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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023622610000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964110402500 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964036722613 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5409/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : ADER rigetto del ricorso;
Regione Campania dichiarare cessata la materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta nr.
02820250023622610000 con la quale, in relazione all'anno di imposta 2019, veniva contestata la omissione del pagamento della tassa automobilistica e ne veniva chiesto il pagamento, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 398,45
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. L'ADER, costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Campania, comunicava di avere annullato il provvedimento in sede di autotutela in data
21/11/2025. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Invero emerge dagli atti che la Regione Campania ha annullato il provvedimento, così facendo venir meno il credito tributario.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che la tassa auto è autoliquidata ed il contribuente non deve ricevere alcuna comunicazione dalla Regione per adempiere al debito tributario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023622610000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964110402500 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964036722613 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5409/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : ADER rigetto del ricorso;
Regione Campania dichiarare cessata la materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta nr.
02820250023622610000 con la quale, in relazione all'anno di imposta 2019, veniva contestata la omissione del pagamento della tassa automobilistica e ne veniva chiesto il pagamento, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 398,45
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. L'ADER, costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Campania, comunicava di avere annullato il provvedimento in sede di autotutela in data
21/11/2025. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Invero emerge dagli atti che la Regione Campania ha annullato il provvedimento, così facendo venir meno il credito tributario.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che la tassa auto è autoliquidata ed il contribuente non deve ricevere alcuna comunicazione dalla Regione per adempiere al debito tributario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.