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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/10/2024, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1303/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 18 giugno 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5 aprile 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 603/22 (R.G. n. 2944/20) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 30 settembre 2022 rilevando che la sentenza di prime cure era errata per violazione dell'art. 125 TUB, che era norma imperativa, che non ammetteva patto contrario e che l'intermediario in applicazione della normativa avrebbe dovuto indicare i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in modo chiaro e trasparente. Inoltre, la clausola di che trattasi era vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo, con conseguente nullità della stessa. Rilevava, ancora, che nei casi di dubbia interpretazione della clausola contrattuale, la stessa andava comunque interpretata a favore del consumatore con la conseguente interpretazione dei costi come rimborsabili a favore del contraente debole. Da ultimo, rilevava che la distinzione tra costi di up front e costi di recurring era stata superata per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. Concludeva con la richiesta di riforma della sentenza di prime CP_2
pagina 1 di 6 cure nella parte in cui aveva escluso il rimborso di una parte dei costi del finanziamento, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di €.1.002,63 a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, proquota per la parte di finanziamento estinto anticipatamente.
Con comparsa del 25 maggio 2023 si costituiva in giudizio la rilevando in via Controparte_1
preliminare la propria modifica da S.p.a. a S.r.l. come da visura camerale prodotta in atti, e, nel merito, che la direttiva europea 2008/48/CE trovava applicazione solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie. Con riguardo alla disciplina previgente rilevava che essa atteneva ad un'equa riduzione del costo complessivo del contratto di finanziamento. Rilevava, inoltre, che la sentenza di prime cure era corretta nella parte in cui aveva riconosciuto che i singoli costi del finanziamento era ben indicati e dettagliati nel contratto di finanziamento, come finanche rammostrato dal petitum che la controparte aveva ben dettagliato sulle singole voci di costo e che, in forza dell'epoca di conclusione del contratto, la finanziaria non aveva nessun obbligo di suddividere i costi tra quelli di up front e quelli di recurring. Da ultimo rilevava che la doppia sottoscrizione della clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la rendeva valida, non sussistendo alcuna vessatorietà della stessa ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello esperito dalla controparte.
***
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Giova prendere le mosse dalla recente pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ». Tale pronuncia ricostruisce puntualmente l'excursus Org_1 normativo della materia, dalla vigenza del vecchio testo della norma di cui all'art. 125 sexies TUB, all'intervento della Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018, alla successiva giurisprudenza di merito formatasi a livello interno che ha dato una lettura differente della normativa che era rimasta invariata sul piano letterale, al fine di rendere il contenuto testuale della norma compatibile con l'orientamento dato dalla Corte eurounionale, fino all'intervento del legislatore che ha introdotto solo profuturo una normativa che tenta di ricondurre il pagina 2 di 6 dato testuale della norma in esame ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, imponendo, invece, per i contratti già stipulati alla data di emanazione della nuova normativa, l'applicazione della normativa previgente ma con un vincolo di interpretazione della stessa, in modo difforme dal diritto eurounionale. La pronuncia della Corte Costituzionale ben esamina sia l'aspetto della non efficacia della direttiva nei rapporti tra privati (c.d. direttiva non self executing), sia l'aspetto intertemporale dell'efficacia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, pervenendo alla conclusione che la retroattività o meno dell'efficacia interpretativa delle pronunce eurounionali è sottratta alla disponibilità degli Stati membri. Detto in altri termini, l'unico soggetto che può limitare sul piano temporale gli effetti della pronuncia giurisdizionale è la stessa Corte di Giustizia, di talchè l'intervento compiuto dal legislatore interno, volto a limitare il Giudice nazionale nell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, ante riforma, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea ed ha implicato l'intervento della Corte Costituzionale che ne ha sancito, sul punto, l'incostituzionalità della norma. Ne consegue che al caso di specie, deve essere applicato l'art. 125 sexies TUB, nella versione antecedente all'ultima riforma compiuta dal legislatore ma con un'interpretazione della norma conforme al diritto dell'Unione Europea, e in particolare alla direttiva 48/2008, come da ultimo interpretata con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018. Sul punto si era già ampiamente pronunciata la giurisprudenza di merito maggioritaria, che prima dell'intervento del legislatore interno che ha riformato la norma, aveva sancito la necessità di non distinguere più tra costi up front e recurring, imponendosi, a favore del consumatore, un rimborso generalizzato di tutti i costi derivanti dal contratto, in forza di un'interpretazione conforme della norma rispetto al diritto sovranazionale. Tale orientamento deve essere condiviso nel caso di specie, dovendosi affermare la rimborsabilità al consumatore proquota di tutti i costi derivanti dal contratto di finanziamento in esito all'estinzione anticipata.
Non condivisibili sono, poi, le difese esperite dalla parte convenuta in ordine alla deroga pattizia della disciplina in questione in quanto l'art. 125 sexies TUB è norma imperativa che non consente alcuna deroga in danno del consumatore, di talchè la clausola pattizia che si pone in violazione della disposizione di legge è nulla per contrarietà a norma imperativa inderogabile.
Passandosi all'analisi fattuale del caso di specie, deve rilevarsi che tra le parti è fatto pacifico, ex art. 115 c.p.c., prima ancora che comprovato documentalmente, l'esistenza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 00149691. Le pattuizioni intercorse tra le parti sono documentate da parte convenuta (doc. 1 degli atti di primo grado) e non contestate da parte attrice, che pagina 3 di 6 espressamente a tale contratto si riporta. Tra le parti è, altresì, elemento pacifico, ex art. 115 c.p.c., che il contratto di che trattasi sia stato regolarmente oggetto di adempimento nel pagamento delle rate da parte dell'attrice, e successivamente, oggetto di estinzione anticipata in corrispondenza della quarantaseiesima rata, residuando così n. 26 rate di finanziamento che sono state oggetto di estinzione anticipata. Ancora elemento pacifico è che la parte attrice abbia pagato la somma di €.605,02 a titolo di
“commissioni finanziarie” ed €.2.171,52 a titolo di “commissioni accessorie”. Orbene, rapportando le spese sopra quantificate alle rate complessive di finanziamento (72 rate) si ha un costo unitario di
€.38,56, che moltiplicato per le rate oggetto di estinzione anticipata (26 rate) determina la somma di
€.1.002,63, che deve essere oggetto di rimborso da parte della banca al momento di estinzione del finanziamento. Ne consegue che la sentenza di prime cure va parzialmente riformata, aggiungendosi la suddetta somma a quella di €.572,16 già riconosciuta in primo grado e così per complessivi €.1.574,79.
Il capo attinente alla liquidazione delle spese di lite di primo grado va integralmente confermato, avendo già liquidato parzialmente le spese di lite a favore di parte appellante. Sul punto va tenuta in conto la complessità della materia che ha visto il sopravvenire di una normativa nuova nel corso del giudizio di primo grado (dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) e il sopravvenire, dopo la sentenza di prime cure, della pronuncia di parziale incostituzionalità della norma;
deve, quindi, richiamarsi il principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del
10/02/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012). Ne consegue che, le spese relative alla pagina 4 di 6 fase di mediazione devono essere integralmente compensate tra le parti mentre le spese di lite di primo grado devono essere integralmente confermate per come già liquidate in seno al giudizio di prime cure, che le ha parzialmente riconosciute a favore dell'odierna appellante. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste in capo a parte convenuta essendosi svolta interamente sotto la vigenza dell'attuale impianto normativo, ovvero in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra analizzata. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da
€.1.101,00 - a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia (€.1.002,63), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice nella presente fase di appello (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado di giudizio. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.70,00 per esborsi e in €.462,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 603/22 (R.G.
n. 2944/20) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 30 settembre 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'appello proposto da (C.F. Parte_1
) ed in riforma del primo capo della sentenza impugnata, condanna la C.F._1 CP_1
(C.F. al pagamento della somma di €.1.574,79 a favore di
[...] P.IVA_1 Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
- conferma integralmente il secondo capo della sentenza di primo grado in punto spese di lite;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente grado Controparte_1 P.IVA_1
di giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Parte_1 C.F._1
somma di €.70,00 per esborsi e di €.462,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avv. Di Fluri Gaetano (C.F.
) e avv. Fieramosca Giorgia (C.F. ). C.F._2 C.F._3
pagina 5 di 6 Ivrea, 5 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1303/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 18 giugno 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5 aprile 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 603/22 (R.G. n. 2944/20) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 30 settembre 2022 rilevando che la sentenza di prime cure era errata per violazione dell'art. 125 TUB, che era norma imperativa, che non ammetteva patto contrario e che l'intermediario in applicazione della normativa avrebbe dovuto indicare i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in modo chiaro e trasparente. Inoltre, la clausola di che trattasi era vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo, con conseguente nullità della stessa. Rilevava, ancora, che nei casi di dubbia interpretazione della clausola contrattuale, la stessa andava comunque interpretata a favore del consumatore con la conseguente interpretazione dei costi come rimborsabili a favore del contraente debole. Da ultimo, rilevava che la distinzione tra costi di up front e costi di recurring era stata superata per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. Concludeva con la richiesta di riforma della sentenza di prime CP_2
pagina 1 di 6 cure nella parte in cui aveva escluso il rimborso di una parte dei costi del finanziamento, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di €.1.002,63 a titolo di commissioni finanziarie e commissioni accessorie, proquota per la parte di finanziamento estinto anticipatamente.
Con comparsa del 25 maggio 2023 si costituiva in giudizio la rilevando in via Controparte_1
preliminare la propria modifica da S.p.a. a S.r.l. come da visura camerale prodotta in atti, e, nel merito, che la direttiva europea 2008/48/CE trovava applicazione solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, con conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie. Con riguardo alla disciplina previgente rilevava che essa atteneva ad un'equa riduzione del costo complessivo del contratto di finanziamento. Rilevava, inoltre, che la sentenza di prime cure era corretta nella parte in cui aveva riconosciuto che i singoli costi del finanziamento era ben indicati e dettagliati nel contratto di finanziamento, come finanche rammostrato dal petitum che la controparte aveva ben dettagliato sulle singole voci di costo e che, in forza dell'epoca di conclusione del contratto, la finanziaria non aveva nessun obbligo di suddividere i costi tra quelli di up front e quelli di recurring. Da ultimo rilevava che la doppia sottoscrizione della clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la rendeva valida, non sussistendo alcuna vessatorietà della stessa ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello esperito dalla controparte.
***
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Giova prendere le mosse dalla recente pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ». Tale pronuncia ricostruisce puntualmente l'excursus Org_1 normativo della materia, dalla vigenza del vecchio testo della norma di cui all'art. 125 sexies TUB, all'intervento della Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018, alla successiva giurisprudenza di merito formatasi a livello interno che ha dato una lettura differente della normativa che era rimasta invariata sul piano letterale, al fine di rendere il contenuto testuale della norma compatibile con l'orientamento dato dalla Corte eurounionale, fino all'intervento del legislatore che ha introdotto solo profuturo una normativa che tenta di ricondurre il pagina 2 di 6 dato testuale della norma in esame ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, imponendo, invece, per i contratti già stipulati alla data di emanazione della nuova normativa, l'applicazione della normativa previgente ma con un vincolo di interpretazione della stessa, in modo difforme dal diritto eurounionale. La pronuncia della Corte Costituzionale ben esamina sia l'aspetto della non efficacia della direttiva nei rapporti tra privati (c.d. direttiva non self executing), sia l'aspetto intertemporale dell'efficacia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, pervenendo alla conclusione che la retroattività o meno dell'efficacia interpretativa delle pronunce eurounionali è sottratta alla disponibilità degli Stati membri. Detto in altri termini, l'unico soggetto che può limitare sul piano temporale gli effetti della pronuncia giurisdizionale è la stessa Corte di Giustizia, di talchè l'intervento compiuto dal legislatore interno, volto a limitare il Giudice nazionale nell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, ante riforma, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea ed ha implicato l'intervento della Corte Costituzionale che ne ha sancito, sul punto, l'incostituzionalità della norma. Ne consegue che al caso di specie, deve essere applicato l'art. 125 sexies TUB, nella versione antecedente all'ultima riforma compiuta dal legislatore ma con un'interpretazione della norma conforme al diritto dell'Unione Europea, e in particolare alla direttiva 48/2008, come da ultimo interpretata con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018. Sul punto si era già ampiamente pronunciata la giurisprudenza di merito maggioritaria, che prima dell'intervento del legislatore interno che ha riformato la norma, aveva sancito la necessità di non distinguere più tra costi up front e recurring, imponendosi, a favore del consumatore, un rimborso generalizzato di tutti i costi derivanti dal contratto, in forza di un'interpretazione conforme della norma rispetto al diritto sovranazionale. Tale orientamento deve essere condiviso nel caso di specie, dovendosi affermare la rimborsabilità al consumatore proquota di tutti i costi derivanti dal contratto di finanziamento in esito all'estinzione anticipata.
Non condivisibili sono, poi, le difese esperite dalla parte convenuta in ordine alla deroga pattizia della disciplina in questione in quanto l'art. 125 sexies TUB è norma imperativa che non consente alcuna deroga in danno del consumatore, di talchè la clausola pattizia che si pone in violazione della disposizione di legge è nulla per contrarietà a norma imperativa inderogabile.
Passandosi all'analisi fattuale del caso di specie, deve rilevarsi che tra le parti è fatto pacifico, ex art. 115 c.p.c., prima ancora che comprovato documentalmente, l'esistenza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 00149691. Le pattuizioni intercorse tra le parti sono documentate da parte convenuta (doc. 1 degli atti di primo grado) e non contestate da parte attrice, che pagina 3 di 6 espressamente a tale contratto si riporta. Tra le parti è, altresì, elemento pacifico, ex art. 115 c.p.c., che il contratto di che trattasi sia stato regolarmente oggetto di adempimento nel pagamento delle rate da parte dell'attrice, e successivamente, oggetto di estinzione anticipata in corrispondenza della quarantaseiesima rata, residuando così n. 26 rate di finanziamento che sono state oggetto di estinzione anticipata. Ancora elemento pacifico è che la parte attrice abbia pagato la somma di €.605,02 a titolo di
“commissioni finanziarie” ed €.2.171,52 a titolo di “commissioni accessorie”. Orbene, rapportando le spese sopra quantificate alle rate complessive di finanziamento (72 rate) si ha un costo unitario di
€.38,56, che moltiplicato per le rate oggetto di estinzione anticipata (26 rate) determina la somma di
€.1.002,63, che deve essere oggetto di rimborso da parte della banca al momento di estinzione del finanziamento. Ne consegue che la sentenza di prime cure va parzialmente riformata, aggiungendosi la suddetta somma a quella di €.572,16 già riconosciuta in primo grado e così per complessivi €.1.574,79.
Il capo attinente alla liquidazione delle spese di lite di primo grado va integralmente confermato, avendo già liquidato parzialmente le spese di lite a favore di parte appellante. Sul punto va tenuta in conto la complessità della materia che ha visto il sopravvenire di una normativa nuova nel corso del giudizio di primo grado (dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) e il sopravvenire, dopo la sentenza di prime cure, della pronuncia di parziale incostituzionalità della norma;
deve, quindi, richiamarsi il principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del
10/02/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012). Ne consegue che, le spese relative alla pagina 4 di 6 fase di mediazione devono essere integralmente compensate tra le parti mentre le spese di lite di primo grado devono essere integralmente confermate per come già liquidate in seno al giudizio di prime cure, che le ha parzialmente riconosciute a favore dell'odierna appellante. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste in capo a parte convenuta essendosi svolta interamente sotto la vigenza dell'attuale impianto normativo, ovvero in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra analizzata. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da
€.1.101,00 - a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia (€.1.002,63), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice nella presente fase di appello (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado di giudizio. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.70,00 per esborsi e in €.462,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 603/22 (R.G.
n. 2944/20) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 30 settembre 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'appello proposto da (C.F. Parte_1
) ed in riforma del primo capo della sentenza impugnata, condanna la C.F._1 CP_1
(C.F. al pagamento della somma di €.1.574,79 a favore di
[...] P.IVA_1 Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
- conferma integralmente il secondo capo della sentenza di primo grado in punto spese di lite;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente grado Controparte_1 P.IVA_1
di giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Parte_1 C.F._1
somma di €.70,00 per esborsi e di €.462,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avv. Di Fluri Gaetano (C.F.
) e avv. Fieramosca Giorgia (C.F. ). C.F._2 C.F._3
pagina 5 di 6 Ivrea, 5 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6