresentato dall'Avv. Chiara Tomatis, chiedeva l'interdizione della C.F._1 madre – nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CP_1 Il 17.01.2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e dei sommari informatori. Si trascrive il relativo verbale: “…alle domande formulate risponde: Come si chiama di cognome e nome: CP_1
Si ricorda la data di nascita: nulla risponde;
Chi è la sig.ra accanto a Lei: nulla risponde;
Ha dei figli: nulla risponde, ma muove la testa con un cenno positivo;
Quanti figli ha: nulla risponde;
Chi è il sig. nulla risponde…anzi, figlio riferisce con tono di voce bassa;
Parte_1
In quale anno, giorno e mese ci troviamo: nulla risponde;
Ha una pensione: nulla risponde;
Contr A questo punto, procede all'audizione di:
“Sono ricorrente, figlio dell'interdicenda. Confermo il contento del ricorso e non Parte_1 ho nulla da aggiungere. Mia mamma con il passare del tempo continua a peggiorare. Necessita accettare l'eredità di un fratello e di una sorella, per questo è stato proposto il ricorso. Almeno una volta alla settimana vedo mia mamma e non sempre mi riconosce. Mi rendo disponibile alla nomina di protutore e propongo mia figlia come protutore”; Parte_2
“Sono nipote dell'interdicenda. Mi rendo disponibile alla nomina di protutore. Parte_2
Mia nonna non la vedo spesso perché sto a Torino per l'Università. L'ultima volta che ho visto mia nonna risale ad un anno fa. Ho letto il ricorso e lo condivido”;
“Sono nipote dell'interdicenda. Va bene nominare mio papà come tutore e Testimone_1 mia sorella come protutore. Ho letto il ricorso e lo condivido. Ho visto mia nonna questa estate e non mi ha riconosciuto””. Con provvedimento del 23.01.2025 si procedeva alla nomina di tutore provvisorio e alla fissazione di udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di , la quale risulta trovarsi in condizione di abituale infermità CP_1 mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione. La IG.ra , come risulta dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 10/02/2015 (doc. 6), CP_1 dal successivo parere psichiatrico forense 10/06/9/2024 del Dr. (doc. 4) e dal Persona_1 certificato 25/09/2024 del medico curante Dr.ssa (doc. 5), è affetta da gravi infermità Persona_2 psico-fisiche, in particolare da disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a Malattia di Alzheimer e
Malattia vascolare, che hanno compromesso la capacità critica e di giudizio, le impediscono di deambulare autonomamente e le procurano disorientamento grave ed aggressività, impossibilità di provvedere ai propri interessi ed ai comuni atti della vita quotidiana, oltre a rendere necessaria l'assistenza continua. pagina 2 di 3 L'esame dell'interdicenda, tenutosi nella udienza del 17.01.2024, ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della RA . L'interdicenda non ha risposto ad alcuna delle domande CP_1 che le sono state poste, limitandosi a muovere la testa con un cenno positivo alla domanda se aveva dei figli. I parenti hanno confermato quanto indicato in ricorso circa le sue condizioni di salute.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la RA evidenzi una infermità psicofisica tale da comportare una effettiva totale CP_1 riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica. Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della RA , atteso, da un lato, che la condizione psicopatologica da CP_1 cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la RA
è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si impone la CP_1 pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste. La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il [...] CP_1 ed ivi residente in [...].
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3