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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3518/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3518/2024 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. MUSSNER CHRISTINE giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DI PIERRO MARIA LUCIA giusta delega Controparte_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione del mantenimento delle figlie;
Il Tribunale rilevato che la parte a instaurato il presente procedimento contro Parte_1 Controparte_1
al fine di chiedere la modifica della regolamentazione recepita dal decreto del Tribunale di Bolzano n.
2764/2015 dd. 11/06/2015 (pubblicato il 22/06/2015) come modificato con decreto del Tribunale di pagina 1 di 2 Bolzano n. 5154/2018 dd. 04/12/2018 e decreto n. 491/2021 dd. 04/02/2019 (regolamentazione riguardante le figlie comuni riconosciute da entrambi i genitori);
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale - a parziale modifica della regolamentazione come disposta dal decreto del
Tribunale di Bolzano n. 2764/2015 dd. 11/06/2015 (pubblicato il 22/06/2015) come modificato con decreto del Tribunale di Bolzano n. 5154/2018 dd. 04/12/2018 e decreto n. 491/2021 dd.
04/02/2019 - prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
- si dà atto che entrambe le figlie sono oramai divenute maggiorenni, sicché deve ritenersi superata ogni statuizione in punto affidamento delle figlie, in quanto maggiorenni;
- il padre, dal 01.03.2025 in poi, non è più tenuto a versare un contributo alle spese di locazione in favore della madre.
- La madre si impegna a restituire quanto pagato dal padre, dal 01.03.2025 ad oggi, a titolo di canone di locazione, entro il 01.04.2026;
Fermo il resto della regolamentazione in essere.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3518/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3518/2024 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. MUSSNER CHRISTINE giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. DI PIERRO MARIA LUCIA giusta delega Controparte_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione del mantenimento delle figlie;
Il Tribunale rilevato che la parte a instaurato il presente procedimento contro Parte_1 Controparte_1
al fine di chiedere la modifica della regolamentazione recepita dal decreto del Tribunale di Bolzano n.
2764/2015 dd. 11/06/2015 (pubblicato il 22/06/2015) come modificato con decreto del Tribunale di pagina 1 di 2 Bolzano n. 5154/2018 dd. 04/12/2018 e decreto n. 491/2021 dd. 04/02/2019 (regolamentazione riguardante le figlie comuni riconosciute da entrambi i genitori);
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale - a parziale modifica della regolamentazione come disposta dal decreto del
Tribunale di Bolzano n. 2764/2015 dd. 11/06/2015 (pubblicato il 22/06/2015) come modificato con decreto del Tribunale di Bolzano n. 5154/2018 dd. 04/12/2018 e decreto n. 491/2021 dd.
04/02/2019 - prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
- si dà atto che entrambe le figlie sono oramai divenute maggiorenni, sicché deve ritenersi superata ogni statuizione in punto affidamento delle figlie, in quanto maggiorenni;
- il padre, dal 01.03.2025 in poi, non è più tenuto a versare un contributo alle spese di locazione in favore della madre.
- La madre si impegna a restituire quanto pagato dal padre, dal 01.03.2025 ad oggi, a titolo di canone di locazione, entro il 01.04.2026;
Fermo il resto della regolamentazione in essere.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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