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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 23.02.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Algieri C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA e Cod Fisc.
[...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pannunzio P.IVA_1
APPELLATA
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 13723/2019 del 26.06.2019 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione avanzata dall'appellante società avverso l'ingiunzione Parte_1
di pagamento ex art. 2 R.D. 639/2010 del 08.06.2016, notificata da in data CP_1
29.06.2016, in riferimento ai benefici erogati nell'anno 2006 in applicazione del Titolo II
del D.Lgs. 185/2000 per un totale di €. 44.715,76 e condannava la società al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.972,00, oltre accessori di legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società rassegnando le seguenti Pt_1
conclusioni: “nel merito: dichiarare la nullità della sentenza appellata, con ogni conseguenziale
statuizione: in subordine, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare inammissibile
e/o improcedibile e comunque infondata, sia in fatto che in diritto, l'ingiunzione opposta con
conseguente sua revoca. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.” In via istruttoria la appellante ha reiterato la richiesta di C.T.U. disattesa dal Giudice di prime cure.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata e dell'ingiunzione opposta;
la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione, oltre interessi fino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, alla minor somma che dovesse risultare dovuta in conseguenza dei benefici erogati;
la condanna alle spese di giudizio.
3. In fatto, la società aveva ottenuto da le agevolazioni di cui al Titolo II Pt_1 CP_1
del D.Lgs. 185/2000 per la realizzazione di un progetto imprenditoriale consistente in un impianto di autolavaggio, giusta contratto sottoscritto tra le parti il 6.05.2006 redatto ai sensi del Decreto di attuazione 28 maggio 2001 n. 295 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego”. A seguito di ciò,
aveva erogato in favore della appellante l'importo di €. 166.872,04, così CP_1
composto: € 25.575,18 a titolo di anticipo in conto investimenti, € 102.227,92 a titolo di pagina 2 di 6 saldo in conto investimenti ed € 38.996,19, quale saldo in conto gestione. Essendo la società non regolare nei pagamenti, già con lettere racc. del 27.12.2010 e del 5.07.2011
sollecitava il pagamento delle rate scadute, preannunziando la possibile CP_1
risoluzione del contratto. Con successiva lettera racc. del 22.02.2013 comunicava CP_1
la risoluzione del contratto richiedendo conseguenzialmente il pagamento dell'intero importo dovuto per un totale di € 55.823,27 determinato, come da contratto, in: a) €
30.653,72 per rate scadute e non pagate oltre interessi di ammortamento;
b) € 622,03 per interessi di mora sull'importo sub a) e c) € 24.547,52 per saldo debito residuo e rateo.
La società appellata riscontrava la intervenuta comunicazione riconoscendo il debito e chiedendo una dilazione del pagamento. Seguiva ancora riscontro da che, CP_1
negando il proprio assenso alla proposta formulata dalla società, precisava che sarebbe stata possibile una dilazione del pagamento del dovuto “per un massimo di n. 24 rate mensili
previo versamento di un acconto del 20%, sul totale richiesto, pari ad € 11.160,00”. Non essendo seguita alcun'altra proposta di definizione bonaria dalla società, notificava CP_1
l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa.
La società si opponeva eccependo la omessa notifica degli atti prodromici e presupposti all'esecuzione forzata e l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Eccezioni queste richiamate anche nei successivi motivi di appello per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e per ritenuta violazione del R.D. 639/1910 e dell'art. 474 c.p.c.. La società appellante eccepisce ancora il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c e la nullità della sentenza impugnata.
Sostanzialmente parte appellante ritiene che il Tribunale si sia “appiattito” sulle posizioni della convenuta senza dare esaustiva motivazione delle ragioni del rigetto delle richieste attoree.
La Corte ritiene le doglianze infondate.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, il Tribunale ha esaminato i motivi di opposizione all'ingiunzione e li ha motivatamente rigettati.
pagina 3 di 6 La sentenza, che si ritiene da condividere, richiama infatti sia la diffida ad adempiere prot. 20114/AMAG del 05.07.2011 regolarmente ricevuta in data 18.07.2011, che la comunicazione di risoluzione del contratto prot. 4105/FIMP/VS del 22.02.2013 ricevuta in data 09.03.2013 e richiamata nell'ingiunzione opposta.
Per ciò che attiene i conteggi, questi sono analiticamente riportati nell'allegato all'ingiunzione e nelle comunicazioni precedentemente inviate all'appellante società, che si è limitata, in primo grado ed ancor più nel presente giudizio, ad una generica e indimostrata eccezione dubitativa sulla correttezza degli stessi, formulata in modo del tutto astratto e generico senza alcuna specifica valutazione o contestazione degli importi a fronte della dettagliata richiesta di;
l'appellante si è limitata a dedurre la CP_1
erroneità dei conteggi senza confutare specificamente e analiticamente gli stessi come riportati nell'allegato all'ingiunzione e come statuiti nel contratto sottoscritto.
Condivisibilmente AL ha controdedotto: ‹‹ … a fronte di ciò, controparte si è
limitata, in sede di atto di citazione e di prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,
a dedurre che “dai conteggi effettuati in base ai versamenti fatti dall'odierna opponente la somma
fin qui corrisposta ad ammonta ad € 46.459,20 per cui il debito residuo, al netto degli CP_1
interessi, sarebbe di € 37.013,80 e non di certo la somma ingiunta”.
Un po' poco, soprattutto se si considera che non tiene in nessun conto (i) né gli interessi Pt_1
al tasso agevolato previsti per la restituzione del mutuo, come indicato nel piano di ammortamento,
che comportavano l'aumento della somma da restituire dagli € 83.437,93 erogati agli effettivi €
86.837,24 dovuti, (ii) né gli interessi moratori sulla rate di finanziamento scadute e non pagate
e/o non pagate tempestivamente, come analiticamente riportate nell'allegato all'Ingiunzione (e
prima ancora nel Contratto).
Tali argomentazioni sono state specificamente dedotte ed illustrate da soprattutto in sede CP_1
di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., alla quale, come correttamente
riportato nella Sentenza, l'appellante non ha specificamente replicato, avendo omesso di depositare
la terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ovvero di muovere specifiche contestazione in sede di
udienza successiva di discussione sui mezzi istruttori.››
pagina 4 di 6 4. Con altro motivo di appello l'appellante si duole della mancata ammissione della
C.T.U. contabile, eccependo una assente o apparente motivazione della sentenza impugnata in merito al rifiuto di istruttoria.
Invero, anche per tale contestazione l'appellante si limita a richiamare genericamente principi generali e decisioni della Corte di legittimità riguardanti la C.T.U. senza mai concretamente e specificamente dedurre sui conteggi portati da e sulla CP_1
opportunità ai fini del decidere di una istruttoria tecnica.
In merito invero, mentre ha dato ampia prova dei fatti costituitivi posti a base CP_1
della propria ingiunzione, depositando la fonte contrattuale del diritto di credito, la copia dei versamenti e dei bonifici effettuati in favore della beneficiaria, il piano di ammortamento dal quale risultano gli importi e le scadenze di tutte le rate di mutuo che la società beneficiaria avrebbe dovuto corrispondere, le date e gli importi dei versamenti effettuati, di contro parte opponente/attuale appellante non ha mai contestato né di avere sottoscritto il contratto in atti, né di avere ricevuto le somme oggetto dello stesso, né ha sollevato contestazioni in ordine agli interessi pattuiti, agli interessi di mora applicati o ad altre clausole contrattuali, limitandosi a chiedere CTU contabile, giustamente rigettata dal Giudice in quanto avente carattere esplorativo o sostitutivo dell'onere probatorio incombente sulla parte.
5. Palesemente infondata è, infine, l'eccezione di nullità della sentenza, in quanto le conclusioni sono state precisate dinanzi allo stesso giudice, dott.ssa Cerchiara, che ha emesso la sentenza ex art 281 sexies c.p.c., come risulta dal verbale di udienza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale Controparte_1
pagina 5 di 6 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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