Sentenza 18 giugno 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2020, n. 18529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18529 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN ND nato a [...] il [...] VA AU nato a [...] il [...] RD IC nato a [...] il [...] SAMA GLOBAL ITALIA S.R.L. avverso l'ordinanza del 28/10/2019 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
__et3P)entite le conclusioni del PG
FELICETTA MARINELLI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con provvedimento del 18 settembre 2019, nei confronti di DR IA, IO IN e CO RN nonché della AM Global Italia s.r.I., ritenendo sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 110, 610 cod. pen., perché in concorso tra loro nell'interesse della indicata società appaltatrice, in lite con la committente, costringevano personale della Società Agricola Fonti s.r.l. a non entrare nell'area immobiliare di proprietà della predetta società (intera tenuta Fonti) recintando abusivamente gli accessi, apponendo cartelli di divieto di accesso in cui veniva fatto riferimento, improprio ed abusivo, ad un provvedimento giudiziario che li avrebbe legittimati, facendo presidiare gli accessi a guardie giurate, in tal modo eccedendo il loro diritto di ritenzione riconosciuto dal Tribunale civile di Firenze, limitatamente all'area immobiliare costituente cantiere.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli indagati e la AM Global Italia s.r.l. (da ora indicata come AM s.r.I.), per il tramite de difensore di fiducia, munito di procura speciale, deducendo violazione dell'art. 610 cod. pen.
2.1. Gli indagati, pur avendo posto in essere le condotte descritte nella incolpazione provvisoria, secondo lo stesso Tribunale del riesame hanno agito anche con riferimento a talune aree che erano nella disponibilità della AM s.r.l. Il decreto del giudice è stato, infatti, emesso sul presupposto che il contratto di appalto stipulato tra AM s.r.l. e società Fonti avesse ad oggetto aree diverse da quelle asseritamente recintate dalla medesima AM s.r.I.. Il Giudice sostiene che i lavori pattuiti non avrebbero riguardato alcune aree (vigneto, nonché l'area destinata a cultura Oliveta). Ne discende che l'impedito accesso alle aree agricole suddette, da parte degli indagati, ha integrato attività illecita, in quanto ingiustificata ed abusiva e non legittimata dall'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Firenze, in data 5 luglio 2019 (con la quale si legittimava la ritenzione da parte di AM s.r.l. ma limitatamente al cantiere edile e non con riferimento alle altre aree).
2.1.1. L'appaltatrice, invece, secondo i ricorrenti, in base alla documentazione prodotta al Tribunale in funzione di riesame, aveva la detenzione anche delle aree agricole, in forza di contratto di appalto, nonché di quelle oggetto di specifiche lavorazioni. Ciò emergerebbe dal contratto e dai documenti, già allegati in sede di riesame. Inoltre i ricorrenti assumono che AM aveva avviato, nelle aree agricole, alcune specifiche lavorazioni (tartufaia, viabilità, percorsi, pulizia dei fossati, indagini esplorative, rilievi nelle aree) svolgendo rispetto a dette aree due tipi di interventi: una lavorazione progettuale, l'altra materiale, come dimostrato anche dai rilievi fotografici prodotti, nonché dai report delle riunioni di cantiere (cfr. all. da 2 a 8). Si tratta di aree agricole che rientravano, senz'altro, secondo la Difesa, nell'oggetto del contratto. Tanto, quindi, renderebbe del tutto superfluo verificare la natura accessoria o meno delle dette aree. In definitiva, secondo la Difesa, le aree agricole, comprese nella recinzione, erano oggetto del contratto di appalto e di specifiche lavorazioni, rispetto alle quali era imposto all'appaltatrice, quale custode, di far accedere ai luoghi solo soggetti con determinati requisiti. Chi ha agito aveva la custodia dell'area alla quale potevano accedere soggetti autorizzati e che avevano determinati requisiti rispetto ai quali AM s.r.l. aveva chiesto anche alla committente di documentarne il possesso, come emergerebbe da corrispondenza scambiata tra le due società allegata, onde assicurare il rispetto della normativa antinfortunistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti indicati.
2. Si rileva che è noto l'orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso, contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
3. Ciò posto si osserva che, dal provvedimento impugnato, emerge senz'altro che, anche secondo la ricostruzione fatta propria dal Tribunale del riesame, in data 19 luglio 2019 era risultata, a seguito di sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, l'apposizione di una recinzione provvisoria, con cartello che indicava che l'area era in possesso della AM s.r.I., come da ordinanza del Tribunale di Firenze. Secondo il provvedimento impugnato l'apposizione della recinzione è riferibile ai ricorrenti e riguarda tutte le aree del cantiere oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 18 maggio 2017, ivi compresi i fabbricati rurali, vigneti, bosco e tartufaie. In particolare emerge che la recinzione aveva avuto ad oggetto il cantiere denominato "Casale Fonti", nonché l'area agricola destinata a vigneto, il cantiere "Fonti" e l'area agricola denominata Oliveta. Il contratto di appalto tra le parti, secondo la motivazione dell'ordinanza censurata, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà della Fonti è stato risolto in data 5 giugno 2019. In assenza del pagamento del corrispettivo da parte della Agricola Fonti s.r.I., è stato riconosciuto alla AM s.r.I., dal giudice civile in sede di reclamo, nel corso di procedura incidentale, nella successiva data del 5 luglio 2019, il diritto di ritenzione del cantiere edile. Ciò premesso, si osserva che nell'udienza di riesame, la Difesa aveva opposto non soltanto che la detenzione delle aree agricole era legittima, ma anche che questa non era stata, di fatto, totalmente impedita avendo la AM s.r.l. subordinato l'accesso ad alcune garanzie richieste. Rileva questa Corte che la motivazione resa appare del tutto insufficiente e, per alcuni versi, meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile, nel complesso, la vicenda contestata ed anche l'iter logico seguito nel provvedimento impugnato. Lo stesso Tribunale, infatti, non esclude che attività ricompresa nel contratto di appalto tra le parti fosse anche quella avente ad oggetto la sistemazione dell'area tartufaia, il recupero degli oliveti, il reimpianto dei vigneti, con interventi (non meglio precisati circa la loro natura) che avrebbero dovuto riguardare anche i macchinari e attrezzature agricole e per la lavorazione di uva e olive. Ciò pur definendo detta attività che, dunque, legittimerebbe il diritto di ritenzione esercitato anche su dette aree, meramente "accessoria". Nessuna precisazione o descrizione del contratto di appalto e delle sue clausole opera il Tribunale, pur a fronte di espressa contestazione da parte dell'odierna ricorrente, svolta in sede di riesame (cfr. memoria depositata il 28 ottobre 2019). In quella sede, invero, veniva espressamente evidenziato che oggetto del contratto di appalto era anche la realizzazione di interventi agronomici, quali la sistemazione della tartufaia, il recupero degli oliveti, il reimpianto dei vigneti e l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicando anche l'importo consistente di quella parte dell'appalto (per oltre un milione di euro) riguardante l'esecuzione dei descritti interventi. Inoltre risulta evidenziato che la AM doveva occuparsi anche della sistemazione di ulteriori aree (quali il percorso paesaggistico, la Tartufaia) non destinate ad alloggio, rispetto alle quali è stata prodotta documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre si osserva che la Difesa ricostruisce la complessa situazione dei rapporti tra le parti, del tutto omessa nel provvedimento censurato, descrivendo anche il diverso tipo di recinzioni poste in essere presso il cantiere, alcune delle quali riferibili, secondo la memoria difensiva in atti, proprio alla società Agricola Fonti s.r.I., nonché precisando che l'accesso all'area agricola era stato, comunque, consentito alla committente, con particolare riferimento a quella ove era stata svolta la vendemmia, previa esibizione di documentazione attestante la regolarità delle operazioni da realizzare rispetto alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.1. In definitiva, secondo questo Collegio, non è spiegata in alcuna parte del provvedimento impugnato, a fronte di specifiche contestazioni cui era allegata documentazione, l'estraneità rispetto al contratto di appalto tra le parti, delle aree agricole ricomprese nelle apposte recinzioni, oggetto di specifici interventi da parte della società appaltatrice. Alcuna motivazione, poi, rende il Tribunale circa l'argomentazione relativa alla limitazione non totale dell'accesso a dette aree, a fronte della descritta necessità, da parte dell'appaltatrice, di far accedere ai luoghi solo soggetti con determinati requisiti, come attesterebbe la documentazione relativa alla corrispondenza scambiata tra le due società allegata, nel rispetto della normativa antinfortunistica.
3.2. Manca poi, ogni riferimento circa la sussistenza del fumus del delitto contestato. Come hanno puntualizzato le Sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa;
la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, sicché «la coincidenza tra violenza» - e, può aggiungersi, minaccia - «ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 21/01/2009, Giulini, in motivazione). Di qui, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405, di cui si ripercorrono le articolate argomentazioni;
Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 13/01/2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). Orbene nel caso al vaglio, a fronte delle articolate difese, non vi è alcuna descrizione dell'imposizione alla persona offesa di condotte violente o minacciose di cui all'art. 610 cod. pen., rimarcandosi soltanto l'evento rappresentato dalla costrizione a tollerare. Infine alcun accenno viene operato all'elemento soggettivo, della coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con l'elemento differenziale tipico del reato di cui all'art. 610 cod. pen., della consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584) 4. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, sezione riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, sezione riesame. Così deciso, 2/03/2020 Il consigliere estensore Il Pre