Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 1021/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/04/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 5 - PLESIO (CO) con l'Avv. ZAPPALA' EUGENIO
e
2) Controparte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 5 - PLESIO (CO) con l'Avv. ZAPPALA' EUGENIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Plesio, in data 11/10/2014,
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 169/2024 emessa in data 17.9.2024 dal Tribunale di Como, pubblicata il
7.10.2024
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti 11 ottobre 2014 a Plesio (CO);
Registri dello Stato Civile del Comune di Plesio (CO) con Atto n.1, Parte 1, Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Plesio (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) CONFERMARE le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e per l'effetto
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) il figlio minore resta affidato esclusivamente al padre sig. che ne Per_1 Parte_1 curerà la crescita e l'educazione, con collocazione prevalente presso lo stesso, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva del medesimo;
b) La madre avrà diritto di vedere liberamente il proprio figlio quando riterrà, senza limitazioni di tempo e pernottamento quando si recherà in Italia, così come, il figlio, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, impegni personali e desiderata, potranno far visita alla madre in Bulgaria presso la residenza della medesima;
nello specifico:
- per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
- per l'intera durata delle vacanze pasquali, ad anni alterni,
- durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di tre settimane consecutive;
c) la casa familiare di Plesio (CO), Via Ai Monti, 5, di proprietà esclusiva del rimane al Parte_1 medesimo assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si trasferirà altrove. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio
e/o abitazione;
d) il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento personale della moglie la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di maggio 2025 (base maggio 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese per 60 (sessanta) mensilità;
e) il si accollerà le spese extra assegno del figlio nella misura del 100%; Parte_1
f) il percepirà per la quota del 100% l'Assegno Unico Familiare in forza del totale carico Parte_1 del minore;
Per_1
5) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni delle Parti:
5.1) le Parti rinnovano il reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio per entrambi i minori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...] in data 11/10/2014, in Plesio con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Plesio
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Plesio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao