Art. 20
Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che imprenda viaggi da porti transoceanici, qualora imbarchi, con destinazione ad un porto del Regno, piu' di cinquanta passeggieri italiani che viaggino in terza classe, o in classe equivalente, o siano emigranti di ritorno, deve munirsi di speciale licenza, che potra' essere concessa dalla R. autorita' consolare, sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal regolamento.
((Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta))
Il capitano del piroscafo che, senza esser munito di licenza consolare, trasporti passeggeri italiani di terza classe o classe equivalente o emigranti italiani di ritorno al di sopra di cinquanta andra' soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente o emigranti di ritorno diretti nel Regno.
In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda e' di lire venti per ogni emigrante di ritorno.
All'applicazione di dette ammende e' estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si puo' ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.
Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sara' concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.
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-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli adempimenti di cui all'art. 20 del testo unico sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono limitati ai piroscafi che non siano provvisti ne' di patente di vettore ne' della licenza per un singolo viaggio in partenza da un porto del Regno".