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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2535/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABBATORE Parte_1 C.F._1
STEFANO e con domicilio eletto presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI MARZIA e CP_1 C.F._2 con domicilio eletto presso la medesima come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia accogliere il Tribunale Ill.mo, in accoglimento del presente ricorso di revisione delle condizioni pattuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e , e Vogli altresì revocare l'assegnazione Persona_1 Persona_2 della casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo via Gran Sasso n. 51, alla sig.ra CP_1
Per CP_1
Nel merito
- respingere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli posto a carico di in totale carenza dei sopravvenuti giustificati motivi richiesti dall'art. 473-bis.29; Parte_1
- per tutte le ragioni esposte, previa revoca parziale dell'ordinanza resa in data 19.10.2024, dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_2 Per_1
pagina 1 di 5 , entrambi non autosufficienti economicamente, rispettivamente nella misura di € 200,00 Per_1 mensili (come da originaria statuizione di codesto Tribunale in data 12.05.2011) ed € 300,00 mensili, o quella diversa anche maggiore ritenuta di giustizia, in ogni caso e comunque non inferiore rispetto alla statuizione originaria in data 12.05.2011 di codesto Tribunale (€ 200,00);
- condannare altresì al versamento di tutti gli arretrati dovuti a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento tanto della IG nella misura di complessivi € 21.400,00, o quella Persona_2 diversa somma ritenuta di giustizia, quanto del figlio nella misura di complessivi € Persona_1
7.400,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi sul capitale rivalutato ex art. 1284
IV° c.c. dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.
- analogamente, respingere la richiesta ex adverso avanzata di revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale in capo all'esponente in assenza dei sopravvenuti giustificati motivi richiesti dall'art. 473- bis.29, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conferma dei provvedimenti già resi da codesto Tribunale.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di revoca dell'assegno Parte_1 di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, stabilito nella pronuncia di divorzio n.3259/08 e di revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, sul presupposto che i figli nata il [...] e nato il [...], Persona_2 Persona_1 completati i loro percorsi di studi, avevano fatto ingresso nel mondo del lavoro ed erano divenuti economicamente indipendenti. Il ricorrente evidenziava altresì che l'ex coniuge aveva continuato ad abitare nella casa familiare insieme al nuovo compagno CP_1
e ai due figli nati dalla nuova relazione.
ha contestato sia la circostanza che i figli siano divenuti economicamente CP_1 indipendenti, sia che il nuovo compagno avesse abitato stabilmente presso la casa coniugale, disponendo di una propria abitazione. All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c, dopo aver sentito le parti, veniva così disposto in via provvisoria ed urgente: i. Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente in virtù del rapporto di coabitazione con;
Persona_1 ii. Revoca l'assegno di mantenimento versato da nell'interesse della Parte_1 IG con decorrenza dalla data della domanda;
Persona_2 iii. Dispone la temporanea sospensione dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
fino a quando lo stesso continui a prestare attività lavorativa;
[...] iv. Assegna termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito di note scritte in cui dare atto dell'intervenuto rinnovo/ cessazione del rapporto di lavoro di e/o Persona_1 eventuale sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro.
v. Rinvia all'udienza del 13 marzo 2025 ore 12.00 per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
A seguito delle ulteriori produzioni delle parti emergeva che il figlio , alla Persona_1 data del 14.01.25, risultava occupato presso la Essepi@ – Logistica e Distribuzione S.r.l., con sede in Brugherio con decorrenza dal 22.11.23 e che in data 22.11.2024 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato con tipo di orario a tempo pieno e con una retribuzione annua pari ad € 21.986,00; con successiva comunicazione della datrice di lavoro veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con decorrenza Persona_1 dal 7 febbraio 2025.
A fronte di tali circostanze sopravvenute il ricorrente insisteva nella propria richiesta di revoca sia dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli, sia dell'assegnazione della casa coniugale, avendo anche il figlio fatto ingresso nel mondo del lavoro, Persona_1 senza che il successivo stato di disoccupazione possa dare luogo alla reviviscenza dell'obbligo di mantenimento, possedendo il figlio i requisiti di legge per poter fruire della Naspi e nel frattempo ricercare una nuova attività lavorativa.
La resistente, sottolineando che il figlio si era inserito da poco nel mondo del lavoro e per tale ragione non poteva essere considerato economicamente indipendente, si opponeva alle richieste di controparte. II. Sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo. Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere pagina 3 di 5 l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello
Venezia n.91/20). Per giurisprudenza consolidata, inoltre, non possono far rivivere l'obbligo a carico del genitore non convivente con i figli i periodi di disoccupazione tra un'attività lavorativa e l'altra, non comportando la cessazione di un rapporto lavorativo la reviviscenza del precedente obbligo (in senso conforme Cass. 8892/24, Cass.6509/17)
Nel caso di specie, relativamente alla IG , che ha completato gli studi da Persona_2 circa 4 anni, vanno richiamate integralmente le ragioni poste a base della revoca dell'obbligo a carico del padre nell'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2024: ritenuto alla luce di quanto emerso che l'assegno di mantenimento per debba essere revocato Persona_2 tenendo in considerazione la fine del percorso scolastico avvenuta ormai circa 4 anni fa e l'orientamento della giurisprudenza da cui non v'è motivo di discostarsi nel caso di specie;
non è contestato, infatti, che abbia iniziato a lavorare per la prima volta nel dicembre Persona_2
2019 come apprendista in un bar presso il Centro Commerciale “la Fontana” di Cinisello
Balsamo, con un contratto part-time (20 ore settimanali) di apprendistato della durata di tre anni a seguito del quale non vi è stato alcun rinnovo;
successivamente ha lavorato Persona_2 anche alle dipendenze di KIKO s.p.a da gennaio 2023 ad aprile 2024 e il contratto non è stato rinnovato) e ancora per quanto concerne il “disturbo di panico da agorafobia” diagnosticato ad (all. 14 della comparsa di costituzione), per quanto tale situazione sia Persona_2 certamente meritevole di attenzione, nel caso di specie non è stata allegata alcuna prova che tale condizione determini un'inabilità al lavoro e pertanto non può trovare spazio nel presente giudizio;
Le esperienze lavorative svolte hanno certamente consentito ad di acquisire Persona_2 capacità professionali spendibili nel mercato del lavoro, oltre al diritto a percepire la Naspi, come dichiarato dalla resistente all'udienza del 9.10.24. Quanto al figlio , dalla documentazione prodotta risulta che ha svolto Persona_1 attività lavorativa per un anno con contratto a termine, poi trasformato in contratto full time a tempo indeterminato, cessato a seguito del licenziamento dopo circa tre mesi.
Alla luce di tali circostanze di fatto, anche con riferimento a , sussistono le Persona_1 condizioni per ritenere che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, avendo prestato la propria opera continuativamente per oltre un anno e con una retribuzione congrua (€ 21.986,00 annui). Inoltre, la tipologia e durata del contratto lavorativo ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo gli danno diritto a percepire la Naspi. Anche nel suo caso l'esperienza professionale acquisita gli consentirà di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Vanno perciò revocati gli obblighi di mantenimento a carico di con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda, quanto ad , e con decorrenza dalla data Persona_2 della presente sentenza, quanto a , essendo intervenuto l'accertamento del Persona_1 suo ingresso nel mondo del lavoro in corso di causa, ferma restando la sospensione disposta nell'ordinanza del 19 ottobre 2024. III. Dall'accertamento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli deriva il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, che ha la sua ragion d'essere nell'assicurare la stabilità e continuità abitativa dei figli anche maggiorenni fino a quando non raggiungono l'autosufficienza economica, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza con il genitore assegnatario della stessa. Invero, con il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli cessa la pagina 4 di 5 limitazione all'esercizio dei propri diritti da parte del comproprietario del bene immobile. IV. L'accoglimento della domanda di modifica proposta dal ricorrente preclude l'esame di ogni ulteriore domanda della resistente volta al pagamento di somme pregresse, fermo restando che fino alla data della modifica la parte era già in possesso di titolo esecutivo, senza necessità di alcuna pronuncia di condanna. V. Nessuna rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio hanno poi le richieste istruttorie inerenti la condizione economica del ricorrente. VI. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e del sopravvenire in corso di causa delle ragioni fondanti la decisione, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di per la IG e con decorrenza dalla presente sentenza Parte_1 Persona_2 l'assegno di mantenimento per il figlio , ferma restando la sospensione Persona_1 disposta con l'ordinanza in data 19 ottobre 2024; 2) Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Gran Sasso, 51° favore di;
CP_1
3) Dichiara inammissibile la domanda della resistente di pagamento di somme pregresse;
4) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20/03/25
Il Presidente estensore
Dottt.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2535/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABBATORE Parte_1 C.F._1
STEFANO e con domicilio eletto presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI MARZIA e CP_1 C.F._2 con domicilio eletto presso la medesima come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia accogliere il Tribunale Ill.mo, in accoglimento del presente ricorso di revisione delle condizioni pattuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocare l'assegno di mantenimento a favore dei figli e , e Vogli altresì revocare l'assegnazione Persona_1 Persona_2 della casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo via Gran Sasso n. 51, alla sig.ra CP_1
Per CP_1
Nel merito
- respingere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli posto a carico di in totale carenza dei sopravvenuti giustificati motivi richiesti dall'art. 473-bis.29; Parte_1
- per tutte le ragioni esposte, previa revoca parziale dell'ordinanza resa in data 19.10.2024, dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_2 Per_1
pagina 1 di 5 , entrambi non autosufficienti economicamente, rispettivamente nella misura di € 200,00 Per_1 mensili (come da originaria statuizione di codesto Tribunale in data 12.05.2011) ed € 300,00 mensili, o quella diversa anche maggiore ritenuta di giustizia, in ogni caso e comunque non inferiore rispetto alla statuizione originaria in data 12.05.2011 di codesto Tribunale (€ 200,00);
- condannare altresì al versamento di tutti gli arretrati dovuti a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento tanto della IG nella misura di complessivi € 21.400,00, o quella Persona_2 diversa somma ritenuta di giustizia, quanto del figlio nella misura di complessivi € Persona_1
7.400,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi sul capitale rivalutato ex art. 1284
IV° c.c. dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.
- analogamente, respingere la richiesta ex adverso avanzata di revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale in capo all'esponente in assenza dei sopravvenuti giustificati motivi richiesti dall'art. 473- bis.29, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conferma dei provvedimenti già resi da codesto Tribunale.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di revoca dell'assegno Parte_1 di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, stabilito nella pronuncia di divorzio n.3259/08 e di revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, sul presupposto che i figli nata il [...] e nato il [...], Persona_2 Persona_1 completati i loro percorsi di studi, avevano fatto ingresso nel mondo del lavoro ed erano divenuti economicamente indipendenti. Il ricorrente evidenziava altresì che l'ex coniuge aveva continuato ad abitare nella casa familiare insieme al nuovo compagno CP_1
e ai due figli nati dalla nuova relazione.
ha contestato sia la circostanza che i figli siano divenuti economicamente CP_1 indipendenti, sia che il nuovo compagno avesse abitato stabilmente presso la casa coniugale, disponendo di una propria abitazione. All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c, dopo aver sentito le parti, veniva così disposto in via provvisoria ed urgente: i. Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente in virtù del rapporto di coabitazione con;
Persona_1 ii. Revoca l'assegno di mantenimento versato da nell'interesse della Parte_1 IG con decorrenza dalla data della domanda;
Persona_2 iii. Dispone la temporanea sospensione dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
fino a quando lo stesso continui a prestare attività lavorativa;
[...] iv. Assegna termine fino al 20 febbraio 2025 per il deposito di note scritte in cui dare atto dell'intervenuto rinnovo/ cessazione del rapporto di lavoro di e/o Persona_1 eventuale sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro.
v. Rinvia all'udienza del 13 marzo 2025 ore 12.00 per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
A seguito delle ulteriori produzioni delle parti emergeva che il figlio , alla Persona_1 data del 14.01.25, risultava occupato presso la Essepi@ – Logistica e Distribuzione S.r.l., con sede in Brugherio con decorrenza dal 22.11.23 e che in data 22.11.2024 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato con tipo di orario a tempo pieno e con una retribuzione annua pari ad € 21.986,00; con successiva comunicazione della datrice di lavoro veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con decorrenza Persona_1 dal 7 febbraio 2025.
A fronte di tali circostanze sopravvenute il ricorrente insisteva nella propria richiesta di revoca sia dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli, sia dell'assegnazione della casa coniugale, avendo anche il figlio fatto ingresso nel mondo del lavoro, Persona_1 senza che il successivo stato di disoccupazione possa dare luogo alla reviviscenza dell'obbligo di mantenimento, possedendo il figlio i requisiti di legge per poter fruire della Naspi e nel frattempo ricercare una nuova attività lavorativa.
La resistente, sottolineando che il figlio si era inserito da poco nel mondo del lavoro e per tale ragione non poteva essere considerato economicamente indipendente, si opponeva alle richieste di controparte. II. Sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo. Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere pagina 3 di 5 l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello
Venezia n.91/20). Per giurisprudenza consolidata, inoltre, non possono far rivivere l'obbligo a carico del genitore non convivente con i figli i periodi di disoccupazione tra un'attività lavorativa e l'altra, non comportando la cessazione di un rapporto lavorativo la reviviscenza del precedente obbligo (in senso conforme Cass. 8892/24, Cass.6509/17)
Nel caso di specie, relativamente alla IG , che ha completato gli studi da Persona_2 circa 4 anni, vanno richiamate integralmente le ragioni poste a base della revoca dell'obbligo a carico del padre nell'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2024: ritenuto alla luce di quanto emerso che l'assegno di mantenimento per debba essere revocato Persona_2 tenendo in considerazione la fine del percorso scolastico avvenuta ormai circa 4 anni fa e l'orientamento della giurisprudenza da cui non v'è motivo di discostarsi nel caso di specie;
non è contestato, infatti, che abbia iniziato a lavorare per la prima volta nel dicembre Persona_2
2019 come apprendista in un bar presso il Centro Commerciale “la Fontana” di Cinisello
Balsamo, con un contratto part-time (20 ore settimanali) di apprendistato della durata di tre anni a seguito del quale non vi è stato alcun rinnovo;
successivamente ha lavorato Persona_2 anche alle dipendenze di KIKO s.p.a da gennaio 2023 ad aprile 2024 e il contratto non è stato rinnovato) e ancora per quanto concerne il “disturbo di panico da agorafobia” diagnosticato ad (all. 14 della comparsa di costituzione), per quanto tale situazione sia Persona_2 certamente meritevole di attenzione, nel caso di specie non è stata allegata alcuna prova che tale condizione determini un'inabilità al lavoro e pertanto non può trovare spazio nel presente giudizio;
Le esperienze lavorative svolte hanno certamente consentito ad di acquisire Persona_2 capacità professionali spendibili nel mercato del lavoro, oltre al diritto a percepire la Naspi, come dichiarato dalla resistente all'udienza del 9.10.24. Quanto al figlio , dalla documentazione prodotta risulta che ha svolto Persona_1 attività lavorativa per un anno con contratto a termine, poi trasformato in contratto full time a tempo indeterminato, cessato a seguito del licenziamento dopo circa tre mesi.
Alla luce di tali circostanze di fatto, anche con riferimento a , sussistono le Persona_1 condizioni per ritenere che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, avendo prestato la propria opera continuativamente per oltre un anno e con una retribuzione congrua (€ 21.986,00 annui). Inoltre, la tipologia e durata del contratto lavorativo ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo gli danno diritto a percepire la Naspi. Anche nel suo caso l'esperienza professionale acquisita gli consentirà di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Vanno perciò revocati gli obblighi di mantenimento a carico di con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda, quanto ad , e con decorrenza dalla data Persona_2 della presente sentenza, quanto a , essendo intervenuto l'accertamento del Persona_1 suo ingresso nel mondo del lavoro in corso di causa, ferma restando la sospensione disposta nell'ordinanza del 19 ottobre 2024. III. Dall'accertamento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli deriva il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, che ha la sua ragion d'essere nell'assicurare la stabilità e continuità abitativa dei figli anche maggiorenni fino a quando non raggiungono l'autosufficienza economica, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza con il genitore assegnatario della stessa. Invero, con il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli cessa la pagina 4 di 5 limitazione all'esercizio dei propri diritti da parte del comproprietario del bene immobile. IV. L'accoglimento della domanda di modifica proposta dal ricorrente preclude l'esame di ogni ulteriore domanda della resistente volta al pagamento di somme pregresse, fermo restando che fino alla data della modifica la parte era già in possesso di titolo esecutivo, senza necessità di alcuna pronuncia di condanna. V. Nessuna rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio hanno poi le richieste istruttorie inerenti la condizione economica del ricorrente. VI. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e del sopravvenire in corso di causa delle ragioni fondanti la decisione, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di per la IG e con decorrenza dalla presente sentenza Parte_1 Persona_2 l'assegno di mantenimento per il figlio , ferma restando la sospensione Persona_1 disposta con l'ordinanza in data 19 ottobre 2024; 2) Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Gran Sasso, 51° favore di;
CP_1
3) Dichiara inammissibile la domanda della resistente di pagamento di somme pregresse;
4) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20/03/25
Il Presidente estensore
Dottt.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5