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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1307/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice mo nocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1307 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza (c.a.p. 87100), via Nicola Serra, n. 96, nello studio dell'Avv. Gianluca Fava (C.F.: – pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Policastro il 25.3.1976), elettivamente domiciliat o in Petilia Policastro
(c.a.p. 88837), al Corso Giove, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ruberto (C.F.: – pec: C.F._3
, per procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta in app ello Appellato NONCHE'
in persona del Prefetto, legale Controparte_2 rappresentante p.t. Appellato contumace
-Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
1 -Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 104/2024 (R.G. n. 315/2022), pubblicata in data 10.4.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima inte rpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320219000911522000 notificata in data 22.12.2021, limitatamente alla cartella n. 13320150009200766000 notificata in data 4.11.2015 e relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689/81, eccependo l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del diritto.
Costituitasi e nella contumacia della Parte_1
il Giudice di Pace adito, con la sentenza Controparte_2 impugnata, accoglieva l'opposizione in ragione della maturata prescrizione.
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, so stenendo che la cartella di pagamento n. 13320150009200766000 era stata regolarmente notificata il 4.11.2015 ed, a fronte della scadenza naturale del termine di prescrizione quinquennale che sarebbe dovuta avvenire il 4.11.2020, sulla base della sospensione dell'attività di riscossione a causa dell'emergenza COVID, che ne aveva determinato la proroga ex lege, nessuna prescrizione si era maturata fino alla notifica dell'intimazione di pagamento, il 22.12.2021. Si è costituito l'appellato co n propria comparsa, Controparte_1 chiedendo la conferma della decisione di primo grado, mentre la non si è costituita. Controparte_2
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da v erbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
2 4. In via altrettanto preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da par te appellata è infondata e dev'essere rigettata, in quanto l'atto di appello contiene tutti gli elementi richiesti per la valutazione delle censure dell'appellante, con precisa indicazione delle parti della sentenza delle quali si chiede la riforma.
5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Con la sentenza appellata, il Giudice di Pace di Petilia Policastro, rilevato che aveva dato prova che la Parte_1 cartella di pagamento n. 13320150009200766000 era stata notific ata in data 4.11.2015 e che il successivo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto con la notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.12.2021, ha ritenuto che la pretesa dell' Controparte_3 fosse prescritta, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la c.d. sospensione dei termini Covid. Tale ragionamento non può essere condiviso.
Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che nella materia in esame si applica la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della l. 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 209 del Codice della Strada;
ebbene, non risultano documentati atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella (4.11.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (21.12.2021).
Venendo in rilievo, nella specie, sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del d.l. n.18/2020 in vig ore dal 30.4.2020, modificato dalla l. 24.4.2020 n. 27, in quanto è espressamente previsto, al co.
6-bis, che solo “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in mater ia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020” (poi prorogato ulteriormente) “e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Trattasi di norma eccezionale, dunque di stretta interpretazione, come tale insuscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.
Secondo la prospettazione di , ai fini Parte_1 del calcolo del termine di prescrizione, occorrerebbe tener conto della sospensione, nel periodo intercorrente tra 1'8.3.2020 e il 31.8.2021, dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 68 D.L. n. 18 del 2020 e
3 l'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015. Tuttavia, l'art. 68, co. 1, D.L. n. 18 del 2020 ha dispo sto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (…) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159”. Il co. 2 della medesima norma ha, poi, previsto che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3 -bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160”. Tali previsioni vanno, poi, coordinate, per effetto del richiamo ivi contenuto, con l'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 a norma del quale, al co. 1, “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agen ti della riscossione”; al co. 2, “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; al co. 3, “l' non Controparte_4 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Con la conseguenza che può trovare applicazione l'eccepita sospensione straordinaria dei termini di prescrizione al caso in esame in quanto la
4 scadenza del termine ricade effettivamente durante il periodo di sospensione sopra richiamato. Nella specie, infatti, computando il dies a quo per la decorrenza della prescrizione quinquennale dal 4.11.2015 (data di notifica della cartella di pagamento), il termine di prescrizione del credito è venuto in scadenza il 4.11.2020 – ricompreso nel periodo di sospensione straordinaria di cui sopra - di tal ché la prescrizione non risulta maturata in quanto dal 31.8.2021 (termine del periodo di sospensione ex lege) al 22.12.2021 (data della notifica dell'intimazione di pagamento) non sono di certo maturati i termini necessari per il compimento della prescrizione. L'appello dev'essere pertanto accolto e la pretesa dell'opponente in primo grado dev'essere rigettata.
6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
dev'essere condannata al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del doppio grado.
I compensi saranno calcolati secondo le tariffe del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia, in applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche contro verse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1307/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado;
per l'ulteriore effetto, rigetta l'opposizione formulata da
[...]
; CP_1
2) condanna al pagamento delle sp ese di lite sostenute Controparte_1 da per il doppio grado, che liquida in Parte_1
€ 457,00 per compensi professionali per il primo grado ed € 852,00 per il presente, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Crotone, il 16.5.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice mo nocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1307 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza (c.a.p. 87100), via Nicola Serra, n. 96, nello studio dell'Avv. Gianluca Fava (C.F.: – pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Policastro il 25.3.1976), elettivamente domiciliat o in Petilia Policastro
(c.a.p. 88837), al Corso Giove, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ruberto (C.F.: – pec: C.F._3
, per procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta in app ello Appellato NONCHE'
in persona del Prefetto, legale Controparte_2 rappresentante p.t. Appellato contumace
-Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
1 -Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 104/2024 (R.G. n. 315/2022), pubblicata in data 10.4.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima inte rpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320219000911522000 notificata in data 22.12.2021, limitatamente alla cartella n. 13320150009200766000 notificata in data 4.11.2015 e relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689/81, eccependo l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del diritto.
Costituitasi e nella contumacia della Parte_1
il Giudice di Pace adito, con la sentenza Controparte_2 impugnata, accoglieva l'opposizione in ragione della maturata prescrizione.
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, so stenendo che la cartella di pagamento n. 13320150009200766000 era stata regolarmente notificata il 4.11.2015 ed, a fronte della scadenza naturale del termine di prescrizione quinquennale che sarebbe dovuta avvenire il 4.11.2020, sulla base della sospensione dell'attività di riscossione a causa dell'emergenza COVID, che ne aveva determinato la proroga ex lege, nessuna prescrizione si era maturata fino alla notifica dell'intimazione di pagamento, il 22.12.2021. Si è costituito l'appellato co n propria comparsa, Controparte_1 chiedendo la conferma della decisione di primo grado, mentre la non si è costituita. Controparte_2
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da v erbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
2 4. In via altrettanto preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da par te appellata è infondata e dev'essere rigettata, in quanto l'atto di appello contiene tutti gli elementi richiesti per la valutazione delle censure dell'appellante, con precisa indicazione delle parti della sentenza delle quali si chiede la riforma.
5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Con la sentenza appellata, il Giudice di Pace di Petilia Policastro, rilevato che aveva dato prova che la Parte_1 cartella di pagamento n. 13320150009200766000 era stata notific ata in data 4.11.2015 e che il successivo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto con la notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.12.2021, ha ritenuto che la pretesa dell' Controparte_3 fosse prescritta, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la c.d. sospensione dei termini Covid. Tale ragionamento non può essere condiviso.
Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che nella materia in esame si applica la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della l. 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 209 del Codice della Strada;
ebbene, non risultano documentati atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella (4.11.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (21.12.2021).
Venendo in rilievo, nella specie, sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del d.l. n.18/2020 in vig ore dal 30.4.2020, modificato dalla l. 24.4.2020 n. 27, in quanto è espressamente previsto, al co.
6-bis, che solo “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in mater ia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020” (poi prorogato ulteriormente) “e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Trattasi di norma eccezionale, dunque di stretta interpretazione, come tale insuscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.
Secondo la prospettazione di , ai fini Parte_1 del calcolo del termine di prescrizione, occorrerebbe tener conto della sospensione, nel periodo intercorrente tra 1'8.3.2020 e il 31.8.2021, dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 68 D.L. n. 18 del 2020 e
3 l'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015. Tuttavia, l'art. 68, co. 1, D.L. n. 18 del 2020 ha dispo sto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (…) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159”. Il co. 2 della medesima norma ha, poi, previsto che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3 -bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160”. Tali previsioni vanno, poi, coordinate, per effetto del richiamo ivi contenuto, con l'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 a norma del quale, al co. 1, “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agen ti della riscossione”; al co. 2, “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; al co. 3, “l' non Controparte_4 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Con la conseguenza che può trovare applicazione l'eccepita sospensione straordinaria dei termini di prescrizione al caso in esame in quanto la
4 scadenza del termine ricade effettivamente durante il periodo di sospensione sopra richiamato. Nella specie, infatti, computando il dies a quo per la decorrenza della prescrizione quinquennale dal 4.11.2015 (data di notifica della cartella di pagamento), il termine di prescrizione del credito è venuto in scadenza il 4.11.2020 – ricompreso nel periodo di sospensione straordinaria di cui sopra - di tal ché la prescrizione non risulta maturata in quanto dal 31.8.2021 (termine del periodo di sospensione ex lege) al 22.12.2021 (data della notifica dell'intimazione di pagamento) non sono di certo maturati i termini necessari per il compimento della prescrizione. L'appello dev'essere pertanto accolto e la pretesa dell'opponente in primo grado dev'essere rigettata.
6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
dev'essere condannata al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del doppio grado.
I compensi saranno calcolati secondo le tariffe del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia, in applicazione dei valori medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche contro verse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1307/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado;
per l'ulteriore effetto, rigetta l'opposizione formulata da
[...]
; CP_1
2) condanna al pagamento delle sp ese di lite sostenute Controparte_1 da per il doppio grado, che liquida in Parte_1
€ 457,00 per compensi professionali per il primo grado ed € 852,00 per il presente, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Crotone, il 16.5.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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