Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Salita Castelvecchio n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Montanari
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in _1 C.F._3
Follo (SP), Via della Resistenza n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Ambrogetti (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. pag. 1 di 5
Per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte depositate telematicamente dal resistente in data 28/05/2025 e richiamate integralmente dalle parti all'udienza del 29/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 18/01/2024 e regolarmente notificato, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di addivenire alla modifica della sentenza di divorzio n. 543/2020 emessa dal Tribunale della Spezia il 13/11/2020, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni in punto di affidamento e di frequentazione padre/figlie.
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver contratto matrimonio concordatario con;
_1
- che dall'unione fra i coniugi sono nate, in data 18.03.2013, le figlie ed Per_1 Per_2
- che, in data 13/11/2020, il Tribunale della Spezia ha pronunciato, con sentenza n. 543/2020, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte proposte dalle parti.
Si è costituito , depositando in data 14/02/2024 memoria di costituzione, il quale _1
ha contestato tutto quanto ex avderso dedotto e ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.
All'udienza del 29/05/2025, in considerazione del mancato intervento dei Servizi Sociali nei confronti del padre, e considerato che nelle more le minori hanno compiuto 12 anni e sono diventate maggiormente consapevoli della loro volontà, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo come da conclusioni congiunte depositate telematicamente dal resistente in data 28/05/2025 di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“- le minori ed continueranno ad essere affidate in maniera condivisa ai Per_1 Persona_3
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- in considerazione dell'età delle ragazze, dei loro impegni scolastici e di lavoro dei genitori, le stesse saranno libere di frequentare il padre quando vorranno, ma almeno un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena.
- durante le festività Natalizie trascorreranno la Vigilia ed il Natale con un genitore e S. AN con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza il 31/12 ed il 1 gennaio e l'Epifania, fatto salvi diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive le minori potranno stare continuativamente per un periodo di 7gg. con ciascun genitore, con obbligo di comunicare il periodo prescelto entro la data del 30 giugno, nonché la località e le strutture dove alloggeranno;
pag. 2 di 5 - durante le vacanze invernali ciascun genitore potrà portare in vacanza le figlie per un periodo continuativo di ulteriori 7 gg., comunicando la località e dove le minori alloggeranno;
-il sig. si impegna a non fare conoscere alle figlie eventuali partners sino a quando la _1
relazione non avrà assunto il carattere della stabilità.
- entrambi i genitori si impegnano a fare continuare alle minori il percorso di supporto psicologico iniziato presso l'equipe ASL diretta dalla dott.ssa neuropsichiatra infantile;
Tes_1
- entrambi i genitori prestano il consenso acchè le minori nel mese di settembre p.v. partecipino ad una iniziativa organizzata di concerto tra ASL e Marina Militare consistente nella partecipazione dei bambini/ ragazzi seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile ad un soggiorno in barca a vela della durata di cinque giorni per fare loro vivere l'esperienza della barca a vela.
- dal mese di giugno 2025 il contributo dovuto dal signor per il mantenimento delle due figlie _1
ammonterà ad euro 573,16 e sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno
2026. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
- il sig. si impegna a corrispondere gli arretrati dovuti quale aumento ISTAT non corrisposto _1 dell'assegno di mantenimento delle figlie, dal mese di agosto 2021 al mese di maggio 2025 per un totale complessivo di euro 2.845,36 in rate mensile di euro 406,48 a far data dal mese di giugno
2025.
- Entrambi i genitori, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, fanno espressa rinuncia a tutte le domande avanzate in ricorso ed in comparsa.
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
Le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, senza assunzione di mezzi di prova o ulteriori attività istruttorie, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, come indicate all'udienza del 29/05/2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle figlie minori ed poiché garantiscono alle stesse un rapporto Per_1 Per_2 pag. 3 di 5 equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono in loro favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
Infine, atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del
Tribunale della Spezia n. 543/2020, depositata in data 13/11/2020, fermo il resto, così provvede come da condizioni congiunte delle parti di cui prende atto:
“- le minori ed continueranno ad essere affidate in maniera condivisa ai Per_1 Persona_3
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- in considerazione dell'età delle ragazze, dei loro impegni scolastici e di lavoro dei genitori, le stesse saranno libere di frequentare il padre quando vorranno, ma almeno un pomeriggio alla settimana e fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena.
- durante le festività Natalizie trascorreranno la Vigilia ed il Natale con un genitore e S. AN con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza il 31/12 ed il 1 gennaio e l'Epifania, fatto salvi diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive le minori potranno stare continuativamente per un periodo di 7gg. con ciascun genitore, con obbligo di comunicare il periodo prescelto entro la data del 30 giugno, nonché la località e le strutture dove alloggeranno;
- durante le vacanze invernali ciascun genitore potrà portare in vacanza le figlie per un periodo continuativo di ulteriori 7 gg., comunicando la località e dove le minori alloggeranno;
-il sig. si impegna a non fare conoscere alle figlie eventuali partners sino a quando la _1
relazione non avrà assunto il carattere della stabilità.
- entrambi i genitori si impegnano a fare continuare alle minori il percorso di supporto psicologico iniziato presso l'equipe ASL diretta dalla dott.ssa neuropsichiatra infantile;
Tes_1
- entrambi i genitori prestano il consenso acchè le minori nel mese di settembre p.v. partecipino ad una iniziativa organizzata di concerto tra ASL e Marina Militare consistente nella partecipazione dei bambini/ ragazzi seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile ad un soggiorno in barca a vela della durata di cinque giorni per fare loro vivere l'esperienza della barca a vela.
- dal mese di giugno 2025 il contributo dovuto dal signor per il mantenimento delle due figlie _1
ammonterà ad euro 573,16 e sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno pag. 4 di 5 2026. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito.
- il sig. si impegna a corrispondere gli arretrati dovuti quale aumento ISTAT non corrisposto _1 dell'assegno di mantenimento delle figlie, dal mese di agosto 2021 al mese di maggio 2025 per un totale complessivo di euro 2.845,36 in rate mensile di euro 406,48 a far data dal mese di giugno
2025.
- Entrambi i genitori, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, fanno espressa rinuncia a tutte le domande avanzate in ricorso ed in comparsa.
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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