Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 9 maggio 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Valentina Gobbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1.del giudizio di non ammissione del minore-OMISSIS- alla classe III, emesso in data 14/06/2022 dal Consiglio di Classe della -OMISSIS-dell''Istituto -OMISSIS-, con emissione di tutti i necessari provvedimenti;
2.di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di madre del minore-OMISSIS-, ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe 3 del minore, emesso in data 14/06/2022 e pubblicato nel tabellone della scuola in data 17/06/2022.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) VIOLAZIONE DI LEGGE- Violazione del D.L.52/21 , del DPR 122/09 e del dlgs 297/1994. Irregolarità del verbale del Consiglio di Classe.
2) VIOLAZIONE DELL’ART.13 OM 90/2001 - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
3) VIOLAZIONE dell’art.1 comma 7 del DPR 122/2009.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 822 del 07/10/2022, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5626 del 30/11/2022, la domanda cautelare è stata respinta.
All’udienza 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Dall’esame degli atti risulta che il minore nelle more del giudizio si è trasferito in altra scuola ed ha proseguito nel suo percorso scolastico.
L’accoglimento della domanda di annullamento della mancata ammissione alla classe III non può quindi comportare alcun vantaggio per il ricorrente, avendo egli già ripetuto l’anno scolastico.
Non risulta inoltre presentata una domanda risarcitoria né una richiesta di conversione della domanda di annullamento in domanda di accertamento.
Il ricorso risulta quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il minore.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LB Di AR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LB Di AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.