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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 292 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto ripetizione di indebito oggettivo e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Vibo Parte_1 C.F._1
Valentia, Via P. De Maria, 9, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno Latassa e
Marcello Scarmato, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Vibo CP_1 C.F._2
Valentia, Via Nino Bixio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Natale, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
convenuto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, chiedendo di CP_1 accertare che il fratello si fosse appropriato in misura eccedente la sua CP_1 quota delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 218220198 - Cat.
2610 in violazione dell'art.1834 c.c. e che venisse dichiarato l'arricchimento senza giusta causa del sig. nonchè il diritto di parte attrice alla CP_1 restituzione della somma di € 20.796,09 ovvero al pagamento dell'indennizzo ex art.
pagina 1 di 7 2041 c.c., sempre della somma di € 20.796,09 o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
A fondamento della domanda esponeva che in data 10.01.2004 veniva accesso presso un deposito a risparmio nominativo n. 218220198 - Cat. Controparte_2
2610, cointestato tra i germani e e che CP_1 Parte_1
l'ammontare di tale conto era pari a euro 41.592,19 fino alla data di chiusura del conto in data 29.07.2019. Precisava che prelevava negli anni, senza CP_1 il consenso della sorella, l'intera somma depositata nel conto fino a chiuderlo del tutto. Aggiungeva che, come risultava dalla lista dei movimenti dal 01/01/09 al
29/07/2015, l'ultimo prelievo di euro 25.511,15 veniva eseguito in data 31.01.09 e che, a seguito del predetto prelievo, sul libretto non residuava alcuna somma.
Contestava nella specie la violazione degli artt. 1854 c.c. e 1298 co.2 c.c. dal momento che l'utilizzo del conto corrente cointestato, in assenza di consenso da parte degli altri contitolari, è consentito solo nei limiti delle proprie quote quando non risulti la prova di una diversa ripartizione delle quote. Aggiungeva inoltre che la cointestazione di un conto corrente o di un deposito bancario attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto nei confronti dei terzi (ex art.1854 c.c.) e nei rapporti interni, ex art. 1298, co. 2, c.c., pone una presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto e, dunque, delle somme depositate, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Si costituiva il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda perché l'azione di arricchimento senza giusta causa ha carattere sussidiario e non è proponibile quando il danneggiato ha titolo per esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio. Contestava la domanda nel merito perché a suo dire le somme erano di sua esclusiva proprietà, in quanto frutto del suo lavoro e che il libretto era stato cointestato per consentire anche alla sorella di eseguire dei prelievi nel periodo in cui il padre si trovava a Roma, ricoverato per motivi di salute. Chiedeva venisse comunque dichiarata la prescrizione di ogni pretesa avanzata dalla sorella per tutte le operazioni eseguite fino alla data del 31/01/2009.
All'udienza del 4/7/2019 il Giudice, dott.ssa Mariachiara Sannino, riteneva la domanda rientrante tra le controversie soggette a negoziazione assistita obbligatoria pagina 2 di 7 e, pertanto, concedeva alla sig.ra il termine di 15 giorni per Parte_1 presentare l'invito ad aderire a convenzione assistita.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. il mutato Giudice
Istruttore, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii di ufficio, all'udienza del 7/10/2024, tenutasi dinanzi al
Giudice che scrive, medio tempore subentrata nella titolarità del fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata nei termini e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente in diritto giova ricostruire la disciplina della fattispecie per cui è causa.
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo). (Sez. 2, Sentenza n. 4066 del 19/02/2009, Rv. 606974)”.
Il citato art. 1298 c.c. stabilisce che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Sicchè, in caso di conto cointestato, si presume che il saldo (attivo o negativo) spetti a ciascuno dei contitolari in parti uguali, anche nel caso in cui i cointestatari abbiano la facoltà di compiere le operazioni pagina 3 di 7 disgiuntamente. La presunzione di uguaglianza, però, integra una presunzione iuris tantum, che ammette la prova contraria la quale può essere fornita con ogni mezzo.
Il diverso criterio di ripartizione può discendere anche da circostanze obiettive, preesistenti al negozio generatore dell'obbligo. Ed invero, come già chiarito dalla
Suprema Corte, la cointestazione del conto corrente comporterebbe unicamente la presunzione di comproprietà dei risparmi, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
(Cass. Civ. Sent. n. 11375/2019). Peraltro, la cointestazione è un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto corrente ma non anche la titolarità del credito, salvo la prova della diversa volontà delle parti, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario. Ne consegue che grava sulla parte convenuta l'onere di superare la presunzione di comproprietà delle somme depositate nel libretto postale.
In simili casi, l'indebito prelievo determina l'insorgenza di un credito restitutorio nei confronti del soggetto che se ne sia indebitamente appropriato, con la conseguenza che l'altro cointestatario può domandare il pagamento del credito in misura proporzionale alla quota di sua spettanza.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del credito così come sollevata dal convenuto è fondata.
Nella specie, il convenuto ha eccepito la prescrizione del credito restitutorio dell'attore ex art. 2947 c.c. con riferimento a tutti i prelevamenti operati oltre cinque anni prima della data di proposizione della domanda giudiziale dal momento che l'ultimo prelievo è stato eseguito in data 31.01.09. Ha precisato che in ogni caso per tutte le operazioni fino al 31.01.2009 è maturata l'estinzione per prescrizione di ogni eventuale diritto per il decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale, per cui nessuna pretesa potrebbe avanzare l'attrice per intervenuta prescrizione.
In primo luogo, giova evidenziare che come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza alla luce peraltro del chiaro tenore letterale della norma (cfr. Cass.
Civ. 6626/86, 1401/85, 6460/84, 207/76 ): “ la prescrizione breve di cui all'art.
2947 c.c. colpisce unicamente il diritto al risarcimento del danno, mentre tutte le altre pagina 4 di 7 azioni che possono essere promosse a seguito ed in conseguenza di un fatto illecito, inclusa quella di restituzione, restano soggette ai termini di prescrizione applicabili a ciascuna di esse”; nel caso di specie, pertanto, atteso che l'azione fatta valere in giudizio non ha natura risarcitoria ma trae origine dalla solidarietà attiva sussistente tra cointestatari di conto corrente ( art. 1854 c.c. ) che attribuisce a ciascuno dei cointestatari - concreditori ( art. 1298 c.c. ) il diritto di chiedere la restituzione, pro quota, di quanto prelevato dall' altro cointestatario oltre il limite della propria quota, la domanda di restituzione resta soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Orbene, il diritto alla restituzione dell'attrice delle somme indebitamente prelevate dal germano deve ritenersi in ogni caso prescritto per decorso del termine decennale.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (cfr. all. atto di citazione), emerge che sul libretto postale n. 218220198 - Cat. 2610 sono stati eseguiti i seguenti prelievi: euro 15.000,00 in data 24.11.2004; euro 500,41 in data 31.10.2007; euro
500,00 in data 14.08.2008; euro 25.511,15 in data 31.01.2009.
Ne deriva l'estinzione per intervenuta prescrizione dell'asserito credito dell'attrice rispetto ai prelievi operati fino alla data del 31.01.2009 essendo l'atto di citazione notificato solo in data il 25.02.2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione.
Né può essere riconosciuta efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale prodotta dall'attrice (cfr. all. memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. dell'attrice), con cui
[...]
, prima nel 2016 e successivamente nel 2017, invitava formalmente Parte_1 [...]
a recapitarle la movimentazione del libretto postale n. 218220198 - Cat. CP_2
2610 cointestato in capo a e . CP_1 Parte_1
Sul punto giova ribadire che sono atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c., oltre alle domande giudiziali anche l'atto stragiudiziale di esercizio del credito identificato dalla legge nell'atto di costituzione in mora del debitore (art. 2943, ultimo comma, c.c.). il quale si concreta - in relazione al disposto di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. – in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento.
pagina 5 di 7 Orbene, in alcun modo la diffida prodotta da parte attrice può avere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943 c.c. in quanto, oltre a non essere rivolta nei confronti del debitore, ha ad oggetto la mera richiesta della movimentazione del libretto postale per cui è causa.
Essendo stata esperita l'azione fondata sull'art. 1854 c.c., disciplinante il contratto di conto corrente bancario ed applicabile analogicamente anche al libretto postale, difetta il presupposto della sussidiarietà per poter esaminare la domanda di arricchimento senza causa formulata dall'attore.
In particolare, quanto alla sussidiarietà dell'azione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente stabilito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Sez. Un.
5.12.2023 n.
33954).
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda attorea e ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese pagina 6 di 7 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 292 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto ripetizione di indebito oggettivo e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Vibo Parte_1 C.F._1
Valentia, Via P. De Maria, 9, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno Latassa e
Marcello Scarmato, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Vibo CP_1 C.F._2
Valentia, Via Nino Bixio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Natale, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
convenuto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, chiedendo di CP_1 accertare che il fratello si fosse appropriato in misura eccedente la sua CP_1 quota delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 218220198 - Cat.
2610 in violazione dell'art.1834 c.c. e che venisse dichiarato l'arricchimento senza giusta causa del sig. nonchè il diritto di parte attrice alla CP_1 restituzione della somma di € 20.796,09 ovvero al pagamento dell'indennizzo ex art.
pagina 1 di 7 2041 c.c., sempre della somma di € 20.796,09 o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
A fondamento della domanda esponeva che in data 10.01.2004 veniva accesso presso un deposito a risparmio nominativo n. 218220198 - Cat. Controparte_2
2610, cointestato tra i germani e e che CP_1 Parte_1
l'ammontare di tale conto era pari a euro 41.592,19 fino alla data di chiusura del conto in data 29.07.2019. Precisava che prelevava negli anni, senza CP_1 il consenso della sorella, l'intera somma depositata nel conto fino a chiuderlo del tutto. Aggiungeva che, come risultava dalla lista dei movimenti dal 01/01/09 al
29/07/2015, l'ultimo prelievo di euro 25.511,15 veniva eseguito in data 31.01.09 e che, a seguito del predetto prelievo, sul libretto non residuava alcuna somma.
Contestava nella specie la violazione degli artt. 1854 c.c. e 1298 co.2 c.c. dal momento che l'utilizzo del conto corrente cointestato, in assenza di consenso da parte degli altri contitolari, è consentito solo nei limiti delle proprie quote quando non risulti la prova di una diversa ripartizione delle quote. Aggiungeva inoltre che la cointestazione di un conto corrente o di un deposito bancario attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto nei confronti dei terzi (ex art.1854 c.c.) e nei rapporti interni, ex art. 1298, co. 2, c.c., pone una presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto e, dunque, delle somme depositate, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Si costituiva il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda perché l'azione di arricchimento senza giusta causa ha carattere sussidiario e non è proponibile quando il danneggiato ha titolo per esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio. Contestava la domanda nel merito perché a suo dire le somme erano di sua esclusiva proprietà, in quanto frutto del suo lavoro e che il libretto era stato cointestato per consentire anche alla sorella di eseguire dei prelievi nel periodo in cui il padre si trovava a Roma, ricoverato per motivi di salute. Chiedeva venisse comunque dichiarata la prescrizione di ogni pretesa avanzata dalla sorella per tutte le operazioni eseguite fino alla data del 31/01/2009.
All'udienza del 4/7/2019 il Giudice, dott.ssa Mariachiara Sannino, riteneva la domanda rientrante tra le controversie soggette a negoziazione assistita obbligatoria pagina 2 di 7 e, pertanto, concedeva alla sig.ra il termine di 15 giorni per Parte_1 presentare l'invito ad aderire a convenzione assistita.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. il mutato Giudice
Istruttore, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii di ufficio, all'udienza del 7/10/2024, tenutasi dinanzi al
Giudice che scrive, medio tempore subentrata nella titolarità del fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata nei termini e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente in diritto giova ricostruire la disciplina della fattispecie per cui è causa.
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo). (Sez. 2, Sentenza n. 4066 del 19/02/2009, Rv. 606974)”.
Il citato art. 1298 c.c. stabilisce che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Sicchè, in caso di conto cointestato, si presume che il saldo (attivo o negativo) spetti a ciascuno dei contitolari in parti uguali, anche nel caso in cui i cointestatari abbiano la facoltà di compiere le operazioni pagina 3 di 7 disgiuntamente. La presunzione di uguaglianza, però, integra una presunzione iuris tantum, che ammette la prova contraria la quale può essere fornita con ogni mezzo.
Il diverso criterio di ripartizione può discendere anche da circostanze obiettive, preesistenti al negozio generatore dell'obbligo. Ed invero, come già chiarito dalla
Suprema Corte, la cointestazione del conto corrente comporterebbe unicamente la presunzione di comproprietà dei risparmi, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
(Cass. Civ. Sent. n. 11375/2019). Peraltro, la cointestazione è un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto corrente ma non anche la titolarità del credito, salvo la prova della diversa volontà delle parti, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario. Ne consegue che grava sulla parte convenuta l'onere di superare la presunzione di comproprietà delle somme depositate nel libretto postale.
In simili casi, l'indebito prelievo determina l'insorgenza di un credito restitutorio nei confronti del soggetto che se ne sia indebitamente appropriato, con la conseguenza che l'altro cointestatario può domandare il pagamento del credito in misura proporzionale alla quota di sua spettanza.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del credito così come sollevata dal convenuto è fondata.
Nella specie, il convenuto ha eccepito la prescrizione del credito restitutorio dell'attore ex art. 2947 c.c. con riferimento a tutti i prelevamenti operati oltre cinque anni prima della data di proposizione della domanda giudiziale dal momento che l'ultimo prelievo è stato eseguito in data 31.01.09. Ha precisato che in ogni caso per tutte le operazioni fino al 31.01.2009 è maturata l'estinzione per prescrizione di ogni eventuale diritto per il decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale, per cui nessuna pretesa potrebbe avanzare l'attrice per intervenuta prescrizione.
In primo luogo, giova evidenziare che come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza alla luce peraltro del chiaro tenore letterale della norma (cfr. Cass.
Civ. 6626/86, 1401/85, 6460/84, 207/76 ): “ la prescrizione breve di cui all'art.
2947 c.c. colpisce unicamente il diritto al risarcimento del danno, mentre tutte le altre pagina 4 di 7 azioni che possono essere promosse a seguito ed in conseguenza di un fatto illecito, inclusa quella di restituzione, restano soggette ai termini di prescrizione applicabili a ciascuna di esse”; nel caso di specie, pertanto, atteso che l'azione fatta valere in giudizio non ha natura risarcitoria ma trae origine dalla solidarietà attiva sussistente tra cointestatari di conto corrente ( art. 1854 c.c. ) che attribuisce a ciascuno dei cointestatari - concreditori ( art. 1298 c.c. ) il diritto di chiedere la restituzione, pro quota, di quanto prelevato dall' altro cointestatario oltre il limite della propria quota, la domanda di restituzione resta soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Orbene, il diritto alla restituzione dell'attrice delle somme indebitamente prelevate dal germano deve ritenersi in ogni caso prescritto per decorso del termine decennale.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (cfr. all. atto di citazione), emerge che sul libretto postale n. 218220198 - Cat. 2610 sono stati eseguiti i seguenti prelievi: euro 15.000,00 in data 24.11.2004; euro 500,41 in data 31.10.2007; euro
500,00 in data 14.08.2008; euro 25.511,15 in data 31.01.2009.
Ne deriva l'estinzione per intervenuta prescrizione dell'asserito credito dell'attrice rispetto ai prelievi operati fino alla data del 31.01.2009 essendo l'atto di citazione notificato solo in data il 25.02.2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione.
Né può essere riconosciuta efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale prodotta dall'attrice (cfr. all. memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. dell'attrice), con cui
[...]
, prima nel 2016 e successivamente nel 2017, invitava formalmente Parte_1 [...]
a recapitarle la movimentazione del libretto postale n. 218220198 - Cat. CP_2
2610 cointestato in capo a e . CP_1 Parte_1
Sul punto giova ribadire che sono atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c., oltre alle domande giudiziali anche l'atto stragiudiziale di esercizio del credito identificato dalla legge nell'atto di costituzione in mora del debitore (art. 2943, ultimo comma, c.c.). il quale si concreta - in relazione al disposto di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. – in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento.
pagina 5 di 7 Orbene, in alcun modo la diffida prodotta da parte attrice può avere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943 c.c. in quanto, oltre a non essere rivolta nei confronti del debitore, ha ad oggetto la mera richiesta della movimentazione del libretto postale per cui è causa.
Essendo stata esperita l'azione fondata sull'art. 1854 c.c., disciplinante il contratto di conto corrente bancario ed applicabile analogicamente anche al libretto postale, difetta il presupposto della sussidiarietà per poter esaminare la domanda di arricchimento senza causa formulata dall'attore.
In particolare, quanto alla sussidiarietà dell'azione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente stabilito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Sez. Un.
5.12.2023 n.
33954).
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda attorea e ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese pagina 6 di 7 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7