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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/08/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
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R.G. 392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BELLETTI CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monfalcone al Corso del Popolo n. 23, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MORATTI ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone alla Piazza Cavour n. 23, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
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dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIi e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ronchi dei
[...]
Legionari (GO), dell'anno 2016, al numero 2, parte I, ed ordinare al competente
Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con prevalente collocazione abitativa Per_1 della stessa presso la madre, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore;
con riferimento alle visite del genitore non collocatario disporre quanto segue: confermare le statuizioni di cui al provvedimento presidenziale (e pacificamente adottate dalle parti a partire dal maggio 2021) prevedendo che, salvo migliori accordi tra le parti, nei fine settimana di competenza paterna, il sig. terrà con sé la minore dal venerdì CP_1 pomeriggio alle 16:00 fino al rientro a scuola il lunedì mattina, con esercizio del diritto di visita infrasettimanale il martedì pomeriggio, nei fine settimana di competenza materna, il sig. terrà con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle CP_1 giornate di martedì e giovedì dopo la scuola, con pernotto nella giornata di giovedì. In ordine alla calendarizzazione delle festività, pasquali, estive e le ulteriori festività confermare il calendario previsto in sede di mediazione: a. Vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà la vigilia del 24 dicembre dalle ore 11 con un genitore fino alle Per_1 ore 11 del giorno di Natale, con l'altro; dal 31 dicembre alle ore 11 al 6 gennaio alle ore
11 col genitore con cui è stata alla vigilia del 24. Pertanto, nelle festività, starà Per_1 per metà tempo con ciascun genitore, alternando sia il 24/25 dicembre, sia 31 dicembre/01 gennaio. B. Vacanze pasquali: trascorrerà il weekend di Pasqua con Per_1 un genitore e AS con l'altro (alternando di anno in anno). C. Le restanti festività
e/o ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza presso l'uno e l'altro dei genitori e gestite secondo la turnistica in cui cadranno (compresi S. Nicolò e Carnevale); festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi. D.Vacanze estive: due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Le ferie saranno concordate tra i genitori, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. A partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà l'alternanza presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori. E. Per i compleanni dei genitori, festa della mamma e festa del papà, trascorrerà col genitore “festeggiato” l'intera giornata Per_1
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sin dalla sera precedente, ore 18.00. f. Il compleanno della bambina: verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei genitori, anche tra mattina e pomeriggio. I rapporti tra ed il Per_1 genitore non di turno saranno regolati tramite telefonate anche quotidiane (dalle 19,30 entro le 20.30) mentre, durante le vacanze estive e natalizie, è garantito il diritto di visita fino agli 8-9 anni d'età della bambina. 5)Disporre sia onerato del CP_1 versamento della somma di Euro 180,00 mensili (o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia) a a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da parte di ciascun genitore in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
Con riferimento alle ulteriori questioni educative, si rimanda all'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione;
7. la SIa ed il SI , infine, si danno il Pt_1 CP_1 reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, e di conseguenza, consentono che ciascuno possa inserire la figlia minore nel Per_2
proprio passaporto o altro documento;
8.Spese di lite compensate.”
Per parte resistente:
“Nel merito 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra CP_1
e , matrimonio civile celebrato nel Comune di Ronchi dei Legionari e Parte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2016, al numero 2 parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica della predetta presso la Persona_3 madre, nel riconoscimento del collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, disponendo tempi paritetici di permanenza di presso i genitori, secondo Per_3 il seguente calendario: ferma restando la suddivisione alternata dei fine settimana in cui starà con ciascun genitore dal venerdì dopo scuola (con prelevamento da scuola) Per_3 fino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola) (3 pernotti) come sta di fatto accadendo sin dall'emissione dei provvedimenti provvisori dd. 12/05/2021, l'altro genitore prenderà la figlia da scuola il lunedì al termine delle lezioni e la terrà con sé
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fino al mercoledì mattina (2 pernotti), momento in cui la minore verrà accompagnata a scuola;
il mercoledì al termine delle lezioni il genitore, che aveva con sé nel fine Per_3 settimana, la prenderà da scuola e la terrà con sé fino al venerdì mattina (2 pernotti) allorquando la minore verrà accompagnata a scuola e al termine delle lezioni verrà prelevata dall'altro genitore, che la terrà con sé fino al lunedì mattina (3 pernotti) e così via di settimana in settimana (in questo modo trascorrerà ogni settimana 4 notti Per_3 con un genitore e 3 notti con l'altro e ciò in modo alternato di settimana in settimana suddividendo su due settimane consecutive il tempo in modo paritario con ciascun genitore), con la precisazione appena rappresentata che nella settimana in cui la minore pernotterà con il padre, questo la accompagnerà la mattina successiva a scuola, altrettanto dovrà fare la madre nella settimana in cui la minore con lei pernotterà (come da provvedimenti presidenziali attualmente in vigore, unica difformità rispetto al contenuto della CTU che deve intendersi come mero refuso contenutistico da parte della
Consulente come già evidenziato negli scritti di questa difesa e come verbalizzato in sede di udienza). Rimane inteso, che nei periodi di rispettiva permanenza, ciascun genitore dovrà accompagnare la minore, garantendo alla medesima la partecipazione alle attività ludiche, scolastiche, sportive e ricreative.; 2 bis) In subordine il diritto di visita di Per_1 con ciascun genitore può suddividersi a settimane alternate dal lunedì a conclusione della scuola, quando verrà prelevata da un genitore con la potrà tenere con sé sino al lunedì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola e questo in modo alternato di settimana in settimana, così da garantire un tempo utile e continuativo con ciascun genitore nel superiore interesse di 3) Stabilire che in Per_1 caso di malattia di il diritto di visita di ciascun genitore venga garantito Persona_4 secondo prassi pediatriche sul punto, ovvero in caso di febbre fino a 38°, tosse, raffreddore, mal d'orecchi, mal di denti, mal di pancia, dissenteria, vomito e via dicendo la bambina potrà spostarsi da una casa all'altra, mentre ciò non potrà accadere nei casi di inamovibilità della minore quali malattie infettive, Covid, febbre oltre i 38° e via dicendo. Nei casi in cui la visita dovesse saltare per impossibilità di spostamento di da una casa all'altra la predetta visita (sia infrasettimanale sia nel week-end) Per_1 verrà spostata alla prima giornata utile successiva alla ripresa del buono stato di salute, senza necessità di concordare inversioni, turnazioni, ovvero suddivisioni di tempistiche diverse;
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4) Durante il periodo invernale, da intendersi vacanze natalizie, la figlia minorenne non essendo più necessaria vista l'età della bambina la suddivisione della Vigilia Per_1 con il Natale, starà con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 22/12, ovvero dalla fine della scuola, fino alla mattina alle ore 10.00 del 30/12 (otto pernotti) e con l'altro genitore dalle 10.00 del 30/12 al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche (otto pernotti)
(06/01), fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori Le festività pasquali saranno suddivise in modo alternato e il genitore che trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con la figlia si recherà a prendere la figlia la sera di Pasqua alle ore 18.00 presso l'altro genitore e la terrà con sé dall'ora di cena del giorno di Pasqua fino al martedì mattina quando la accompagnerà a scuola, così da garantire l'alternanza del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale (05/12 Giornata della Fiera di San Nicolò; 08/12; martedì grasso di
Carnevale; 25/04; 01/05; 02/06; 15/08; 31/10-01/11 – inteso come giorno unico -) in modo alternato di anno in anno tra i genitori, stabilendo l'inizio della turnazione delle festività dalla data di deposito della sentenza riconoscendo la prima festività in calendario a parte ricorrente e ciò in modo da stabilire un nuovo inizio alla turnazione, che vada ad azzerare eventuali reciproche recriminazioni e richieste di recuperi di turni di visita/festività saltati, salvo diverso accordo fra le parti;
5) Durante l'estate la figlia trascorrerà tre settimane, anche non continuative di vacanza con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (essendo entrambi i genitori dipendenti e conoscendo pertanto la propria turnazione feriale con debito anticipo). I genitori dovranno fornire reciprocamente per iscritto (tramite messaggio o e mail)
l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno la figlia. Nel caso in cui le settimane estive comprendano un fine settimana di spettanza dell'altro genitore, le parti procederanno all'inversione dei fine settimana di spettanza, senza ulteriore disagio e/o contestazione, e contestualmente non viene più riconosciuto il diritto di visita con l'altro genitore durante le settimane estive con ciascun genitore, come evidenziato già durante il percorso di mediazione familiare (diritto di visita nelle settimane estive fino al compimento degli 8 anni) e dalla CTU, in ragione dell'età di (8 anni e 8 mesi);6) Per_1
Disporre la revoca del contributo al mantenimento attualmente invigore in capo al padre sig. tanto in ragione del tempo paritario tra i genitori quanto per CP_1 la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della sig.ra che ha Pt_1 instaurato una stabile convivenza che ha dato alla luce il secondogenito della ricorrente,
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e, per l'effetto, disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della figlia in forma diretta per il periodo di permanenza della minore presso di sé, (vitto ed Per_1 alloggio, unitamente ad ogni spesa legata alla convivenza, quale a titolo esemplificativo l'acquisto quotidiano di materiale di cancelleria, farmaci da banco etc), oltre a disporre la suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive nel rispetto del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, con naturale obbligo al previo accordo scritto su ogni spesa e alla naturale suddivisione a metà dell'importo relativo all'assegno unico. 7) conclusioni rispetto al sub - procedimento cautelare aperto sub n. 392-1/2021 dimesse in seno a quel fascicolo. Spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 13.4.2021, , per le ragioni indicate Parte_1
in atto introduttivo, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 5.4.2016 con , oltre che l'adozione di ulteriori CP_1 provvedimenti accessori tra i quali: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia, , nata in data [...] in [...], con Per_2
prevalente collocazione abitativa presso la madre e articolazione delle visite padre - figlia come indicate in ricorso, disposizione di un contributo al mantenimento di euro 300,00 a carico del padre in favore della figlia minore, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 5.5.2021 e si associava alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: disporre l'affido condiviso della minore , disporre il collocamento paritetico di quest'ultima nei termini Per_2
indicati in atto con previsione del mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi di competenza.
All'udienza presidenziale del 12.5.2021 il Presidente f.f. confermava le statuizioni della separazione, prevedendo, in modifica, che il padre potesse tener con sé la figlia dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché la previsione, oltre i due pomeriggi settimanali anche di un pernotto alla fine dei
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uno dei due giorni, ampliando le ferie estive a tre settimane, di cui non più di due continuative. Si confermava inoltre la previsione di un assegno di euro
300,00 a favore di e a carico del oltre il pagamento delle spese Per_2 CP_1 straordinarie del 50%.
Quindi il giudizio era rinviato davanti al giudice istruttore per l'udienza dell'1.7.2021.
La causa era istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica a firma della dott.ssa , avendo inoltre le parti aderito, Persona_5 stragiudizialmente ad un programma di coordinamento genitoriale, di cui il
Tribunale prendeva atto.
Erano, inoltre, instaurati due sub-procedimenti in corso di causa da parte ricorrente nei confronti di parte resistente. Il primo avente ad oggetto le modalità di affidamento della minore, di cui era disposta l'archiviazione, stante l'oggetto e la fase decisoria del procedimento principale e l'altro concernente la partecipazione di quest'ultima al catechismo.
Ciò detto, a seguito di integrazione documentale, il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa al
Collegio, con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Instaurato il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, quest'ultimo ha apposto il suo visto.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Gorizia con sentenza non definitiva del 27.6.2019 e pubblicata in data 28.6.2019, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.5.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
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Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Affidamento della figlia minorenne e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Va preliminarmente considerata implicitamente rinunciata la domanda originariamente proposta da in sede di sub-procedimento 392-1 Parte_1
con cui chiedeva l'affido esclusivo della minore, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la previsione dell'affido condiviso.
Va poi rammentato che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse della minore il regime di affidamento condiviso.
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in considerazione dell'età della minore e della collocazione adottata sinora.
Ciò detto in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario-figlia deve rammentarsi quanto affermato dalla Corte di
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Cassazione: “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cassazione civile sez. I,
17/09/2020, n.19323)
Orbene, sulla scorta della Ctu espletata, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire risultando immune da vizi o incongruità, si individua l'interesse della minore nella previsione di un diritto di visita genitori-figlia in forma paritaria, nelle modalità enucleate in sede di elaborato peritale, che si ritiene di recepire atteso anche quanto riportato dalla Consulente in ordine ai desideri di e l'assenza di elementi ostativi di segno contrario: “Non si sono riscontrati Per_2
elementi o aspetti che possano far pensare ad una psicopatologia. e una bambina Per_2 serena, che ha dimostrato in più occasioni di stare bene con i propri genitori.
All'osservazione fra Genitore-figlia e Genitori-Figlia ha dimostrato un buon rapporto consolidato con entrambi, di confidenza, di complicità e di affetto. Ciò che si rileva nella minore, e piuttosto la tendenza di tutelare entrambi i genitori, quasi per rassicurarli e provando a sedare i momenti di tensione fra loro. Pertanto appare una bambina un po' più grande della sua età, ma al momento non si riscontra nessun aspetto che possa far supporre un disturbo dell'adattamento, spesso invece presente nei bambini che si trovano all'interno di una situazione altamente conflittuale, che per un conflitto di lealtà tendono a comportarsi in modo dissonante con ciascun genitore. Si rileva, per l'appunto, al momento esclusivamente un conflitto di lealtà con entrambi, ma in un contesto di questo tipo può essere considerato quasi fisiologico e non di ordine psicopatologico. Si ricorda che nel test, le favole della Duss, c'e un passaggio (TAV. 9) in cui la minore afferma “la bambina tutto d'un tratto dice alla mamma: mi manca papà”. Ecco, questo sta proprio ad indicare, che pur accettando, ed in parte elaborando, la separazione, la minore ha ben chiaro quali siano i genitori e i loro ruoli, nonche il suo desiderio (normale) di stare con entrambi.” (cfr elaborato peritale pagg. 48-49)
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Dall'esame della consulenza emerge che: “Alla luce di quanto emerso in consulenza, si ritiene necessario garantire alla bambina un egual accesso al padre e al contesto familiare paterno così come alla madre e al contesto familiare materno, proprio perché entrambi soddisfano i criteri di genitorialità. Si ritiene altresi opportuno poter dare ascolto ai desideri della minore, che chiede di poter stare con entrambi i genitori. Si ritiene che data la tenera età della minore, scegliere una settimana alternata come proposto dal padre, sarebbe un tempo troppo lungo e non andrebbe incontro alle esigenze di che in questa età necessita di vedere con costanza i genitori, in tempi Per_2 ravvicinati ( , 1969, 1972, 1983, 1989; M.S. Mahler, 1975). Pertanto, salvo Per_6 diverso accordo tra le parti, La CTU suggerisce che il seguente calendario ( 1 Settimana:
Lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica:
Mamma - 2 Settimana: Lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: Papà - 3 Settimana: Lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica: Mamma - 4 Settimana: Lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: Papà). Uno schema di questo tipo consente di avere un tempo equitario, ma diviso in tempi, che possano essere consoni alla minore, ovvero questa suddivisione permette alla minore di acquisire e consolidare il pensiero del genitore lontano ( , 1969; 1972-83). Quando Per_6 Per_2 sarà più grande, nello specifico nel passaggio scolastico dalla scuola primaria alla scuola media inferiore, si potrà pensare ad arrivare a suddividere il mese a settimane alterne.
Alcune specifiche riguardo il calendario suggerito: in tempo scolastico i weekend paterni partono dal venerdì dalla fine della scuola fino alla domenica sera, con rientro nella casa materna, verso le 19.30. In tempo estivo, il weekend può iniziare dalle 10.00 del mattino
(o a fine centro estivo), con rientro sempre la domenica sera, ma con cena compresa, infatti, in tempo estivo l'orario di rientro potrà orientarsi anche verso le 21.00 circa. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, si suggerisce che, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà in modo equamente suddiviso e alternato: un anno trascorrerà la Per_2 settimana di Natale (dalla chiusura della scuola fino al giorno 30.12) con il padre e la settimana di Capodanno (dal giorno 31 alla ripresa della scuola) con la madre;
l'anno successivo trascorrerà la settimana di Natale con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Si specifica che i genitori si metteranno d'accordo che il 24.12 e il 25.12 la bambina ad anni alterni trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con ciascun genitore e famiglia. Allo stesso modo, si suggerisce che la minore trascorra le vacanze di Pasqua ad
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anni alterni con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le eventuali vacanze scolastiche previste per il Carnevale, si suggerisce che, salvo diversi accordi fra i genitori, anch'esse siano trascorse dalla bambina ad anni alterni con la madre e con il padre. Allo stesso modo, si suggerisce che sia stabilita un'alternanza dei ponti per le festività che potrebbero realizzarsi durante il corso dell'anno (ad esempio: ponte del primo maggio, ponte di Tutti i Santi, ponte per l'Immacolata Concezione). Per quanto concerne le vacanze estive si ritiene che sia ancora troppo piccola per stabilire Per_2 periodi di vacanza di due settimane consecutive con l'uno e con l'altro genitore. A partire dagli 8 anni, invece, i genitori potranno pianificare vacanze, che prevedano le due settimane consecutive. Si suggerisce altresi che le date delle reciproche ferie vengano comunicate in tempi adeguati, in modo che tutti si possano organizzare e pianificare il proprio tempo. Si suggerisce ancora che, qualora lo desiderino, i genitori possano passare il loro compleanno e la festa della mamma/papà con la bambina, indipendentemente dal turno di responsabilità genitoriale. Salvo diversi accordo tra i genitori, la bambina trascorrerà invece il proprio compleanno un anno con la mamma e un anno con il papà. Si raccomanda ai genitori, qualora la bambina lo richieda, di permettere alla stessa il contatto con l'altro genitore, indipendentemente dal turno di responsabilità vigente.” (cfr elaborato peritale pagg. da 52 a 55).
Il Collegio nel recepire interamente il predetto calendario ritiene di apportare allo stesso un unico correttivo: salvo miglior accordo, il week-end presso ciascun genitore deve intendersi comprensivo del pernotto della domenica, con accompagnamento di a scuola il lunedì mattina da parte del genitore di Per_2 turno per il week-end e prelievo da scuola da parte del genitore di turno il lunedì.
Milita a sostegno di tale modifica la considerazione delle modalità di visita padre-figlia sinora attuati tra e il padre. Per_2
Sul mantenimento della figlia minorenne e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Ebbene, è noto, per giurisprudenza consolidata che la previsione di tempi paritetici di presso ciascun genitore non implica alcun automatismo Per_2
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nella previsione del mantenimento diretto da parte dei genitori dovendosi valutare, a tal fine, la concreta situazione reddituale delle parti.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da CP_1 risulta che nell'anno 2023 ha percepito circa euro 23.960,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2024) e nel 2022 circa euro 22.445,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023) (cfr documentazione di parte resistente).
Diversamente ha percepito nell'anno 2023 circa euro 13.955,00 Parte_1
lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 13.751,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023) e in sede di udienza del 15.5.2024 ha dichiarato di aver cambiato occupazione e di lavorare, con contratto part-time, da un commercialista, percependo euro mensili 870,00 netti.
Alla luce di quanto esposto, non può revocarsi in dubbio la disparità reddituale tra le parti, sussistendo, pertanto, la necessità di prevedere un assegno di mantenimento in favore della minore a carico del . Per_2 CP_1
Pertanto, alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che risulti congruo fissare in € 150,00 mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio e di Ctu
In ordine al governo delle spese di lite, l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione, anche in relazione ai due sub-procedimenti instaurati.
Le spese di Ctu vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
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1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Ronchi dei Legionari il 5.4.2016
(parte 1, numero 2, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016);
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ronchi dei Legionari (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che le visite padre-figlia si svolgano, salvo migliore accordo, nelle modalità indicate in parte motiva;
5) dispone che versi mensilmente a entro e non CP_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne , somma Per_2 rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
6) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
7) dichiara le spese del giudizio e dei sub-procedimenti interamente compensate tra le parti;
8) dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2024, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di entrambe le parti per la misura del 50% per ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
Gorizia, 17.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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R.G. 392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BELLETTI CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monfalcone al Corso del Popolo n. 23, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MORATTI ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone alla Piazza Cavour n. 23, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
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dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIi e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ronchi dei
[...]
Legionari (GO), dell'anno 2016, al numero 2, parte I, ed ordinare al competente
Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con prevalente collocazione abitativa Per_1 della stessa presso la madre, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore;
con riferimento alle visite del genitore non collocatario disporre quanto segue: confermare le statuizioni di cui al provvedimento presidenziale (e pacificamente adottate dalle parti a partire dal maggio 2021) prevedendo che, salvo migliori accordi tra le parti, nei fine settimana di competenza paterna, il sig. terrà con sé la minore dal venerdì CP_1 pomeriggio alle 16:00 fino al rientro a scuola il lunedì mattina, con esercizio del diritto di visita infrasettimanale il martedì pomeriggio, nei fine settimana di competenza materna, il sig. terrà con sé la minore due pomeriggi a settimana, nelle CP_1 giornate di martedì e giovedì dopo la scuola, con pernotto nella giornata di giovedì. In ordine alla calendarizzazione delle festività, pasquali, estive e le ulteriori festività confermare il calendario previsto in sede di mediazione: a. Vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà la vigilia del 24 dicembre dalle ore 11 con un genitore fino alle Per_1 ore 11 del giorno di Natale, con l'altro; dal 31 dicembre alle ore 11 al 6 gennaio alle ore
11 col genitore con cui è stata alla vigilia del 24. Pertanto, nelle festività, starà Per_1 per metà tempo con ciascun genitore, alternando sia il 24/25 dicembre, sia 31 dicembre/01 gennaio. B. Vacanze pasquali: trascorrerà il weekend di Pasqua con Per_1 un genitore e AS con l'altro (alternando di anno in anno). C. Le restanti festività
e/o ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza presso l'uno e l'altro dei genitori e gestite secondo la turnistica in cui cadranno (compresi S. Nicolò e Carnevale); festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi. D.Vacanze estive: due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Le ferie saranno concordate tra i genitori, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. A partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà l'alternanza presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori. E. Per i compleanni dei genitori, festa della mamma e festa del papà, trascorrerà col genitore “festeggiato” l'intera giornata Per_1
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sin dalla sera precedente, ore 18.00. f. Il compleanno della bambina: verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei genitori, anche tra mattina e pomeriggio. I rapporti tra ed il Per_1 genitore non di turno saranno regolati tramite telefonate anche quotidiane (dalle 19,30 entro le 20.30) mentre, durante le vacanze estive e natalizie, è garantito il diritto di visita fino agli 8-9 anni d'età della bambina. 5)Disporre sia onerato del CP_1 versamento della somma di Euro 180,00 mensili (o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia) a a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da parte di ciascun genitore in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
Con riferimento alle ulteriori questioni educative, si rimanda all'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione;
7. la SIa ed il SI , infine, si danno il Pt_1 CP_1 reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, e di conseguenza, consentono che ciascuno possa inserire la figlia minore nel Per_2
proprio passaporto o altro documento;
8.Spese di lite compensate.”
Per parte resistente:
“Nel merito 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra CP_1
e , matrimonio civile celebrato nel Comune di Ronchi dei Legionari e Parte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2016, al numero 2 parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica della predetta presso la Persona_3 madre, nel riconoscimento del collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, disponendo tempi paritetici di permanenza di presso i genitori, secondo Per_3 il seguente calendario: ferma restando la suddivisione alternata dei fine settimana in cui starà con ciascun genitore dal venerdì dopo scuola (con prelevamento da scuola) Per_3 fino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola) (3 pernotti) come sta di fatto accadendo sin dall'emissione dei provvedimenti provvisori dd. 12/05/2021, l'altro genitore prenderà la figlia da scuola il lunedì al termine delle lezioni e la terrà con sé
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fino al mercoledì mattina (2 pernotti), momento in cui la minore verrà accompagnata a scuola;
il mercoledì al termine delle lezioni il genitore, che aveva con sé nel fine Per_3 settimana, la prenderà da scuola e la terrà con sé fino al venerdì mattina (2 pernotti) allorquando la minore verrà accompagnata a scuola e al termine delle lezioni verrà prelevata dall'altro genitore, che la terrà con sé fino al lunedì mattina (3 pernotti) e così via di settimana in settimana (in questo modo trascorrerà ogni settimana 4 notti Per_3 con un genitore e 3 notti con l'altro e ciò in modo alternato di settimana in settimana suddividendo su due settimane consecutive il tempo in modo paritario con ciascun genitore), con la precisazione appena rappresentata che nella settimana in cui la minore pernotterà con il padre, questo la accompagnerà la mattina successiva a scuola, altrettanto dovrà fare la madre nella settimana in cui la minore con lei pernotterà (come da provvedimenti presidenziali attualmente in vigore, unica difformità rispetto al contenuto della CTU che deve intendersi come mero refuso contenutistico da parte della
Consulente come già evidenziato negli scritti di questa difesa e come verbalizzato in sede di udienza). Rimane inteso, che nei periodi di rispettiva permanenza, ciascun genitore dovrà accompagnare la minore, garantendo alla medesima la partecipazione alle attività ludiche, scolastiche, sportive e ricreative.; 2 bis) In subordine il diritto di visita di Per_1 con ciascun genitore può suddividersi a settimane alternate dal lunedì a conclusione della scuola, quando verrà prelevata da un genitore con la potrà tenere con sé sino al lunedì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola e questo in modo alternato di settimana in settimana, così da garantire un tempo utile e continuativo con ciascun genitore nel superiore interesse di 3) Stabilire che in Per_1 caso di malattia di il diritto di visita di ciascun genitore venga garantito Persona_4 secondo prassi pediatriche sul punto, ovvero in caso di febbre fino a 38°, tosse, raffreddore, mal d'orecchi, mal di denti, mal di pancia, dissenteria, vomito e via dicendo la bambina potrà spostarsi da una casa all'altra, mentre ciò non potrà accadere nei casi di inamovibilità della minore quali malattie infettive, Covid, febbre oltre i 38° e via dicendo. Nei casi in cui la visita dovesse saltare per impossibilità di spostamento di da una casa all'altra la predetta visita (sia infrasettimanale sia nel week-end) Per_1 verrà spostata alla prima giornata utile successiva alla ripresa del buono stato di salute, senza necessità di concordare inversioni, turnazioni, ovvero suddivisioni di tempistiche diverse;
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4) Durante il periodo invernale, da intendersi vacanze natalizie, la figlia minorenne non essendo più necessaria vista l'età della bambina la suddivisione della Vigilia Per_1 con il Natale, starà con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 22/12, ovvero dalla fine della scuola, fino alla mattina alle ore 10.00 del 30/12 (otto pernotti) e con l'altro genitore dalle 10.00 del 30/12 al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche (otto pernotti)
(06/01), fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori Le festività pasquali saranno suddivise in modo alternato e il genitore che trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con la figlia si recherà a prendere la figlia la sera di Pasqua alle ore 18.00 presso l'altro genitore e la terrà con sé dall'ora di cena del giorno di Pasqua fino al martedì mattina quando la accompagnerà a scuola, così da garantire l'alternanza del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale (05/12 Giornata della Fiera di San Nicolò; 08/12; martedì grasso di
Carnevale; 25/04; 01/05; 02/06; 15/08; 31/10-01/11 – inteso come giorno unico -) in modo alternato di anno in anno tra i genitori, stabilendo l'inizio della turnazione delle festività dalla data di deposito della sentenza riconoscendo la prima festività in calendario a parte ricorrente e ciò in modo da stabilire un nuovo inizio alla turnazione, che vada ad azzerare eventuali reciproche recriminazioni e richieste di recuperi di turni di visita/festività saltati, salvo diverso accordo fra le parti;
5) Durante l'estate la figlia trascorrerà tre settimane, anche non continuative di vacanza con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (essendo entrambi i genitori dipendenti e conoscendo pertanto la propria turnazione feriale con debito anticipo). I genitori dovranno fornire reciprocamente per iscritto (tramite messaggio o e mail)
l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno la figlia. Nel caso in cui le settimane estive comprendano un fine settimana di spettanza dell'altro genitore, le parti procederanno all'inversione dei fine settimana di spettanza, senza ulteriore disagio e/o contestazione, e contestualmente non viene più riconosciuto il diritto di visita con l'altro genitore durante le settimane estive con ciascun genitore, come evidenziato già durante il percorso di mediazione familiare (diritto di visita nelle settimane estive fino al compimento degli 8 anni) e dalla CTU, in ragione dell'età di (8 anni e 8 mesi);6) Per_1
Disporre la revoca del contributo al mantenimento attualmente invigore in capo al padre sig. tanto in ragione del tempo paritario tra i genitori quanto per CP_1 la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della sig.ra che ha Pt_1 instaurato una stabile convivenza che ha dato alla luce il secondogenito della ricorrente,
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e, per l'effetto, disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della figlia in forma diretta per il periodo di permanenza della minore presso di sé, (vitto ed Per_1 alloggio, unitamente ad ogni spesa legata alla convivenza, quale a titolo esemplificativo l'acquisto quotidiano di materiale di cancelleria, farmaci da banco etc), oltre a disporre la suddivisione in ragione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive nel rispetto del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, con naturale obbligo al previo accordo scritto su ogni spesa e alla naturale suddivisione a metà dell'importo relativo all'assegno unico. 7) conclusioni rispetto al sub - procedimento cautelare aperto sub n. 392-1/2021 dimesse in seno a quel fascicolo. Spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 13.4.2021, , per le ragioni indicate Parte_1
in atto introduttivo, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 5.4.2016 con , oltre che l'adozione di ulteriori CP_1 provvedimenti accessori tra i quali: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia, , nata in data [...] in [...], con Per_2
prevalente collocazione abitativa presso la madre e articolazione delle visite padre - figlia come indicate in ricorso, disposizione di un contributo al mantenimento di euro 300,00 a carico del padre in favore della figlia minore, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 5.5.2021 e si associava alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: disporre l'affido condiviso della minore , disporre il collocamento paritetico di quest'ultima nei termini Per_2
indicati in atto con previsione del mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi di competenza.
All'udienza presidenziale del 12.5.2021 il Presidente f.f. confermava le statuizioni della separazione, prevedendo, in modifica, che il padre potesse tener con sé la figlia dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché la previsione, oltre i due pomeriggi settimanali anche di un pernotto alla fine dei
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uno dei due giorni, ampliando le ferie estive a tre settimane, di cui non più di due continuative. Si confermava inoltre la previsione di un assegno di euro
300,00 a favore di e a carico del oltre il pagamento delle spese Per_2 CP_1 straordinarie del 50%.
Quindi il giudizio era rinviato davanti al giudice istruttore per l'udienza dell'1.7.2021.
La causa era istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica a firma della dott.ssa , avendo inoltre le parti aderito, Persona_5 stragiudizialmente ad un programma di coordinamento genitoriale, di cui il
Tribunale prendeva atto.
Erano, inoltre, instaurati due sub-procedimenti in corso di causa da parte ricorrente nei confronti di parte resistente. Il primo avente ad oggetto le modalità di affidamento della minore, di cui era disposta l'archiviazione, stante l'oggetto e la fase decisoria del procedimento principale e l'altro concernente la partecipazione di quest'ultima al catechismo.
Ciò detto, a seguito di integrazione documentale, il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa al
Collegio, con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Instaurato il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, quest'ultimo ha apposto il suo visto.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Gorizia con sentenza non definitiva del 27.6.2019 e pubblicata in data 28.6.2019, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.5.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
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Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Affidamento della figlia minorenne e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Va preliminarmente considerata implicitamente rinunciata la domanda originariamente proposta da in sede di sub-procedimento 392-1 Parte_1
con cui chiedeva l'affido esclusivo della minore, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la previsione dell'affido condiviso.
Va poi rammentato che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse della minore il regime di affidamento condiviso.
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in considerazione dell'età della minore e della collocazione adottata sinora.
Ciò detto in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario-figlia deve rammentarsi quanto affermato dalla Corte di
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Cassazione: “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cassazione civile sez. I,
17/09/2020, n.19323)
Orbene, sulla scorta della Ctu espletata, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire risultando immune da vizi o incongruità, si individua l'interesse della minore nella previsione di un diritto di visita genitori-figlia in forma paritaria, nelle modalità enucleate in sede di elaborato peritale, che si ritiene di recepire atteso anche quanto riportato dalla Consulente in ordine ai desideri di e l'assenza di elementi ostativi di segno contrario: “Non si sono riscontrati Per_2
elementi o aspetti che possano far pensare ad una psicopatologia. e una bambina Per_2 serena, che ha dimostrato in più occasioni di stare bene con i propri genitori.
All'osservazione fra Genitore-figlia e Genitori-Figlia ha dimostrato un buon rapporto consolidato con entrambi, di confidenza, di complicità e di affetto. Ciò che si rileva nella minore, e piuttosto la tendenza di tutelare entrambi i genitori, quasi per rassicurarli e provando a sedare i momenti di tensione fra loro. Pertanto appare una bambina un po' più grande della sua età, ma al momento non si riscontra nessun aspetto che possa far supporre un disturbo dell'adattamento, spesso invece presente nei bambini che si trovano all'interno di una situazione altamente conflittuale, che per un conflitto di lealtà tendono a comportarsi in modo dissonante con ciascun genitore. Si rileva, per l'appunto, al momento esclusivamente un conflitto di lealtà con entrambi, ma in un contesto di questo tipo può essere considerato quasi fisiologico e non di ordine psicopatologico. Si ricorda che nel test, le favole della Duss, c'e un passaggio (TAV. 9) in cui la minore afferma “la bambina tutto d'un tratto dice alla mamma: mi manca papà”. Ecco, questo sta proprio ad indicare, che pur accettando, ed in parte elaborando, la separazione, la minore ha ben chiaro quali siano i genitori e i loro ruoli, nonche il suo desiderio (normale) di stare con entrambi.” (cfr elaborato peritale pagg. 48-49)
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Dall'esame della consulenza emerge che: “Alla luce di quanto emerso in consulenza, si ritiene necessario garantire alla bambina un egual accesso al padre e al contesto familiare paterno così come alla madre e al contesto familiare materno, proprio perché entrambi soddisfano i criteri di genitorialità. Si ritiene altresi opportuno poter dare ascolto ai desideri della minore, che chiede di poter stare con entrambi i genitori. Si ritiene che data la tenera età della minore, scegliere una settimana alternata come proposto dal padre, sarebbe un tempo troppo lungo e non andrebbe incontro alle esigenze di che in questa età necessita di vedere con costanza i genitori, in tempi Per_2 ravvicinati ( , 1969, 1972, 1983, 1989; M.S. Mahler, 1975). Pertanto, salvo Per_6 diverso accordo tra le parti, La CTU suggerisce che il seguente calendario ( 1 Settimana:
Lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica:
Mamma - 2 Settimana: Lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: Papà - 3 Settimana: Lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica: Mamma - 4 Settimana: Lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: Papà). Uno schema di questo tipo consente di avere un tempo equitario, ma diviso in tempi, che possano essere consoni alla minore, ovvero questa suddivisione permette alla minore di acquisire e consolidare il pensiero del genitore lontano ( , 1969; 1972-83). Quando Per_6 Per_2 sarà più grande, nello specifico nel passaggio scolastico dalla scuola primaria alla scuola media inferiore, si potrà pensare ad arrivare a suddividere il mese a settimane alterne.
Alcune specifiche riguardo il calendario suggerito: in tempo scolastico i weekend paterni partono dal venerdì dalla fine della scuola fino alla domenica sera, con rientro nella casa materna, verso le 19.30. In tempo estivo, il weekend può iniziare dalle 10.00 del mattino
(o a fine centro estivo), con rientro sempre la domenica sera, ma con cena compresa, infatti, in tempo estivo l'orario di rientro potrà orientarsi anche verso le 21.00 circa. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, si suggerisce che, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà in modo equamente suddiviso e alternato: un anno trascorrerà la Per_2 settimana di Natale (dalla chiusura della scuola fino al giorno 30.12) con il padre e la settimana di Capodanno (dal giorno 31 alla ripresa della scuola) con la madre;
l'anno successivo trascorrerà la settimana di Natale con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Si specifica che i genitori si metteranno d'accordo che il 24.12 e il 25.12 la bambina ad anni alterni trascorrerà la Vigilia e il Santo Natale con ciascun genitore e famiglia. Allo stesso modo, si suggerisce che la minore trascorra le vacanze di Pasqua ad
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anni alterni con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le eventuali vacanze scolastiche previste per il Carnevale, si suggerisce che, salvo diversi accordi fra i genitori, anch'esse siano trascorse dalla bambina ad anni alterni con la madre e con il padre. Allo stesso modo, si suggerisce che sia stabilita un'alternanza dei ponti per le festività che potrebbero realizzarsi durante il corso dell'anno (ad esempio: ponte del primo maggio, ponte di Tutti i Santi, ponte per l'Immacolata Concezione). Per quanto concerne le vacanze estive si ritiene che sia ancora troppo piccola per stabilire Per_2 periodi di vacanza di due settimane consecutive con l'uno e con l'altro genitore. A partire dagli 8 anni, invece, i genitori potranno pianificare vacanze, che prevedano le due settimane consecutive. Si suggerisce altresi che le date delle reciproche ferie vengano comunicate in tempi adeguati, in modo che tutti si possano organizzare e pianificare il proprio tempo. Si suggerisce ancora che, qualora lo desiderino, i genitori possano passare il loro compleanno e la festa della mamma/papà con la bambina, indipendentemente dal turno di responsabilità genitoriale. Salvo diversi accordo tra i genitori, la bambina trascorrerà invece il proprio compleanno un anno con la mamma e un anno con il papà. Si raccomanda ai genitori, qualora la bambina lo richieda, di permettere alla stessa il contatto con l'altro genitore, indipendentemente dal turno di responsabilità vigente.” (cfr elaborato peritale pagg. da 52 a 55).
Il Collegio nel recepire interamente il predetto calendario ritiene di apportare allo stesso un unico correttivo: salvo miglior accordo, il week-end presso ciascun genitore deve intendersi comprensivo del pernotto della domenica, con accompagnamento di a scuola il lunedì mattina da parte del genitore di Per_2 turno per il week-end e prelievo da scuola da parte del genitore di turno il lunedì.
Milita a sostegno di tale modifica la considerazione delle modalità di visita padre-figlia sinora attuati tra e il padre. Per_2
Sul mantenimento della figlia minorenne e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Ebbene, è noto, per giurisprudenza consolidata che la previsione di tempi paritetici di presso ciascun genitore non implica alcun automatismo Per_2
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nella previsione del mantenimento diretto da parte dei genitori dovendosi valutare, a tal fine, la concreta situazione reddituale delle parti.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da CP_1 risulta che nell'anno 2023 ha percepito circa euro 23.960,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2024) e nel 2022 circa euro 22.445,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023) (cfr documentazione di parte resistente).
Diversamente ha percepito nell'anno 2023 circa euro 13.955,00 Parte_1
lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 13.751,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023) e in sede di udienza del 15.5.2024 ha dichiarato di aver cambiato occupazione e di lavorare, con contratto part-time, da un commercialista, percependo euro mensili 870,00 netti.
Alla luce di quanto esposto, non può revocarsi in dubbio la disparità reddituale tra le parti, sussistendo, pertanto, la necessità di prevedere un assegno di mantenimento in favore della minore a carico del . Per_2 CP_1
Pertanto, alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che risulti congruo fissare in € 150,00 mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio e di Ctu
In ordine al governo delle spese di lite, l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione, anche in relazione ai due sub-procedimenti instaurati.
Le spese di Ctu vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
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1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Ronchi dei Legionari il 5.4.2016
(parte 1, numero 2, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016);
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ronchi dei Legionari (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che le visite padre-figlia si svolgano, salvo migliore accordo, nelle modalità indicate in parte motiva;
5) dispone che versi mensilmente a entro e non CP_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne , somma Per_2 rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
6) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50%, in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
7) dichiara le spese del giudizio e dei sub-procedimenti interamente compensate tra le parti;
8) dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2024, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di entrambe le parti per la misura del 50% per ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
Gorizia, 17.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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