Art. 10.
La direzione generale degli istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1 gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1 gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.
Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformita' delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379 . Per la nomina di tali commissioni e' necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno gia' formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.
La direzione generale degli istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1 gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1 gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.
Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformita' delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379 . Per la nomina di tali commissioni e' necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno gia' formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.